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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25752/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva revocato le agevolazioni "prima casa" già fruite dalla contribuente, ritenendo ostativa la titolarità di altro immobile nello stesso comune. La contribuente sosteneva invece che quel precedente immobile fosse concretamente inidoneo all'uso abitativo, perché di ridotte dimensioni e adibito esclusivamente a studio professionale, e dunque non impeditivo del beneficio per il nuovo acquisto. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di documenti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando che la CTR non avesse considerato la documentazione attestante l'uso professionale e l'inidoneità abitativa del bene; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione della nota II-bis della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che il requisito della mancanza di altra casa di abitazione nello stesso comune debba essere letto in senso sostanziale, avuto riguardo alla concreta idoneità dell'immobile posseduto a soddisfare le esigenze abitative.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché fondato su vizio motivazionale in presenza di doppia conforme e quindi precluso dall'art. 348-ter c.p.c., senza dimostrazione di una divergenza nelle ragioni di fatto tra primo e secondo grado. Ha poi rigettato il secondo motivo, ritenendo infondata la censura di violazione di legge: la CTR aveva infatti applicato correttamente il principio secondo cui l'agevolazione può spettare anche se il contribuente possiede altro immobile nel comune, purché ne sia provata l'inidoneità abitativa; nel caso concreto, però, il giudice di merito aveva accertato che tale prova non era stata fornita, e tale valutazione probatoria non è sindacabile in cassazione come violazione di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti o documenti decisivi non è scrutinabile quando la censura colpisce una sentenza resa in doppia conforme, salvo che sia dimostrata la divergenza delle ragioni di fatto tra le due decisioni di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è preclusa la censura ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. se il ricorrente non indica specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • nota II-bis, tariffa parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    L'agevolazione "prima casa" non è automaticamente esclusa dalla titolarità di un altro immobile nello stesso comune se quest'ultimo è concretamente inidoneo all'uso abitativo; tuttavia tale inidoneità deve essere provata dal contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto l'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in tema di ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni "prima casa", la titolarità di altro immobile nello stesso comune non è di per sé ostativa quando il bene preesistente sia oggettivamente e concretamente inidoneo a costituire abitazione; l'inidoneità, però, deve essere specificamente provata dal contribuente.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è inammissibile contro una decisione di merito sorretta da doppia conforme, se non viene dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due pronunce.
  • Non è consentito trasformare una critica alla valutazione delle prove in una denuncia di violazione di legge: la violazione di legge riguarda l'erronea interpretazione della norma astratta, mentre l'erronea ricostruzione del fatto appartiene al merito e non è riesaminabile in cassazione sotto tale veste.
  • Quando il giudice di merito accerta l'insufficienza della prova sull'inidoneità abitativa del precedente immobile, tale apprezzamento probatorio è insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti propri dei vizi motivazionali ammessi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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