Cassazione Civile, Ordinanza n. 31920/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento notificato per l’anno d’imposta 2008, con cui l’Ufficio aveva rideterminato induttivamente il reddito d’impresa e l’IVA dovuta, in relazione all’omessa presentazione della dichiarazione ai fini IVA da parte di una società poi fallita nel 2009. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato. In cassazione la contribuente articolava quattro motivi: (1) nullità della sentenza e violazione di norme su presunzioni, statuto del contribuente, accertamento induttivo IVA e redditi, nonché dell’art. 115 c.p.c., contestando l’uso delle percentuali di ricarico, la mancata considerazione della crisi prefallimentare e l’asserita assenza di antieconomicità; (2) illegittimità della pretesa IVA e disconoscimento di un credito IVA ritenuto esistente, con richiamo al principio di neutralità e alla disciplina dell’IVA; (3) nullità per mancato contraddittorio endoprocedimentale, anche in materia di tributi armonizzati; (4) nullità della sentenza d’appello per non aver annullato la decisione di primo grado, sostenendo che questa avrebbe riguardato un diverso avviso impositivo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha confermato la legittimità dell’accertamento induttivo fondato sulle incongruenze contabili e sulla percentuale di ricarico applicata al costo del venduto; ha ribadito che, in presenza di accertamento induttivo, l’onere di dimostrare l’infondatezza della pretesa e l’esistenza di componenti negative o di un diverso ammontare del tributo grava sul contribuente, che nel caso concreto si era limitato ad allegazioni generiche; ha escluso la nullità per omesso contraddittorio preventivo perché la contribuente non aveva indicato quali difese concrete avrebbe potuto svolgere e quale diverso esito avrebbe potuto conseguirne; ha infine respinto la censura relativa alla pretesa confusione tra avviso IVA e altri tributi, evidenziando che la CTR aveva chiaramente deciso su un accertamento IVA e che il motivo era comunque generico e mirava a una nuova valutazione del merito. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla censura sulle presunzioni; la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello avesse correttamente fondato l'accertamento su presunzioni e dati contabili, senza violare la disciplina
richiamato per contestare le presunzioni; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, valorizzando l'accertamento di merito della CTR
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
invocato per lamentare la nullità della sentenza tributaria; la Corte ha escluso il vizio poiché la motivazione della CTR era comprensibile e adeguata
richiamato in relazione alle garanzie del contribuente; la Corte non ha ravvisato violazioni idonee a determinare nullità
invocato insieme all'art. 7 dello Statuto del contribuente; la Corte non ha accolto la censura
art. 55, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
considerato dalla Corte come base legittimante dell'accertamento induttivo in presenza di omessa dichiarazione IVA
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nella censura sul potere di accertamento; la Corte non ha accolto la doglianza
la Corte ha ribadito che la violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte o inesistenti, non quando valuti diversamente le prove offerte dalle parti
norma sul vizio di violazione di legge invocata nei motivi; la Corte ha ritenuto che alcune doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione del merito
art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato sulla disciplina dell'IVA e del credito d'imposta; la Corte ha escluso che il credito IVA potesse essere riconosciuto sulla base di mere allegazioni generiche
art. 18 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nella censura sull'IVA; la Corte ha respinto il motivo
richiamato implicitamente nel ragionamento sull'onere della prova: grava sul contribuente provare i fatti modificativi o estintivi della pretesa fiscale dopo l'accertamento induttivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
citato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nell'accertamento induttivo fondato su incongruenze contabili e percentuali di ricarico, l'Ufficio può ricostruire i ricavi applicando la percentuale al costo del venduto e il contribuente, per contestare l'esito, deve offrire una prova specifica e non meramente assertiva delle ragioni che renderebbero inattendibile la ricostruzione.
- Quando l'Amministrazione procede a un accertamento induttivo, si determina un'inversione dell'onere della prova in fatto: spetta al contribuente allegare e dimostrare gli elementi contrari, inclusi eventuali componenti negative o cause del differenziale tra grandezze contabili e fiscali.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o inesistenti; non è invece censurabile la diversa valutazione del materiale probatorio acquisito.
- L'omesso contraddittorio endoprocedimentale non determina automaticamente la nullità dell'accertamento, occorrendo che il contribuente indichi in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere e che il contraddittorio avrebbe potuto condurre a un risultato diverso.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente prospettate come violazioni di legge in una richiesta di rivalutazione del merito, soprattutto se il motivo difetta di specificità e non indica i passaggi decisivi della sentenza impugnata.
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