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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25755/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'ufficio fiscale aveva notificato un avviso di accertamento relativo a imposte dirette, IRAP, IVA e sanzioni a una società poi cancellata dal registro delle imprese e, in via conseguenziale, anche all'ex socio unico e amministratore della stessa. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, tra l'altro, che fosse illegittima la pretesa rivolta a una società estinta e al socio, che non potesse applicarsi retroattivamente l'art. 28, commi 4 e 5, d.lgs. 175/2014, e che comunque la pretesa fosse infondata nel merito. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione di norme civilistiche e tributarie sul fenomeno successorio conseguente alla cancellazione della società, sostenendo che, dopo l'estinzione, i soci subentrano nei debiti sociali e che era valida la notifica dell'avviso all'ex socio quale successore della società, senza necessità di un autonomo accertamento della responsabilità personale del medesimo ex art. 36, comma 5, d.P.R. 602/1973.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, una volta cancellata la società dal registro delle imprese, l'avviso di accertamento intestato alla società estinta è valido ed efficace anche se notificato agli ex soci, individualmente o collettivamente, in quanto questi succedono nei rapporti debitori della società secondo il regime di responsabilità proprio del tipo sociale. Ha inoltre chiarito che, nel caso concreto, non si discuteva di una responsabilità personale del socio ex art. 36, comma 5, d.P.R. 602/1973, ma della responsabilità della società trasferita al socio quale successore. Ha ritenuto non decisivo l'art. 28 d.lgs. 175/2014, perché estraneo alla fattispecie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e un fenomeno successorio sui generis in capo ai soci, nei limiti e secondo il regime di responsabilità del tipo sociale.

  • art. 36, comma 5, d.P.R. 602/1973

    Nel caso concreto non veniva fatta valere la responsabilità personale dell'ex socio per debiti tributari della società, sicché la norma non era quella decisiva per valutare la validità della notifica.

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente tra le norme violate in tema di accertamento e notificazione degli atti tributari.

  • art. 65 d.P.R. 600/1973

    Richiamato per analogia in relazione alla successione nei rapporti tributari e alla notifica agli eredi o successori del debitore estinto.

  • art. 28, commi 4 e 5, d.lgs. 175/2014

    La Corte ha ritenuto la disposizione estranea alla vicenda e non idonea a condizionare la validità dell'avviso notificato all'ex socio quale successore della società estinta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha consentito la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 7 d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003

    Richiamato per evidenziare la ratio di evitare che la sanzione tributaria ricada su un soggetto diverso da quello che si è avvantaggiato della violazione.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese non impedisce la validità dell'avviso di accertamento intestato alla società estinta, quando l'atto sia notificato agli ex soci quali successori della medesima.
  • L'estinzione della società produce un fenomeno successorio sui generis: i soci subentrano nei debiti sociali secondo il regime di responsabilità previsto per il tipo sociale e rispondono dei rapporti tributari rimasti insoluti alla chiusura della liquidazione.
  • Quando l'Ufficio notifica l'atto al socio in qualità di successore della società estinta, non è necessario emettere un autonomo atto fondato sulla responsabilità personale del socio, né dimostrare in quella sede un riparto di liquidazione specifico, se non si sta azionando una responsabilità ex lege distinta.
  • Le disposizioni speciali sulla validità degli atti verso società estinte non assumono rilievo decisivo se la pretesa è rivolta al socio come successore della società e non come autore di una responsabilità personale autonoma.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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