Cassazione Civile, Ordinanza n. 34263/2024 del 24/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda origina da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'amministrazione finanziaria aveva rideterminato le imposte ritenendo che una società formalmente olandese fosse in realtà una società di fatto italiana, esterovestita, con sede a Milano e riconducibile al ricorrente e ai suoi familiari. In primo grado l'accertamento era stato confermato solo nei confronti del ricorrente e annullato nei confronti degli altri soggetti e della società estera, quest'ultima ritenuta estinta. In appello sia l'Agenzia sia il contribuente avevano proposto gravame, entrambi respinti. In sede di legittimità la Cassazione aveva rigettato il ricorso principale del contribuente, accolto il secondo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia e dichiarato inammissibile il primo, cassando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla domanda proposta dal ricorrente quale legale rappresentante della società di diritto olandese, perché ritenuta inammissibile per difetto originario di capacità processuale e di legittimazione della società estinta. Con il ricorso per revocazione il contribuente ha dedotto errore di fatto ex artt. 395, n. 4, e 391-bis c.p.c., sostenendo che la Cassazione avrebbe falsamente percepito che l'impugnazione dell'avviso fosse stata proposta dalla società estinta di diritto olandese, mentre sarebbe stata proposta dalla società di fatto italiana; ha quindi chiesto il riesame del motivo incidentale accolto dall'Agenzia e dei motivi del proprio ricorso per cassazione rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'errore di fatto revocatorio non sussistesse, perché dall'intestazione degli atti introduttivi risultava che il ricorrente aveva comunque agito anche quale legale rappresentante della società di diritto olandese, e comunque l'asserito errore non era decisivo: l'avviso di accertamento riguardava la società di fatto italiana, mentre la società olandese era estranea e già estinta. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, senza procedere al riesame in fase rescissoria. Nulla è stato disposto sulle spese, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione della realtà processuale, non attinente a un punto controverso, immediatamente riscontrabile dagli atti e decisiva ai fini della decisione.
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto è ammessa solo nei rigorosi limiti previsti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
L'impugnazione va notificata al procuratore costituito; la regola opera anche per la revocazione contro le sentenze della Cassazione.
Richiamato dai motivi di ricorso come parametro della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di omessa pronuncia.
Invocato nel ricorso principale per contestare l'imputazione del reddito di partecipazione.
art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973
Invocato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina dell'accertamento nei confronti dei soci e della società.
Richiamato per contestare la qualificazione della società come esterovestita.
artt. 39 e 40 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamati nel ricorso incidentale a sostegno della tesi dell'amministrazione sulla corretta imputazione del reddito alla società di fatto italiana.
Richiamati per censurare la valutazione della prova circa la qualità di soci di fatto di alcuni destinatari dell'accertamento.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per contestare la motivazione della decisione tributaria impugnata.
Richiamato per sostenere l'irrilevanza dell'estinzione formale della società estera rispetto agli accertamenti rivolti alla società di fatto italiana.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione della sentenza di cassazione deve consistere in una svista percettiva, non in una diversa valutazione giuridica o in una censura alla motivazione della decisione.
- Non ricorre errore revocatorio quando il fatto asseritamente travisato risulti dagli atti introduttivi nella stessa forma in cui è stato poi considerato dal giudice, specie se l'atto reca una qualificazione processuale del tutto compatibile con la ricostruzione della Corte.
- L'errore di fatto non è decisivo se, anche eliminandolo, la decisione impugnata resterebbe comunque sorretta da un diverso e autonomo presupposto decisorio emergente dagli atti.
- Nelle impugnazioni, compresa la revocazione della sentenza di cassazione, la notifica deve essere eseguita al difensore costituito della parte interessata, secondo le regole generali dell'art. 330 c.p.c.
- Quando una decisione tributaria è fondata su un presupposto oggettivamente errato circa il soggetto passivo dell'accertamento, la correzione di quel presupposto può rendere irrilevanti ulteriori censure sulla qualità processuale con cui il contribuente aveva agito.
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