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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14207/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un incendio verificatosi nel 2015 nei locali in uso a un’associazione sportiva. La compagnia assicuratrice, dopo aver pagato l’indennizzo all’assicurata per i danni da incendio, ha esercitato azione di surrogazione ex art. 1916 c.c. contro la società che aveva installato una stufa per sauna, assumendo che l’incendio fosse stato causato da un’installazione imperita e dal difettoso raccordo dell’impianto con gli elementi esterni preesistenti. La società convenuta ha negato la propria responsabilità e, in subordine, ha chiamato in causa il produttore della stufa e l’installatore materiale. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società installatrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e 40 c.p., sostenendo che la Corte d’appello avesse valorizzato indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e avesse comunque erroneamente attribuito alla propria condotta colposa la causazione dell’incendio; (2) nullità della sentenza per mancanza di motivazione ex art. 132 c.p.c., deducendo l’incomprensibilità della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente denunciando violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che il sindacato sulla prova per presunzioni è ammesso solo in ipotesi residuali, non ricorrenti nel caso concreto, e che comunque la Corte d’appello aveva applicato correttamente il metodo valutativo. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la motivazione della sentenza impugnata era ampia e articolata, sicché non sussisteva alcuna mancanza motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 132 c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese in favore della compagnia assicuratrice e con applicazione anche delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.; è stato inoltre dichiarato non luogo a provvedere sulle spese dei chiamati non soccombenti in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1916 c.c.

    fondamento dell'azione di surrogazione esercitata dall'assicuratore dopo il pagamento dell'indennizzo

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni; la sua violazione è censurabile solo entro limiti rigorosi e non per ottenere una diversa lettura degli indizi

  • art. 2729 c.c.

    la gravità, precisione e concordanza degli indizi devono essere valutate secondo corretto metodo logico; non è ammissibile in cassazione una mera richiesta di rivalutazione del merito

  • art. 40 c.p.

    invocato dalla ricorrente per contestare il nesso causale tra condotta e incendio

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    dedotto per la censura di violazione/falsa applicazione di legge, ma la doglianza è stata riqualificata come critica al merito della prova

  • art. 132 c.p.c.

    la mancanza di motivazione è configurabile solo in casi estremi; qui la motivazione era presente e ampia

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla motivazione delle Sezioni Unite sulla motivazione apparente o mancante

  • art. 380 bis c.p.c.

    menzionato nel procedimento di definizione accelerata del ricorso

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    base per la condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente

  • art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.

    applicati per la condanna della ricorrente per responsabilità aggravata, in conseguenza della conformità tra ordinanza e proposta accelerata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • La valutazione delle prove e degli indizi compiuta dal giudice di merito è, di regola, insindacabile in cassazione; il ricorso non può trasformarsi in una richiesta di nuova lettura del materiale istruttorio.
  • La censura per violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia utilizzato in modo distorto la regola legale della presunzione o abbia attribuito valore probatorio a indizi che egli stesso aveva qualificato in senso opposto; non basta sostenere che gli indizi potevano essere valutati diversamente.
  • Il vizio di sussunzione in materia di presunzioni riguarda il metodo valutativo, non l’esito della valutazione: il controllo di legittimità investe il corretto uso dei criteri di gravità, precisione e concordanza, non la preferenza accordata dal giudice a una delle possibili ricostruzioni fattuali.
  • La nullità della sentenza per mancanza di motivazione è configurabile solo quando la motivazione manchi realmente o sia meramente apparente; una motivazione ampia e articolata non può essere contestata soltanto perché non condivisa dalla parte soccombente.
  • Quando il ricorso è manifestamente inammissibile e coincide con una proposizione già stigmatizzata in sede di definizione accelerata, possono essere applicate anche le conseguenze sanzionatorie per responsabilità aggravata previste dall’art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieSurroga assicurativaImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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