Cassazione Civile, Ordinanza n. 25753/2025 del 22/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La creditrice aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito già portato da un decreto ingiuntivo confermato in opposizione prima del fallimento, oltre a spese legali e a spese sostenute in precedenti procedure esecutive presso terzi. Il giudice delegato aveva ammesso il credito con un determinato privilegio; il tribunale, decidendo sull'opposizione allo stato passivo, aveva invece escluso il riconoscimento del privilegio speciale e della prededuzione per le spese esecutive, ritenendo non provata l'utilità delle esecuzioni per la massa, l'esito positivo delle procedure e la specifica individuazione dei beni gravati dalla prelazione. Aveva inoltre respinto la richiesta di riconoscere interessi moratori diversi e più ampi rispetto a quelli liquidati nel giudizio monitorio, ritenendo la domanda inammissibilmente modificata e comunque coperta da giudicato. Nel ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto, da un lato, la violazione delle norme sul privilegio e sulla correzione degli errori materiali, sostenendo che la mancata attribuzione del privilegio maggiore fosse frutto di un errore materiale e che vi fosse giudicato endofallimentare sulla correzione; dall'altro, ha denunciato la violazione delle norme sul giudicato e sugli interessi, sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto riconoscere gli interessi maturati dalla scadenza delle forniture e non solo da quanto liquidato nel decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la domanda di correzione dell'asserito errore materiale non poteva essere proposta al giudice dell'opposizione allo stato passivo, perché la competenza a correggere gli errori materiali nello stato passivo spetta al giudice delegato ai sensi dell'art. 98, ultimo comma, l. fall.; ha inoltre escluso che vi fosse un provvedimento idoneo a formare un giudicato endofallimentare sull'errore materiale. Quanto al privilegio per le spese delle procedure esecutive, la Corte ha ritenuto che la censura si risolvesse in una contestazione di merito sull'accertamento di fatto compiuto dal tribunale circa la mancata prova dell'utilità delle esecuzioni per la massa e della specifica individuazione dei beni oggetto di prelazione, profili non sindacabili nei termini dedotti. Sulla questione degli interessi, la Corte ha ritenuto il motivo privo di decisività, perché la domanda di ammissione al passivo si riferiva al credito così come canonizzato nel decreto monitorio e non poteva essere ampliata in sede di opposizione; in ogni caso, non essendo stata originariamente richiesta una misura maggiore, il tribunale non avrebbe potuto ammettere interessi superiori a quelli domandati. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva del fallimento.
Norme richiamate
richiamato dalla parte per fondare il privilegio del credito principale e delle spese legali; il giudice di merito aveva riconosciuto l'ammissione con privilegio diverso da quello invocato per una parte del credito.
norma invocata per il privilegio speciale sulle spese sostenute nelle procedure esecutive; la Corte ribadisce che la sua applicazione richiede prova dell'utilità dell'attività esecutiva e, trattandosi di privilegio speciale, l'indicazione dei beni gravati.
richiamato insieme all'art. 2755 c.c. per la collocazione privilegiata delle spese esecutive.
richiamato tra le norme denunciate nel motivo, ma non è svolta una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato; il giudice dell'opposizione è incompetente a pronunciarsi sulla correzione.
richiamato tra le norme denunciate; la Corte lo menziona solo come disposizione processuale invocata dalla ricorrente.
la correzione dell'errore materiale presuppone i requisiti previsti dalla norma; il rigetto dell'istanza di correzione per difetto di tali condizioni non è impugnabile perché ha natura amministrativa.
richiamato dalla ricorrente in tema di correzione degli errori materiali; la Corte vi collega il carattere non impugnabile del relativo provvedimento.
richiamato in relazione al giudicato; la Corte esclude che si fosse formato il giudicato prospettato dalla ricorrente sui punti dedotti.
richiamato nel motivo sugli interessi e sul decreto ingiuntivo; la Corte considera decisiva la disciplina del credito già cristallizzato nel provvedimento monitorio.
richiamato per sostenere il giudicato; la Corte ne esclude l'applicazione nel senso invocato dalla ricorrente.
richiamati nel motivo sugli interessi; la Corte non ricava da essi una regola utile a superare il limite della domanda originaria di insinuazione.
richiamato nel motivo sugli interessi moratori relativi ai rapporti commerciali; la Corte non sviluppa un'autonoma interpretazione della disciplina.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, la correzione degli errori materiali dello stato passivo deve essere richiesta al giudice delegato; il giudice dell'opposizione non ha potere di decidere su tale istanza.
- Il provvedimento che decide sulla correzione dell'errore materiale ha natura meramente amministrativa e non incide sul contenuto sostanziale della decisione; perciò non è impugnabile neppure con ricorso straordinario per cassazione.
- Per il riconoscimento del privilegio speciale sulle spese sostenute in procedure esecutive è necessario allegare e provare la concreta utilità dell'attività esecutiva per la massa e indicare specificamente i beni sui quali la prelazione si esercita.
- Quando la decisione di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, la mancata censura di una sola di esse rende inammissibili le doglianze dirette contro le altre per difetto di interesse.
- Nel procedimento di verifica del passivo non può essere introdotta in opposizione una domanda nuova o ampliata rispetto a quella originariamente proposta; il credito va esaminato nei limiti della domanda di insinuazione come formulata.
- Se il credito insinuato è già stato cristallizzato da un titolo monitorio non impugnato nei limiti rilevanti, gli interessi non possono essere riconosciuti in misura diversa o maggiore rispetto a quella domandata e risultante dal titolo.
- La deduzione del vizio di violazione di legge non può essere utilizzata per sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito in ordine alla prova dell'utilità delle spese o all'esistenza dei presupposti della prelazione.
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