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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2017, n. 13

Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonchè per il contrasto dell'immigrazione illegale.

Normativa italiana17G00026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto istituisce sezioni specializzate presso i tribunali sede di Corte d’appello per le controversie su immigrazione, protezione internazionale, apolidia, cittadinanza UE e libera circolazione. Riorganizza riti, notifiche, audizioni e videoregistrazioni, accelera i giudizi e introduce anche modifiche a T.U. immigrazione e norme su ricongiungimento familiare. Le disposizioni processuali risultano applicabili secondo i termini di efficacia indicati nel testo.

Sezioni specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale

Sezioni specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale

Il provvedimento istituisce un giudice specializzato per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione dei cittadini UE, apolidia e cittadinanza italiana. L’intervento è orientato ad accelerare sia la fase amministrativa sia quella giudiziaria, con regole processuali dedicate e con una forte spinta alla digitalizzazione.

Istituzione e organizzazione delle sezioni

Sono istituite presso i tribunali ordinari del luogo in cui hanno sede le Corti d’appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea. L’attuazione avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di dotazioni organiche.

I magistrati addetti devono avere competenze specifiche; sono previsti corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche con il supporto dell’EASO e dell’UNHCR. È valorizzata la pregressa esperienza nelle materie trattate e la conoscenza dell’inglese o del francese. Per i primi tre anni è obbligata la formazione annuale, poi almeno biennale.

Il CSM organizza le sezioni nel rispetto del principio di specializzazione, anche in deroga alle regole ordinarie sul numero dei giudici assegnabili, e disciplina annualmente lo scambio di esperienze tra i presidenti delle sezioni. È prevista una spesa specifica per tale attività.

Competenza per materia

Le sezioni specializzate conoscono, tra l’altro, delle controversie su:

  • mancato riconoscimento del diritto di soggiorno di cittadini UE e loro familiari;
  • allontanamento di cittadini UE e familiari per motivi di pubblica sicurezza;
  • impugnazione dei provvedimenti in materia di protezione internazionale e di protezione speciale;
  • convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale e delle misure alternative;
  • reclami contro l’autorizzazione prefettizia a risiedere in un luogo specifico e le eventuali misure di segnalazione;
  • rifiuto, diniego di rinnovo o revoca di permessi di soggiorno collegati a protezione speciale, ipotesi umanitarie e altre fattispecie indicate nel testo;
  • diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso per motivi familiari;
  • impugnazioni relative alla determinazione dello Stato competente ai sensi del regolamento UE 2024/1351;
  • accertamento dello stato di apolidia e della cittadinanza italiana.

È inoltre prevista la competenza per le cause connesse. Nei giudizi rientranti nell’articolato la decisione del tribunale è in composizione monocratica.

Competenza territoriale

La regola generale attribuisce la controversia alla sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato. Sono previste regole specifiche per:

  • provvedimenti in materia di protezione internazionale;
  • procedimenti Dublino;
  • ricorrenti ospitati o trattenuti in strutture di accoglienza o centri di trattenimento;
  • procedimenti di convalida relativi a trattenimenti amministrativi;
  • controversie su apolidia e cittadinanza, assegnate in base alla dimora dell’attore; se l’attore risiede all’estero, per la cittadinanza italiana rileva il comune di nascita del genitore o avo italiano.

Poteri del Presidente della sezione

Nelle materie di competenza delle sezioni specializzate, le attribuzioni che la legge riserva al Presidente del tribunale spettano al Presidente della sezione specializzata.

Rito del trasferimento Dublino

Per le decisioni di trasferimento adottate nell’ambito della procedura di determinazione dello Stato competente, il ricorso va proposto al tribunale sede della sezione specializzata entro 30 giorni dalla notificazione, a pena di inammissibilità. La decisione è trattata con rito camerale, con termini molto serrati per difese, replica, sospensione ed eventuale cassazione.

La sospensione può essere chiesta con il ricorso; in caso di istanza sospensiva il trasferimento è automaticamente sospeso. La controversia è trattata con urgenza e il deposito degli atti, una volta resa operativa la relativa infrastruttura, avviene esclusivamente in via telematica, salvo casi di malfunzionamento o urgenza.

Notificazioni e audizione nel procedimento di protezione internazionale

Le notifiche nei procedimenti di protezione internazionale sono disciplinate in modo differenziato a seconda che il richiedente sia accolto/trattenuto oppure no:

  • se accolto o trattenuto, le notifiche avvengono presso il centro o la struttura tramite PEC al responsabile, che cura la consegna;
  • se non accolto o trattenuto, le notifiche avvengono all’ultimo domicilio comunicato, tramite posta secondo la legge n. 890/1982;
  • se la notificazione non riesce o il domicilio è inidoneo, l’atto è reso disponibile presso la questura competente e la notifica si perfeziona dopo 20 giorni dalla trasmissione alla questura.

Le Commissioni territoriali dispongono l’audizione con le stesse modalità di comunicazione previste per le notifiche.

Colloquio personale e videoregistrazione

Il colloquio del richiedente deve essere videoregistrato e trascritto in italiano con sistemi automatici di riconoscimento vocale. Il verbale va letto al richiedente con interprete, corretto dal componente della Commissione che ha svolto il colloquio e sottoscritto insieme all’interprete. La videoregistrazione e la trascrizione sono conservate per almeno tre anni in archivio informatico del Ministero dell’interno.

In sede giudiziale la videoregistrazione e il verbale devono essere messi a disposizione dell’autorità giudiziaria; il richiedente può accedervi. È prevista la possibilità di istanza motivata per non usare la videoregistrazione. Se la registrazione non è possibile, si redige verbale tradizionale.

Rito giurisdizionale sulla protezione internazionale

Il ricorso contro le decisioni delle Commissioni territoriali è soggetto al rito camerale, con termini di impugnazione di 30 giorni dalla notificazione, elevati a 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero; in alcune ipotesi i termini sono dimezzati. La proposizione del ricorso sospende di regola l’efficacia esecutiva del provvedimento, salvo i casi espressamente esclusi dal testo.

Nei casi in cui la sospensione non opera automaticamente, il giudice può concederla con decreto motivato su istanza di parte, secondo un procedimento accelerato. La notifica al Ministero dell’interno e al pubblico ministero è centralizzata presso la cancelleria; la Commissione deve rendere disponibili gli atti e la videoregistrazione entro 20 giorni.

Il giudizio è in camera di consiglio, con udienza solo se necessaria o in presenza di specifiche condizioni. Il tribunale decide entro quattro mesi, con decreto non reclamabile. Il ricorso per cassazione va proposto entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto. Il procedimento è urgente e la sospensione feriale non opera.

Modifiche al Testo unico immigrazione e ad altre norme

Il decreto modifica il Testo unico immigrazione, tra l’altro:

  • aggiorna le disposizioni sul permesso UE per soggiornanti di lungo periodo con annotazione della protezione internazionale riconosciuta da altro Stato membro;
  • disciplina l’allontanamento verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, o in casi specifici fuori dall’UE;
  • accelera la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare con trasmissione informatica e riduce da 180 a 90 giorni il termine per il rilascio del nulla osta.

Sono inoltre introdotte regole sull’iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale ospitati nei centri, sul trattamento dei casi di trattenimento collegati a respingimento o espulsione e sulla partecipazione volontaria dei richiedenti ad attività di utilità sociale, promosse dai prefetti con enti locali e terzo settore.

Applicazione nel tempo

Dal testo emerge che diverse disposizioni processuali e telematiche divengono operative solo dopo specifiche decorrenze, in alcuni casi dalla pubblicazione di provvedimenti tecnici che attestano la piena funzionalità dei sistemi informatici. Il provvedimento indica anche una decorrenza differita di 30 giorni per talune disposizioni del capo IV richiamate nelle note di aggiornamento. Le ulteriori disposizioni del decreto, per quanto qui riportate, non risultano dichiarate abrogate nel testo fornito.

Testo integrale

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