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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20019/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Il giudizio nasce dalla convalida, da parte del Tribunale di Caltanissetta, del trattenimento per 60 giorni disposto dalla Questura nei confronti di uno straniero presso un centro di permanenza, ai fini della procedura connessa alla protezione internazionale e al possibile rimpatrio. In fatto, lo straniero aveva dapprima chiesto di essere rimpatriato, rinunciando alla domanda di protezione già rigettata; la Questura aveva quindi ritenuto ripristinati i termini del trattenimento e aveva qualificato la successiva domanda come reiterata, chiedendo la convalida del trattenimento. In sede successiva l'interessato aveva dichiarato di voler recedere dalla rinuncia e dalla richiesta di rimpatrio, sostenendo, tramite il difensore, di non aver compreso gli atti perché non in grado di leggere e privo di adeguato supporto linguistico. Il ricorso per cassazione conteneva tre censure: 1) inidoneità delle condizioni del centro di trattenimento e motivazione apparente, anche in relazione agli eventi verificatisi nel centro; 2) nullità del provvedimento per motivazione inesistente/apparente e per incompetenza del giudice onorario che aveva emesso la convalida; 3) nullità/inefficacia della rinuncia alla protezione internazionale e della conseguente domanda reiterata. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo: il provvedimento di convalida era stato adottato da un giudice onorario, ma la materia non rientrava tra quelle affidabili alla sua potestà decisoria dopo la riforma della magistratura onoraria; la convalida del trattenimento in stretta connessione con la domanda di protezione internazionale spetta al giudice togato della sezione specializzata. Perciò la Corte ha cassato senza rinvio, reputando superfluo esaminare gli altri motivi, poiché il termine per la convalida era ormai spirato e il processo non poteva proseguire.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha ritenuto assorbiti gli altri due motivi e ha cassato senza rinvio l'ordinanza di convalida del trattenimento. Ha affermato che il provvedimento era stato emesso da un giudice onorario privo di potestà decisoria nella materia, che richiede la cognizione del giudice togato specializzato. Poiché il termine perentorio per disporre la convalida era ormai decorso, non era possibile una prosecuzione del processo, sicché la cassazione è stata pronunciata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 2, c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e della qualità di parte soccombente di un'Amministrazione statale.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso/insufficiente esame dei fatti decisivi.

  • art. 7, comma 1, D.Lgs. 142/2015

    richiamato dal ricorrente in tema di condizioni e legittimità del trattenimento del richiedente asilo.

  • art. 18, par. 1, lett. b), Dir. 2013/33/UE

    richiamato dal ricorrente per contestare l'idoneità del centro di trattenimento.

  • art. 1 Regolamento unico CIE ora CPR del Ministero dell'Interno

    richiamato dal ricorrente quale parametro sulle condizioni del centro di permanenza.

  • art. 3 CEDU

    richiamato dal ricorrente per lamentare condizioni inumane o degradanti del trattenimento.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre ultrapetizione o mancata pronuncia in relazione alla motivazione del provvedimento.

  • art. 10, comma 12, D.Lgs. 116/2017

    la Corte ne trae il limite della potestà decisoria dei giudici onorari, che non ricomprende la materia oggetto della convalida impugnata.

  • art. 43 R.D. n. 12/1941

    richiamato dal ricorrente nel contesto della censura sull'incompetenza del giudice onorario.

  • art. 102 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla composizione del giudice.

  • art. 106 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla funzione dei magistrati onorari.

  • art. 23 D.Lgs. 25/2008

    richiamato dal ricorrente in tema di rinuncia alla domanda di protezione internazionale e di domanda reiterata.

  • art. 6, comma 5, D.Lgs. 142/2015

    la Corte vi collega la competenza della sezione specializzata del Tribunale sulla convalida del trattenimento del richiedente asilo.

  • art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 13/2017, conv. in L. 46/2017

    la Corte lo utilizza per affermare la competenza del tribunale specializzato in materia di trattenimento del richiedente protezione internazionale.

  • art. 2, comma 5, lett. b), L. 57/2016

    richiamato per descrivere la riforma della magistratura onoraria e l'inserimento dei magistrati onorari nell'ufficio del processo con funzioni di supporto.

  • art. 382, comma 2, c.p.c.

    fondamento della cassazione senza rinvio quando il processo non può essere proseguito per intervenuta decadenza del termine perentorio.

  • art. 82 D.P.R. 115/2002

    richiamato per la liquidazione del compenso e delle spese al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 83, comma 2, D.P.R. 115/2002

    richiamato per individuare il giudice competente a liquidare le spettanze nel giudizio di cassazione o, in cassazione senza rinvio, il giudice che ha pronunciato la decisione impugnata.

  • art. 133 D.P.R. 115/2002

    la Corte precisa che la condanna alle spese in favore dello Stato non si applica alla soccombenza di un'Amministrazione statale.

Massime di principio

  • In materia di convalida del trattenimento collegato alla protezione internazionale, la competenza appartiene al giudice togato della sezione specializzata e non può essere esercitata da un giudice onorario privo di potestà decisoria nella specifica materia.
  • La riforma della magistratura onoraria consente ai magistrati onorari funzioni di supporto e attività preparatorie nell'ufficio del processo, ma non attribuisce loro una generale potestà decisoria fuori dai casi espressamente previsti dalla legge.
  • Quando il provvedimento impugnato è stato emesso da un organo privo di potere decisorio nella materia e il termine perentorio per adottare validamente il provvedimento è già spirato, la cassazione può essere pronunciata senza rinvio perché il processo non è ulteriormente proseguibile.
  • Le doglianze relative alle condizioni del centro di trattenimento e alla validità della rinuncia alla protezione internazionale restano assorbite se la decisione è già viziata da un error in procedendo attinente alla competenza del giudice che ha emesso la convalida.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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