Cassazione Civile, Ordinanza n. 14196/2024 del 22/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La società debitrice aveva presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva; successivamente, nello stesso giorno, era stata depositata da un creditore un’istanza di fallimento. Il tribunale aveva riunito i procedimenti, concesso il termine per il deposito di piano, proposta e documentazione, poi prorogato il termine e infine, ritenendo tardive le integrazioni e i chiarimenti richiesti ex art. 162 l.fall., aveva dichiarato inammissibile la domanda concordataria e fallita la società. La corte d’appello aveva rigettato il reclamo, ritenendo perentorio e non sospendibile ferialmente il termine concesso per le integrazioni e valorizzando la decadenza dal deposito tardivo. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: violazione dell’art. 18 l.fall. e omesso esame dell’ammissibilità della proposta concordataria; nullità del procedimento per omesso esame dell’ammissibilità; violazione dell’art. 162, comma 1, l.fall. e dell’art. 152 c.p.c. per la ritenuta perentorietà e non prorogabilità del termine; violazione degli artt. 1 e 3 l. 742/1969 per la ritenuta inapplicabilità della sospensione feriale; violazione dell’art. 153, comma 2, c.p.c. e del principio di legittimo affidamento, nonché omessa pronuncia sul punto, per non avere la corte territoriale considerato che la proroga del termine avrebbe ingenerato affidamento sulla rilevanza della pendenza dell’istanza di fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la corte d’appello non potesse escludere l’esame della domanda concordataria formulata originariamente solo perché le integrazioni richieste dal tribunale erano state depositate tardivamente. Ha precisato che la valutazione di ammissibilità della proposta va compiuta all’esito del procedimento e del complessivo esame della domanda, della documentazione e degli elementi acquisiti; inoltre il reclamo contro la sentenza di fallimento ha effetto devolutivo e investe anche la decisione sulla domanda di concordato. Sono stati invece rigettati il terzo e il quarto motivo, confermando la perentorietà del termine ex art. 162, comma 1, l.fall. e la non applicabilità della sospensione feriale nei procedimenti riuniti di fallimento e concordato. I motivi quinto e sesto sono stati dichiarati inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata. La sentenza è stata quindi cassata in relazione ai profili accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 18 l.fall.
richiamato come norma processuale dell’impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, nell’ambito del reclamo che devolve anche la decisione sulla domanda di concordato connessa.
art. 161 l.fall.
richiamato per i termini per il deposito di piano, proposta e documentazione nel concordato preventivo con riserva; i termini previsti sono considerati perentori.
art. 162 l.fall.
il termine di quindici giorni per integrare o chiarire la proposta può essere concesso dal tribunale, ma non oltre il massimo di legge e non è prorogabile oltre tale limite; la verifica di ammissibilità va effettuata "all'esito del procedimento".
art. 152 c.p.c.
richiamato per censurare la qualificazione del termine, ma la Corte conferma che il termine massimo previsto dall’art. 162 l.fall. è perentorio e non prorogabile.
art. 153, comma 2, c.p.c.
invocato dalla ricorrente per la rimessione in termini, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi.
art. 1 l. n. 742/1969
la disciplina della sospensione feriale dei termini processuali non si applica al termine connesso alla trattazione del procedimento riunito fallimento-concordato, per esigenze di celerità.
art. 3 l. n. 742/1969
concorre a escludere la sospensione feriale nel caso di riunione tra istanza di fallimento e domanda di concordato preventivo.
art. 182 l.fall.
richiamato dalla ricorrente come modalità di vendita nel concordato liquidatorio, in funzione di superamento dei dubbi del tribunale sulla natura della proposta.
Massime di principio
- Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quando il procedimento di fallimento e la domanda di concordato preventivo siano riuniti, il reclamo ha effetto devolutivo e investe anche la decisione sulla domanda di concordato, che costituisce parte inscindibile del complessivo giudizio sulla regolazione concorsuale della crisi.
- La valutazione di ammissibilità della proposta di concordato preventivo deve essere compiuta dal tribunale all’esito del procedimento, considerando la domanda, la documentazione e gli ulteriori elementi acquisiti; l’eventuale tardività delle integrazioni o dei chiarimenti richiesti non comporta automaticamente l’inammissibilità della proposta originaria, se la verifica di merito su di essa è stata specificamente devoluta.
- Il termine concesso dal tribunale ai sensi dell’art. 162 l.fall. per integrazioni e chiarimenti è un termine di natura perentoria e, ove previsto con un massimo legale di quindici giorni, non può essere prorogato oltre tale limite.
- Nei procedimenti riuniti concernenti l’istanza di fallimento e la domanda di concordato preventivo prevalgono le esigenze di celerità; perciò i termini processuali rilevanti non sono soggetti a sospensione feriale.
- L’affidamento invocato dalla parte non può fondarsi utilmente su provvedimenti che abbiano semplicemente confermato o prorogato un termine in un contesto in cui l’istanza di fallimento era già proposta, nota e riunita al procedimento, specie se la decisione ha comunque favorito la parte stessa.
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