Cassazione Civile, Ordinanza n. 25826/2025 del 22/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento con cui l’agente della riscossione aveva richiesto a una contribuente il pagamento di euro 393,72 a titolo di quota consortile per l’anno 2017 dovuta al consorzio stradale obbligatorio. In appello la commissione tributaria regionale aveva respinto il gravame della contribuente, ritenendo che il consorzio fosse competente a formare i ruoli di riscossione delle proprie entrate ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. lgt. n. 1446/1918, che una convenzione con il Comune non potesse derogare alla fonte primaria, che la cartella fosse sufficientemente motivata e che l’approvazione specifica del piano di riparto fosse necessaria solo in caso di modifica di quello già approvato. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha articolato tre motivi, tutti formalmente ex art. 360, n. 4, c.p.c. e fondati sulla dedotta violazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 546/1992. In sintesi ha denunciato: mancata considerazione da parte del giudice di merito della doglianza sulla necessità che i ruoli fossero formati dal Comune e sul necessario previo piano di ripartizione approvato dal Comune; illegittimità dell’operato del consorzio che si sarebbe sostituito al Comune in funzioni ad esso riservate; difetto di motivazione della cartella e mancanza degli elementi necessari a identificare il debito, compresi i criteri di calcolo degli interessi moratori; erronea valutazione della pretesa anche perché le spese sarebbero state già coperte da tributi comunali, con asserita duplicazione del prelievo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto innanzitutto che i motivi fossero formulati con un canone censorio improprio e non comprensibile, essendo richiamati gli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 546/1992 in modo non pertinente rispetto ai vizi dedotti. Ha inoltre rilevato la mescolanza e sovrapposizione di censure eterogenee, tra violazione di legge, omessa motivazione della sentenza e della cartella, e difetto probatorio della pretesa, in violazione del principio di tassatività e specificità dei motivi di ricorso per cassazione. Quanto al terzo motivo, lo ha ritenuto anche carente di autosufficienza, perché il ricorso non riportava adeguatamente il contenuto della cartella contestata, impedendo il controllo sulla denunciata carenza motivazionale. La Corte ha comunque aggiunto, per completezza, che nel merito la soluzione del giudice di appello era corretta: al consorzio spetta il potere impositivo e la redazione dei ruoli, mentre al consiglio comunale compete solo l’approvazione del piano di ripartizione delle spese; una convenzione tra ente locale e consorzio non può sovvertire tale assetto legale. Non sono state liquidate spese perché gli intimati non hanno svolto difese, ma è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il ricorso per cassazione deve articolare motivi specifici e correttamente inquadrati nel vizio denunciato; la mescolanza di censure eterogenee li rende inammissibili.
d.lgs. n. 546/1992, artt. 1 e 2
il richiamo a tali disposizioni è stato ritenuto inconferente rispetto alla controversia e non idoneo a fondare validamente la censura.
art. 7 d.lgs. lgt. n. 1446/1918
attribuisce al consorzio il potere impositivo e la redazione dei ruoli sulla base del piano di ripartizione approvato dal consiglio comunale; il Comune conserva solo il potere di approvazione del piano di riparto.
art. 1, primo comma, d.lgs. lgt. n. 1446/1918
richiamato, insieme agli artt. 2 e 7, per ricostruire il riparto delle competenze tra consorzio e Comune.
art. 2 d.lgs. lgt. n. 1446/1918
l’iniziativa per la costituzione del consorzio è rimessa agli organi comunali.
art. 14 l. n. 126/1958
richiamato nel quadro normativo che conferma il riparto di competenze in materia di contribuzioni consortili.
menzionato per indicare i soggetti oggi abilitati alla riscossione in luogo dell’esattore comunale.
richiamato dalla ricorrente sulla motivazione degli atti impositivi, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’obbligo di indicare e rendere disponibile l’atto presupposto richiamato.
il ricorso deve indicare e trascrivere o almeno riassumere il contenuto del documento su cui si fonda la censura, pena inammissibilità.
menzionato per la memoria depositata dalla ricorrente in prossimità della camera di consiglio.
il giudicato si forma sulle questioni di fatto decise, non sulle pure questioni di diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, coerenti con il vizio dedotto e non sovrapporre in modo indistinto violazione di legge, vizio motivazionale e difetto di prova; la commistione di doglianze eterogenee comporta inammissibilità.
- Il ricorrente che censura la motivazione di una cartella o di un atto amministrativo deve adempiere all’onere di autosufficienza, riportando o riassumendo nel ricorso il contenuto rilevante dell’atto e indicando il documento nel fascicolo.
- In materia di contributi consortili dovuti a consorzi stradali obbligatori, il potere impositivo e la redazione dei ruoli spettano al consorzio, mentre al Comune compete solo l’approvazione del piano di ripartizione; una convenzione tra enti non può derogare a tale assetto legale.
- Le questioni di diritto già affrontate in altri giudizi non si consolidano come giudicato vincolante se non come effetto di un accertamento su circostanze di fatto; l’attività interpretativa della norma non è di per sé coperta da giudicato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, non vi è regola per la liquidazione delle spese se gli intimati non hanno svolto difese, ma può essere comunque dovuto l’ulteriore contributo unificato.
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