Cassazione Civile, Ordinanza n. 25750/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una società bancaria aveva presentato nel 2004 istanza di rimborso di oltre 2,5 milioni di euro, versati a titolo di acconto dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine per il secondo semestre 2002, assumendo che, per effetto della cessione del ramo d'azienda relativo a tali finanziamenti a una società controllata dal 1° luglio 2002, fosse venuto meno l'obbligo tributario. Solo nel 2010 l'Agenzia delle Entrate aveva disposto la sospensione del rimborso, richiamando genericamente la presenza di numerosi carichi pendenti e proponendo, in alternativa, fideiussione o compensazione con ruoli affidati a Equitalia, senza però indicare in modo preciso le pendenze contestate. La contribuente aveva quindi impugnato il provvedimento. In primo grado e in appello le commissioni tributarie avevano ritenuto legittima la sospensione, valorizzando carichi pendenti e crediti erariali non definiti. In cassazione la banca ha dedotto quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, mancante e contraddittoria, anche per truncamento grafico del testo; 2) violazione dell'art. 69 r.d. 2440/1923, dell'art. 23 d.lgs. 472/1997, degli artt. 1241-1252 e 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto sufficiente l'allegazione delle ragioni di credito senza prova del fumus boni iuris, dell'attualità delle esigenze cautelari e della proporzionalità della misura, nonostante l'offerta di fideiussione; 3) violazione del principio di non contestazione, per avere la CTR considerato pacifica l'esistenza dei carichi pendenti nonostante specifica contestazione e produzione documentale contraria; 4) omesso esame di fatti decisivi, per non avere valutato i documenti che avrebbero dimostrato l'insussistenza, totale o parziale, delle pretese creditorie dell'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse in parte mancante e comunque apparente, poiché si interrompeva bruscamente senza esporre una vera conclusione logico-giuridica e risultava perciò incomprensibile sotto il profilo grafico e argomentativo. Ha quindi dichiarato assorbiti gli altri tre motivi. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la sentenza è nulla se manca la motivazione o se la motivazione è solo apparente o incomprensibile
richiede un'esposizione intelligibile delle ragioni della decisione
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
consente il ricorso per cassazione avverso le sentenze tributarie secondo le regole del giudizio di legittimità
la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente integra un vizio deducibile in cassazione
art. 69 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
richiamato quale base normativa del fermo/sospensione amministrativa del rimborso in presenza di crediti erariali
art. 23 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato quale norma a sostegno del fermo amministrativo o della sospensione del rimborso per crediti derivanti da sanzioni
invocati dalla ricorrente in relazione alla compensazione e alle modalità di estinzione/sospensione del credito
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sulle ragioni creditorie dell'Ufficio
richiamato dal ricorrente per censurare l'erronea applicazione del principio di non contestazione
Massime di principio
- La mancanza della motivazione della sentenza ricorre non solo quando l'apparato argomentativo sia del tutto assente, ma anche quando esso sia solo parziale, troncato o strutturato in modo da non consentire la ricostruzione della ratio decidendi.
- Una motivazione meramente apparente o obiettivamente incomprensibile integra nullità della sentenza e consente la cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
- Nel processo tributario il giudice di merito deve esporre in modo intellegibile le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione; il semplice richiamo a principi giurisprudenziali o a formule di stile non è sufficiente se non sorretto da un reale sviluppo logico.
- Quando il vizio di motivazione investe la struttura stessa della decisione, le ulteriori censure sul merito restano assorbite.
- Se la sentenza d'appello non consente di comprendere il percorso decisorio, la cassazione deve seguire con rinvio a un diverso giudice di merito per nuovo esame della controversia.
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