Cassazione Civile, Ordinanza n. 14225/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento per imposte dirette relativo all’anno 2007. La CTP di Milano aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente; la CTR Lombardia aveva poi rigettato l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e accolto l’appello incidentale del contribuente. L’Agenzia aveva proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: (1) falsa applicazione degli artt. 2247 e 2495 c.c., per avere la CTR escluso che il contribuente fosse socio occulto di una società cessata; (2) falsa applicazione dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973, per non avere applicato il testo novellato a una società cancellata nel 2008; (3) falsa applicazione degli artt. 11 d.lgs. n. 472/1997 e 7 d.lgs. n. 269/2003, per avere escluso la responsabilità sanzionatoria del contribuente, anche in qualità di amministratore di fatto. Nel corso del giudizio di legittimità, però, il contribuente depositava istanza di sospensione perché aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex l. n. 197/2022, allegando domanda, prova di trasmissione e quietanza del pagamento della prima rata; successivamente chiedeva l’estinzione per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha rilevato che il contribuente aveva depositato, entro il termine previsto, copia della domanda di definizione agevolata e della ricevuta del versamento della prima rata, come richiesto dall’art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197/2022, come modificato dal d.l. n. 34/2023. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio, con spese a carico delle parti che le avevano anticipate. Non è stata esaminata nel merito la fondatezza dei tre motivi di ricorso, perché la definizione agevolata ha determinato la cessazione del processo.
Norme richiamate
Richiamati come parametri della censura dell’Agenzia sulla qualità di socio occulto del contribuente e sugli effetti della cancellazione della società, ma non esaminati nel merito per sopravvenuta estinzione del giudizio.
Invocato per sostenere l’applicabilità del testo novellato anche alla società cancellata; la questione non è stata decisa nel merito per estinzione del processo.
artt. 11 d.lgs. n. 472/1997 e 7 d.lgs. n. 269/2003
Richiamati come norme sulla responsabilità per sanzioni e sulla possibile attribuzione al soggetto quale amministratore di fatto; non valutati nel merito per effetto della definizione agevolata.
art. 1, commi 186-202, l. n. 197/2022
Disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e consente l’estinzione del processo a fronte del deposito della domanda e della prova del pagamento dovuto.
art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197/2022
Prevede l’onere di depositare entro il termine stabilito copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata; in tal caso il processo è dichiarato estinto.
art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34/2023
Modifica la disciplina della definizione agevolata richiamata dalla Corte ai fini dell’individuazione del termine e delle modalità di deposito.
art. 1, commi 200 e 201, l. n. 197/2022
Regolano il diniego della definizione agevolata, la sua impugnazione e la revocazione del provvedimento di estinzione, ma solo in via descrittiva nel provvedimento.
Massime di principio
- Quando il contribuente, nel processo tributario pendente, deposita tempestivamente la domanda di definizione agevolata e la prova del pagamento della prima rata o degli importi dovuti, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti opera come causa sopravvenuta di estinzione del processo, precludendo l’esame nel merito dei motivi di ricorso già proposti.
- L’estinzione per definizione agevolata comporta, secondo la disciplina richiamata, che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate.
- Le questioni sostanziali oggetto dei motivi di ricorso restano assorbite e non vengono decise quando sopravviene la valida definizione della lite nei termini di legge.
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