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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25907/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento IMU per l’anno d’imposta 2012 emesso da un Comune nei confronti di una società. In appello la CTR aveva confermato il rigetto del ricorso ritenendo regolare la notifica via PEC dell’atto impositivo e, nel merito, congruamente motivato l’avviso, osservando altresì che la censura sui valori degli immobili era generica e non provata. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 6 e 22 d.lgs. 82/2005 e 156 c.p.c., sostenendo che la notifica PEC dell’avviso fosse inesistente o comunque invalida perché eseguita allegando una copia informatica di documento analogico priva di attestazione di conformità e firma digitale; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c., 1, comma 162, L. 296/2006, 7 L. 212/2000 e 3 L. 241/1990, lamentando che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto generica e priva di prova la doglianza sui valori di stima degli immobili e che gli immobili fossero beni-merce non soggetti a IMU. Il Comune intimato non ha resistito in cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che, per gli enti locali, la disciplina del CAD consente la notifica degli atti impositivi via PEC e che, anche a voler ravvisare una irregolarità nella forma della notificazione anteriore alle modifiche del 2017, si tratterebbe al più di nullità sanabile ex art. 156 c.p.c., non di inesistenza; inoltre ha escluso la necessità di un’attestazione di conformità della copia informatica allegata alla PEC, rilevando anche che la società non aveva dedotto né provato di aver disconosciuto la conformità dell’atto ricevuto. Sul secondo motivo ha dichiarato la censura manifestamente inammissibile per genericità, mancata specifica contestazione dell’accertamento di fatto del giudice di merito, difetto di autosufficienza per mancata riproduzione del contenuto dell’avviso di accertamento e novità della questione relativa ai beni-merce, non emergente dalla sentenza impugnata. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione del Comune. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 2, comma 2

    "alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"

    Il Codice dell’amministrazione digitale si applica anche ai Comuni, in quanto ricompresi tra le pubbliche amministrazioni.

  • d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 5-bis, comma 1

    "Con le medesime modalità" [...] "le amministrazioni pubbliche" [...] "adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese"

    Le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, possono adottare e comunicare atti verso le imprese mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

  • d.l. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6, conv. in L. 28 gennaio 2009, n. 2

    È richiamato per affermare l’obbligo delle imprese costituite in forma societaria di dotarsi di un indirizzo PEC.

  • d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6

    "le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata"

    Prima della modifica del 2017, le PA usavano la PEC per le comunicazioni con i soggetti che avevano preventivamente dichiarato il proprio indirizzo.

  • d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48, comma 2

    "La trasmissione del documento informatico per via telematica [...] equivale [...] alla notificazione per mezzo della posta"

    La trasmissione telematica del documento informatico produce effetti equivalenti alla notifica postale, salvo diversa previsione di legge.

  • d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6, comma 1-quater

    "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali i propri atti, compresi [...] gli atti impositivi di accertamento e di riscossione"

    Dopo la modifica del 2017 gli enti pubblici possono notificare direttamente via domicilio digitale gli atti impositivi, con attestazione di conformità della copia informatica da parte del responsabile del procedimento.

  • d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 22

    Richiamato insieme all’art. 23-bis per il regime di conformità delle copie informatiche, ma la Corte esclude che sia necessaria un’attestazione di conformità nel caso deciso.

  • d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23-bis

    Richiamato per la disciplina delle copie informatiche e della loro conformità.

  • d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 2, comma 6

    "Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale"

    L’esclusione dal CAD riguarda gli atti emessi nell’esercizio delle attività ispettive e di controllo fiscale, non gli atti impositivi emessi all’esito di tali attività.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione è sanata dal raggiungimento dello scopo, cioè dalla regolare e tempestiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e indicare specificamente gli atti e documenti su cui si fonda la censura.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo sul riparto dell’onere della prova, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162

    Richiamato dalla ricorrente in materia di avviso di accertamento IMU e relativa motivazione.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione degli atti tributari.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    Richiamato dalla ricorrente in tema di obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La notificazione di un atto impositivo via PEC a una società destinataria non è inesistente solo perché l’allegato sia una copia informatica di un documento analogico priva di attestazione di conformità; al più, ove vi sia un’irregolarità formale, questa integra una nullità sanabile.
  • La nullità della notificazione è comunque sanata quando il destinatario abbia ricevuto l’atto e lo abbia tempestivamente impugnato, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.
  • Gli enti locali rientrano tra le pubbliche amministrazioni cui si applica il Codice dell’amministrazione digitale; pertanto, la notifica telematica degli atti impositivi verso le imprese è compatibile con la disciplina del CAD, nel rispetto delle norme speciali eventualmente applicabili.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di difetto di motivazione o di errata valutazione del valore imponibile deve essere specifica e autosufficiente: occorre indicare e riprodurre il contenuto degli atti rilevanti e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; non sono ammissibili censure generiche o questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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