Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14195/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la decisione di merito, ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del comune e ha dato atto, inoltre, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva convenuto un comune deducendo di avere svolto, nell'ambito di un appalto per la gestione di servizi cimiteriali, lavori per un importo indicato in euro 443.694,70 senza ricevere alcun compenso. In via principale chiedeva la condanna al pagamento della somma asseritamente dovuta; in subordine invocava un equo indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. Il tribunale aveva rigettato la domanda di adempimento e dichiarato inammissibile quella di arricchimento; la corte d'appello aveva confermato il rigetto rilevando che il comune aveva specificamente contestato l'effettiva esecuzione delle opere, con conseguente onere della prova in capo all'attrice, la quale non aveva né provato né chiesto di provare l'esecuzione dei lavori. In cassazione la società deduceva: violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserita mancata contestazione specifica dei fatti; erronea valutazione della contestazione comunale come specifica e non generica; erronea affermazione di mancata richiesta di prova, nonostante istanze testimoniali, interpello e c.t.u.; nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, con riferimento anche all'applicabilità dell'art. 1665 c.c.; omessa pronuncia sulle istanze istruttorie e sulla domanda ex art. 2041 c.c., nonché mancata valorizzazione di documenti tecnici/progettuali. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, perché in parte estranei alla ratio decidendi, in parte privi della specifica indicazione e trascrizione degli atti processuali richiamati, in parte incomprensibili o prospettanti un errore revocatorio anziché un vizio denunciabile con ricorso ordinario.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione del principio di non contestazione non può essere affermata se il giudice di merito ha ritenuto che la controparte abbia effettivamente contestato i fatti costitutivi della pretesa; in cassazione occorre confrontarsi con tale ratio e, se si allega travisamento dell'atto, riportarne specificamente il contenuto.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di motivazione apparente richiede una critica intelligibile alla motivazione della sentenza; una illustrazione confusa o incoerente rende il motivo inammissibile o comunque privo di decisività.

  • art. 1665 c.c.

    La dedotta applicabilità della norma è stata richiamata dalla ricorrente, ma la Corte non ha esaminato il merito della questione perché il motivo era incomprensibile e quindi inammissibile.

  • art. 2041 c.c.

    La domanda di arricchimento senza causa resta subordinata, nel caso concreto, alla prova dei fatti costitutivi della pretesa e non supera il difetto di prova sull'esecuzione delle opere; la Corte non affronta il requisito della sussidiarietà perché assorbilmente superfluo rispetto alla mancanza di prova.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Il ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi; è inammissibile il motivo che presuppone un fatto processuale diverso da quello accertato dal giudice di merito o che non spiega perché la motivazione sarebbe erronea.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Quando il motivo si fonda su atti o documenti processuali, il ricorrente deve indicarli specificamente, trascrivendone o riassumendone il contenuto, indicando fase di produzione, fascicolo e collocazione; la mancata osservanza dell'onere comporta inammissibilità.

  • art. 366 n. 3 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere l'esposizione chiara dei fatti e delle difese rilevanti, inclusa la riproposizione analitica delle richieste istruttorie ove la censura riguardi il loro mancato esame.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È il corretto parametro per denunciare violazioni processuali come la mancata pronuncia o la violazione dell'art. 115 c.p.c., ma la doglianza resta soggetta agli oneri di specificità e autosufficienza.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzato in modo generico o confuso, né per sollecitare una rivalutazione del merito priva di chiara individuazione del fatto storico decisivo.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L'errore percettivo o revocatorio su ciò che è stato o non è stato richiesto/provato, quando non vi sia vera discussione tra le parti sul punto, non è deducibile con ricorso ordinario per cassazione, ma con revocazione.

  • art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.

    La Corte ha depositato la motivazione nel termine previsto per il procedimento camerale.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo deve misurarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: una censura è inammissibile se prende di mira un passaggio non decisivo o un accertamento che il giudice di merito non ha realmente compiuto.
  • Chi deduce il travisamento o la falsa interpretazione di un atto processuale deve rispettare rigorosamente gli oneri di specificità del ricorso per cassazione, trascrivendo o riassumendo in modo esaustivo il contenuto dell'atto, indicando quando e dove sia stato prodotto e spiegando il nesso con la decisione impugnata.
  • La contestazione specifica dei fatti costitutivi della pretesa, se ritenuta esistente dal giudice di merito, sposta sul ricorrente l'onere di dimostrare che tale valutazione sia errata; in cassazione non basta affermare in astratto la violazione dell'art. 115 c.p.c..
  • Quando la decisione di merito si fonda sul difetto di prova del fatto costitutivo della domanda, ogni questione subordinata, come il requisito della sussidiarietà nell'azione di arricchimento senza causa, può restare assorbita.
  • La deduzione di omessa ammissione o valutazione delle prove deve essere articolata con precisione, indicando le richieste istruttorie, il loro contenuto, la loro reiterazione e la loro rilevanza decisiva; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Un errore circa l'esistenza di una richiesta istruttoria o di una prova dedotta, se non vi è reale controversia tra le parti sul punto, può integrare errore revocatorio e non un vizio denunciabile con il ricorso ordinario per cassazione.
  • Una censura di motivazione apparente o di omesso esame di fatti decisivi non può essere formulata in modo confuso o meramente assertivo: deve individuare con chiarezza il fatto storico decisivo e la sua incidenza causale sulla decisione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProveInadempimento
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.