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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14283/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La controversia origina dalla notifica, da parte dell’agente della riscossione, di una cartella di pagamento per omesso o tardivo versamento dell’IRPEF relativa al 2005, connessa alla tassazione dell’indennità di fine rapporto collegata al rapporto di lavoro del contribuente con la RAI e connessa previdenza complementare/integrativa. Il contribuente ha impugnato la cartella sostenendo, in sintesi, che: mancava la preventiva comunicazione di irregolarità all’esito del controllo automatizzato; la pretesa era comunque errata perché il controllo aveva inciso su aspetti rilevanti della dichiarazione; la C.T.R. non aveva esaminato le eccezioni di prescrizione del tributo e di decadenza/prescrizione delle sanzioni; il sostituito d’imposta non sarebbe stato legittimamente chiamato a rispondere senza previa azione verso il sostituto; mancavano sottoscrizione del ruolo e della cartella; la notifica diretta della cartella sarebbe stata inesistente o comunque invalida. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti otto motivi, tra vizi di omessa pronuncia/omesso esame e violazioni di legge sostanziali e processuali.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla necessità dell’avviso bonario, alla prescrizione del credito e delle sanzioni, alla responsabilità solidale del sostituito d’imposta, alla mancata sottoscrizione del ruolo/cartella e alla notifica della cartella. Ha dichiarato inammissibili i motivi formulati come omesso esame di fatti decisivi quando in realtà riguardavano questioni o deduzioni difensive, anche in ragione della doppia conforme. Ha inoltre applicato il principio per cui la comunicazione preventiva è dovuta solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre nel caso concreto l’Ufficio aveva soltanto ricalcolato l’imposta sulla base dei dati dichiarati dai sostituti d’imposta. Le spese sono state poste a carico del ricorrente nei confronti dell’agente della riscossione; nulla è stato disposto per l’Agenzia delle Entrate, non difesa nel merito. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente, se dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    I motivi sono scrutinabili nei limiti propri dei vizi dedotti; l'omesso esame ex n. 5 richiede un fatto storico decisivo e non può riguardare questioni o deduzioni difensive. In presenza di doppia conforme, il vizio ex n. 5 è inammissibile nei limiti di legge.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice d'appello, anche per relationem, esamina e respinge la censura proposta.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La comunicazione preventiva è dovuta solo quando il controllo automatizzato evidenzi incertezze o rettifiche su aspetti rilevanti della dichiarazione; non quando l'Ufficio si limiti a riliquidare l'imposta sulla base dei dati già dichiarati.

  • art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'invito al contraddittorio/comunicazione di irregolarità è necessario solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; la sua omissione non incide sulla validità della cartella se tali incertezze non sussistono.

  • art. 348-ter, quarto comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, è inammissibile nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Per le sanzioni amministrative tributarie la decadenza e la prescrizione vanno calcolate secondo i termini previsti dalla norma; nel caso concreto risultavano rispettati.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La prescrizione breve invocata non era applicabile in concreto al credito tributario oggetto di riscossione, ritenuto soggetto a prescrizione decennale.

  • art. 35 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il sostituito d'imposta è coobbligato solidale con il sostituto quando non siano state effettuate le ritenute; l'agente della riscossione può agire direttamente nei confronti del sostituito in tale ipotesi.

  • art. 64 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La disciplina della sostituzione d'imposta è letta in combinazione con l'art. 35 d.P.R. n. 602/1973 per fondare la coobbligazione solidale del sostituito nel caso di mancata effettuazione delle ritenute.

  • art. 12, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La mancata sottoscrizione del ruolo non comporta invalidità dell'iscrizione a ruolo, trattandosi di atto interno privo di autonoma rilevanza esterna.

  • art. 7 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato dal ricorrente in tema di sottoscrizione; la Corte ne esclude la violazione in base alla giurisprudenza sulla non necessità della firma ai fini della validità della cartella.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dal ricorrente; la Corte esclude che la mancanza di sottoscrizione della cartella determini nullità.

  • art. 21-septies L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non idoneo a fondare la nullità della cartella per difetto di sottoscrizione nelle modalità dedotte.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La cartella può essere notificata anche mediante invio diretto per raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario; la notifica si perfeziona con la ricezione e non richiede relata, essendo l'avviso di ricevimento sufficiente a garantire l'identificazione del destinatario.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'inesistenza o nullità della notificazione; la Corte esclude l'invalidità della notifica eseguita nelle forme consentite dall'art. 26 d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 2700 c.c.

    L'avviso di ricevimento ha efficacia probatoria propria dell'atto pubblico quanto all'attività compiuta dal pubblico ufficiale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dà luogo, in caso di rigetto dell'impugnazione, all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 la comunicazione preventiva è dovuta solo quando emergano incertezze o rettifiche su aspetti rilevanti della dichiarazione; se l'Ufficio si limita a riliquidare l'imposta sulla base dei dati dichiarati, l'omissione della comunicazione non determina di per sé invalidità della cartella.
  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo; non è ammissibile quando si censuri soltanto la mancata valutazione di questioni giuridiche, argomentazioni difensive o motivi d'appello.
  • La sentenza d'appello può essere validamente motivata per relationem alla decisione di primo grado, purché il giudice dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma e consenta di ricostruire un percorso argomentativo coerente.
  • Le eccezioni non espressamente esaminate possono ritenersi implicitamente rigettate quando la decisione su altre questioni sia logicamente incompatibile con il loro accoglimento, purché la soluzione implicita sia conforme a diritto.
  • In materia di sostituzione d'imposta, il sostituito può essere chiamato in coobbligazione solidale con il sostituto quando le ritenute non siano state effettuate; in tale ipotesi l'Amministrazione può agire direttamente anche nei confronti del sostituito.
  • La mancanza di sottoscrizione del ruolo non comporta automaticamente nullità dell'iscrizione a ruolo, trattandosi di atto interno dell'Amministrazione privo di autonoma rilevanza esterna.
  • La cartella di pagamento non è invalida per il solo difetto di sottoscrizione, se è comunque inequivocabilmente riferibile all'organo competente e redatta secondo il modello legale.
  • La notifica della cartella di pagamento può avvenire direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell'agente della riscossione; in tal caso la ricezione del destinatario, attestata dall'avviso, perfeziona la notifica senza necessità di relata.
  • Per i crediti IRPEF la Corte conferma la prescrizione decennale; per le sanzioni tributarie occorre verificare separatamente i termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 20 d.lgs. n. 472/1997.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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