Cassazione Civile, Ordinanza n. 34338/2024 del 24/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una verifica della Guardia di Finanza svolta su richiesta/nel contesto di una rogatoria internazionale verso San Marino, dalla quale risultavano versamenti per euro 125.200 su un conto corrente estero intestato al contribuente nell’anno 2008. L’Ufficio emetteva avviso di accertamento per redditi ritenuti non dichiarati. Il contribuente impugnava l’atto e otteneva l’annullamento in primo grado; l’Agenzia proponeva appello, respinto dalla CTR. In cassazione l’Agenzia deduceva due motivi: 1) violazione degli artt. 12, comma 2, d.l. 78/2009, 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973, 2697 e 2729 c.c., sostenendo che, anche senza applicare retroattivamente la presunzione legale di cui all’art. 12, comma 2, restava utilizzabile la presunzione semplice di imponibilità delle somme rinvenute all’estero; inoltre la CTR avrebbe errato nel trattare come tardiva la questione dell’art. 32, che era già posta a base dell’accertamento; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992, perché la CTR avrebbe reputato assolto l’onere probatorio del contribuente con argomentazioni generiche, richiamando il reddito dichiarato nel 2009 e somme "scudate" senza spiegare in modo specifico la riferibilità di ciascun versamento e la prova contraria alla presunzione bancaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso dell’Agenzia, disattendendo l’eccezione preliminare di tardività sollevata dal contribuente, perché ha applicato la sospensione straordinaria dei termini prevista dall’art. 1, comma 199, l. 197/2022, come modificato, ritenendo il ricorso notificato il 7.1.2024 ancora nei termini. Nel merito ha accolto entrambi i motivi: ha affermato che la non retroattività della presunzione legale ex art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 non impedisce all’Ufficio di fondare l’accertamento su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; ha inoltre ribadito che, in presenza di movimentazioni bancarie, l’art. 32 d.P.R. 600/1973 fa scattare una presunzione a favore dell’Erario che impone al contribuente una prova analitica e specifica sulla provenienza non imponibile di ogni versamento. Ha quindi censurato la CTR per motivazione generica e apparente, rilevando che il riferimento al reddito dichiarato e allo scudo fiscale non costituiva prova idonea a vincere la presunzione relativa ai versamenti contestati. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche per nuovo esame.
Norme richiamate
È richiamato dalla parte resistente per sostenere la tardività del ricorso per cassazione; la Corte ne esclude l’operatività ostativa alla luce della sospensione straordinaria dei termini applicabile nel caso concreto.
art. 1, comma 199, l. 197/2022
sospensione di mesi undici
La Corte ritiene applicabile la sospensione legale dei termini invocata dall’Amministrazione, con conseguente tempestività del ricorso.
È richiamato come norma modificativa della disciplina di sospensione dei termini processuali tributari.
art. 12, comma 2, d.l. 78/2009
La presunzione legale di evasione per attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata non si applica retroattivamente agli anni d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore; tuttavia l’Ufficio può comunque provare redditi non dichiarati mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973
Le risultanze dei conti correnti bancari costituiscono base probatoria sufficiente per l’accertamento; si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, tenuto a dimostrare analiticamente che ogni versamento non è riferibile a operazioni imponibili.
È evocato in relazione al riparto dell’onere della prova, che nei casi di indagini bancarie si sposta sul contribuente rispetto alla provenienza delle somme.
È richiamato per confermare la possibilità di fondare l’accertamento su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente dedotto con il secondo motivo.
La sentenza della CTR è censurata perché la motivazione sarebbe generica e apparente, quindi nulla.
art. 14, comma 1, lett. a), d.l. 350/2001
È richiamato per affermare che l’effetto preclusivo dello scudo fiscale non opera come franchigia generale: occorre la prova di una correlazione oggettiva tra reddito accertato e somme rimpatriate o regolarizzate.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, la non retroattività di una presunzione legale introdotta successivamente non impedisce all’Amministrazione di fondare la pretesa su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
- Quando l’accertamento si basa su movimentazioni bancarie, l’art. 32 d.P.R. 600/1973 attribuisce efficacia probatoria ai dati dei conti correnti e sposta sul contribuente l’onere di dimostrare in modo analitico la non imponibilità di ciascun versamento.
- La prova contraria fornita dal contribuente non può essere generica o per categorie: deve riguardare specificamente ogni operazione contestata e la sua estraneità a fatti imponibili.
- La mera compatibilità quantitativa tra somme rinvenute o dichiarate e redditi emersi non basta a vincere la presunzione fiscale, se non è dimostrata la concreta riferibilità di quelle somme al reddito contestato.
- Lo scudo fiscale o istituti analoghi non operano come franchigia generale opponibile a qualunque successivo accertamento: occorre una correlazione oggettiva tra le somme regolarizzate e il reddito oggetto di contestazione.
- È motivazione apparente, e quindi nulla, quella che si limiti a richiamare elementi generici o solo astrattamente compatibili con la disponibilità delle somme, senza confrontarsi con la prova specifica richiesta dalla presunzione bancaria.
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