Cassazione Civile, Ordinanza n. 25756/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia origina dalla notificazione, nel 2018, di un'intimazione di pagamento relativa a due cartelle concernenti IRPEF e IVA per gli anni d'imposta 1997 e 1998. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, da un lato, la mancata notifica delle cartelle presupposte e, dall'altro, la prescrizione quinquennale dei crediti. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso; in appello la decisione veniva riformata solo in parte. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, 50 d.P.R. 602/1973 e degli artt. 2943, 2945, 2946 e 2948 n. 4 c.c., sostenendo che la corte tributaria regionale aveva errato nel dichiarare prescritti il credito tributario per la cartella notificata nel 2013 e i crediti per sanzioni e interessi, salvo gli interessi moratori successivi al 15.10.2008. La ricorrente ha dedotto che la mancata impugnazione delle precedenti intimazioni aveva determinato il consolidamento dei crediti e la decorrenza ex novo dei termini prescrizionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'agente della riscossione. Ha ritenuto fondato il motivo, affermando che l'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. 602/1973 è atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 e che, se non viene impugnata, il contribuente non può successivamente far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica, come una prescrizione già maturata. Poiché nel caso concreto le precedenti intimazioni non erano state impugnate, i crediti si erano consolidati e, alla data dell'intimazione oggetto di causa, non era maturata né la prescrizione decennale sul tributo né quella quinquennale su sanzioni e interessi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte di giustizia tributaria competente anche per le spese.
Norme richiamate
elenca tassativamente, sia pure in modo suscettibile di interpretazione estensiva, gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario; la mancata impugnazione degli atti autonomamente impugnabili preclude la deduzione di vizi relativi ad atti presupposti, salvo quanto consentito dal comma 3 per la mancata notificazione degli atti precedenti.
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale invocata per censurare la decisione di merito.
l'intimazione di pagamento è considerata autonomamente impugnabile e, se non impugnata, rende non deducibili successivamente vicende estintive anteriori alla sua notifica.
richiamato per la disciplina dell'interruzione della prescrizione.
richiamato per gli effetti dell'interruzione sulla prescrizione.
richiamato per la prescrizione ordinaria decennale del credito tributario.
richiamato per la prescrizione quinquennale dei crediti accessori, quali sanzioni e interessi.
indicato quale rito camerale di trattazione del ricorso.
artt. 24, 53 e 97 Cost.
evocati come parametri che giustificano un'interpretazione estensiva dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 in funzione di tutela del contribuente e di buon andamento della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'art. 19 d.lgs. 546/1992 individua un catalogo tassativo degli atti impugnabili, ma tale tassatività riguarda le categorie di atti in relazione ai loro effetti giuridici e consente un'interpretazione estensiva in presenza di atti che manifestino una pretesa tributaria definita.
- L'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. 602/1973, essendo atto autonomamente impugnabile, deve essere contestata tempestivamente se il contribuente intende far valere vizi propri o vicende estintive del credito anteriori alla sua notifica; la mancata impugnazione determina il consolidamento della pretesa per quanto deducibile in quel momento.
- La mancata impugnazione di un atto autonomamente impugnabile impedisce di far valere, con l'impugnazione di un atto successivo, questioni relative a prescrizione o ad altre cause estintive già maturate prima della notifica dell'atto non opposto.
- Quando atti prodromici autonomamente impugnabili non vengono contestati, il termine di prescrizione del credito decorre nuovamente secondo la natura del credito stesso a partire dalla definitività dell'atto non opposto.
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