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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23416/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario gli estratti di ruolo relativi a più cartelle concernenti imposte erariali e diritto annuale camerale per annualità dal 2001 al 2014, deducendo in appello, in particolare, la prescrizione dei crediti sia per omessa o invalida notifica delle cartelle presupposte sia per il decorso del termine dopo la loro notifica. In cassazione ha censurato la sentenza della CTR che aveva ritenuto inammissibile la doglianza sulla prescrizione successiva alla notifica delle cartelle, assumendo che il gravame avesse comunque investito la regolarità della notifica e che l’estratto di ruolo fosse impugnabile per far valere la prescrizione maturata dopo la cartella. Con il secondo motivo ha contestato la validità degli atti interruttivi e della notificazione delle cartelle/atti esattoriali, sostenendo che, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, fosse necessaria la raccomandata informativa e che la disciplina dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 si applicasse anche alle cartelle esattoriali tramite il rinvio operato dall’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973. Le resistenti hanno eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso e la carenza di interesse ad agire per l’impugnazione dell’estratto di ruolo, richiamando la disciplina sopravvenuta dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973.

La decisione

La Corte ha ritenuto che, per le cartelle ancora oggetto di lite, l’azione fosse priva di interesse alla luce dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile anche ai giudizi pendenti secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso del contribuente limitatamente alle cartelle ancora controverse. Le spese sono state compensate, valorizzando il sopravvenire in corso di giudizio della pronuncia delle Sezioni Unite richiamata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L’estratto di ruolo non è, di regola, autonomamente impugnabile; la tutela del contribuente si sposta sulla cartella o sul ruolo solo nei casi tassativi previsti dalla legge.
  • La carenza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e impedisce l’esame del merito della domanda.
  • La sopravvenuta disciplina che limita l’impugnazione dell’estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti, perché incide sulla condizione dell’azione fino al momento della decisione.
  • L’impugnazione della cartella o del ruolo fondata sulla notifica invalidamente conosciuta attraverso l’estratto di ruolo richiede la dimostrazione di uno specifico pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate dal legislatore.
  • Quando il ricorso mira in realtà a contestare l’estratto di ruolo in assenza dei presupposti legali di impugnabilità, il giudice deve dichiararne l’inammissibilità senza esaminare le ulteriori censure sul merito della pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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