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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14206/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno 2009, con cui l’Ufficio recuperava a tassazione costi ritenuti incerti e quindi indeducibili. Il giudice tributario di primo grado aveva rigettato il ricorso del fallimento della società contribuente; la CTR, invece, aveva accolto l’appello del contribuente e annullato l’accertamento, valorizzando soprattutto la documentazione prodotta nel giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo e l’affermazione difensiva secondo cui il credito del fornitore sarebbe stato ammesso al passivo del fallimento. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2700 c.c., 112 e 115 c.p.c., per avere la CTR trascurato che il contribuente non aveva efficacemente contestato l’inesistenza dei costi e che il primo giudice aveva ritenuto pacifica la fittizietà delle operazioni; 2) violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, per asserita inammissibilità dell’appello perché non diretto contro l’intero contenuto della decisione di primo grado; 3) violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, per motivazione mancante o apparente sulla asserita falsità di un’attestazione della fornitrice; 4) omesso esame di fatti decisivi, consistenti in ulteriori elementi indiziari dell’inesistenza delle operazioni (DDT non firmati, pagamenti parziali, assegni non riconducibili alle fatture, mancata compensazione di debiti/crediti); 5) violazione dell’art. 109 TUIR, per non avere la CTR applicato i principi sulla deducibilità dei costi, in presenza di mancanza di titolo, mancata prova della consegna, pagamenti solo parziali e documentazione ritenuta inattendibile dall’Ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo e il terzo motivo, ritenendo infondata la doglianza sull’inammissibilità dell’appello e insussistente il vizio di motivazione apparente, perché la sentenza della CTR, pur eventualmente discutibile nel merito, esponeva comunque un iter logico comprensibile. Ha invece accolto il quarto e il quinto motivo: la CTR non si è confrontata con gli specifici elementi addotti dall’Ufficio a sostegno della non deducibilità dei costi e ha deciso in contrasto con il principio secondo cui incombe sul contribuente l’onere di provare l’esistenza, l’inerenza e la coerenza economica dei costi dedotti, non essendo sufficiente la mera contabilizzazione o l’emersione di un credito ammesso al passivo fallimentare. Il primo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2700 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la CTR avrebbe attribuito valore a documenti e risultanze senza adeguata considerazione della loro efficacia probatoria; la Corte non accoglie il motivo relativo.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare ultrapetizione o omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato; motivo rigettato.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove e alla mancata contestazione dei fatti; motivo rigettato.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    la Corte esclude che l’appello fosse inammissibile per mancanza di specifica critica all’intera sentenza di primo grado, osservando che la censura dell’Ufficio riguardava in realtà il merito della pretesa.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    la motivazione della CTR non è stata ritenuta mancante o meramente apparente, poiché rende percepibile il percorso argomentativo seguito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro del ricorso per cassazione per i vizi di violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ritiene fondata la censura limitatamente alla mancata considerazione degli elementi probatori indicati dall’Ufficio.

  • art. 109 TUIR

    la deducibilità dei costi richiede prova della loro esistenza, inerenza e coerenza economica; la mera contabilizzazione non basta.

Massime di principio

  • In materia di imposte dirette e IVA, la deduzione o detrazione di un costo presuppone che il contribuente dimostri l’esistenza della spesa, la sua inerenza all’attività d’impresa e, se contestata, la sua coerenza economica; la contabilizzazione o la sola emissione di fatture non sono di per sé sufficienti.
  • Quando l’Amministrazione finanziaria contesta costi rilevanti sulla base di elementi oggettivi di inattendibilità documentale o economica, il giudice di merito deve confrontarsi con tali elementi in modo completo e non può fondare l’annullamento dell’accertamento su un solo dato isolato o su riferimenti probatori non risolutivi.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione sussiste solo se la sentenza è affetta da motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non sono più proponibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà motivazionale se la decisione consente comunque di ricostruire il percorso logico del giudice.
  • L’ammissione di un credito al passivo fallimentare non è, da sola, sufficiente a provare in sede tributaria la deducibilità dei correlati costi, poiché il giudizio fiscale richiede la prova autonoma dei presupposti impositivi e deduttivi previsti dalla normativa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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