Cassazione Civile, Ordinanza n. 14197/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società aveva assunto, tramite accollo inserito in un contratto di compravendita con mutuo, l’obbligo di pagamento di rate di un mutuo originariamente stipulato da altra società con una banca. A seguito dell’intimazione di pagamento e del successivo decreto ingiuntivo ottenuto dalla creditrice, la debitrice propose opposizione deducendo: l’erronea individuazione della quota di mutuo oggetto di accollo; la nullità o indeterminabilità della clausola relativa agli interessi, sostenendo che mancasse una valida pattuizione scritta per il tasso ultralegale; la pretesa usurarietà degli interessi moratori; e la necessità di una c.t.u. per rideterminare gli interessi dovuti. In cassazione articolò cinque motivi, denunciando violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, omessa pronuncia e motivazione apparente, violazione delle norme sulla determinazione degli interessi e sull’usura, nonché vizio nel rigetto della c.t.u.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure sull’interpretazione della clausola di accollo, osservando che la ricorrente si limitava a contrapporre una propria lettura del contratto a quella del giudice di merito senza rispettare l’onere di specificare, in modo autosufficiente, quali canoni ermeneutici fossero stati violati e in che modo. Ha escluso anche i vizi di motivazione e omessa pronuncia in relazione alla determinabilità degli interessi, rilevando che la motivazione d’appello era desumibile dagli atti richiamati e che i due vizi non possono coesistere nel modo prospettato. Ha poi dichiarato inammissibili le doglianze su interessi e usura per difetto di autosufficienza e perché volte a riesaminare il merito. Infine, ha ritenuto legittimo il diniego di c.t.u., essendo la sua ammissione rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non risultando dedotto un decisivo omesso esame di fatto storico. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
L’accollo è stato ricostruito come obbligo assunto dalla società nei limiti desumibili dalla clausola contrattuale esaminata dal giudice di merito.
La censura di violazione dei canoni interpretativi è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico come il giudice di merito se ne sia discostato.
L’interpretazione sistematica del contratto va dedotta con specificità, non limitandosi a proporre una lettura alternativa del testo.
La motivazione è apparente solo se realmente mancante; non può dirsi tale quando la ratio decidendi sia desumibile dalla decisione e dagli atti richiamati.
L’omessa pronuncia non è configurabile se la doglianza investe in realtà la sufficienza della motivazione sulla stessa questione.
La validità della pattuizione degli interessi ultralegali presuppone una determinazione o determinabilità ricavabile dal contratto, ma la relativa verifica resta accertamento di fatto del giudice di merito.
La determinabilità dell’oggetto della pattuizione sugli interessi è questione di fatto rimessa al giudice di merito.
La doglianza sull’usurarietà degli interessi è stata ritenuta inammissibile perché non adeguatamente introdotta e specificata nel giudizio di merito.
Il richiamo al riparto dell’onere della prova non può sostituire la necessaria specifica indicazione dei fatti decisivi e delle risultanze processuali trascurate.
Per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo occorre indicare con precisione il fatto storico, la sua discussione tra le parti e la sua decisività; altrimenti la censura è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti, viene dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non consente di sostituire una diversa lettura del testo a quella compiuta dal giudice di merito; il ricorrente deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo.
- La censura di motivazione apparente o di omessa pronuncia non può essere formulata in modo contraddittorio: se la decisione contiene una ratio decidendi riconoscibile, non si può contemporaneamente sostenere che la questione non sia stata decisa.
- La determinazione o la determinabilità degli interessi contrattuali, così come la verifica dell’eventuale usurarietà, quando dipendono dall’esame del contratto e degli atti di causa, integra tipicamente un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- Le doglianze relative a interessi ultralegali o usurari devono essere introdotte e documentate in modo autosufficiente nel giudizio di merito e poi specificamente riproposte in cassazione; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio ma uno strumento rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei rigorosi limiti del vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo.
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