Cassazione Civile, Ordinanza n. 34265/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela contro una compravendita immobiliare stipulata pochi mesi prima del fallimento: una società poi fallita aveva ceduto immobili a una persona fisica, con pagamento del prezzo dichiarato compensato da un controcredito dell'acquirente per prestazioni professionali. Il tribunale aveva respinto la revocatoria. In appello la curatela aveva impugnato la decisione; il convenuto, rimasto contumace in primo grado e vittorioso nel merito, si era costituito chiedendo la conferma della sentenza e, in via incidentale condizionata, la nullità del giudizio di primo grado per asserita mancata notifica dell'atto introduttivo. La corte territoriale ha accolto l'appello principale e ha ritenuto inammissibile l'appello incidentale condizionato, ma ha comunque esaminato preliminarmente la questione della notifica, ritenendola valida perché il plico era stato consegnato a un familiare convivente. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: (1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 343 c.p.c., sostenendo che l'appello incidentale condizionato era ammissibile perché l'interesse a proporlo sarebbe sorto solo in caso di accoglimento dell'appello principale; (2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 139 e 149 c.p.c., lamentando che la notifica dell'atto introduttivo di primo grado era avvenuta in un luogo diverso dalla sua residenza effettiva e che la prova della convivenza del consegnatario non era stata data, essendo invece stato prodotto un certificato di residenza difforme.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta, pur con motivazione da correggere, la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale condizionato, osservando che la parte totalmente vittoriosa in primo grado non aveva interesse a proporlo: era sufficiente eccepire la nullità della notificazione, questione che il giudice d'appello doveva comunque esaminare d'ufficio e in via preliminare. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato la validità della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado: la sola produzione di risultanze anagrafiche contrastanti non basta a dimostrare la nullità della notifica, e in caso di consegna a persona di famiglia è sufficiente il vincolo familiare, gravando sul destinatario l'onere di provare che la presenza del consegnatario fosse del tutto occasionale; nel caso concreto tale prova non era stata offerta. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, per quanto risulta dal testo, la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 67 nn. 1 e 2 L.F.
indicato come base dell'azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela contro la cessione immobiliare e la compensazione del prezzo con un controcredito.
richiamato per contestare l'inammissibilità dell'appello incidentale condizionato; la Corte afferma che la parte totalmente vittoriosa in primo grado non aveva interesse a proporlo, potendo limitarsi a sollevare l'eccezione.
richiamato per affermare che l'eventuale annullamento della parte della sentenza impugnata sulla questione preliminare della nullità della notifica si estenderebbe ai capi dipendenti della decisione.
richiamato per correggere la motivazione della sentenza impugnata pur mantenendo ferma la statuizione di inammissibilità.
interpretato nel senso che la consegna dell'atto a persona di famiglia è valida anche senza necessità di provare la convivenza, essendo sufficiente un vincolo familiare che giustifichi la presunzione di consegna al destinatario.
richiamato insieme all'art. 139 c.p.c. per la disciplina della notificazione contestata dal ricorrente.
richiamato in via generale dalla giurisprudenza citata per affermare che, ove la notifica sia eseguita nel luogo indicato nell'atto e nella richiesta, si presume la dimora del destinatario e l'onere di provare il contrario grava su chi contesta la notifica.
art. 7 L. 20 novembre 1982 n. 890
richiamato dalla sentenza impugnata per la presunzione di conoscenza dell'atto quando il plico raccomandato sia consegnato a un familiare convivente.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- La parte rimasta contumace in primo grado e risultata totalmente vittoriosa non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere la nullità della notificazione dell'atto introduttivo: è sufficiente sollevare l'eccezione, che il giudice d'appello deve esaminare d'ufficio e in via preliminare.
- L'ordine delle questioni dato dalle parti non vincola il giudice di appello quando venga in rilievo una nullità preliminare della sentenza di primo grado, poiché la sua eventuale fondatezza travolge i capi dipendenti della decisione.
- Ai fini della validità della notificazione eseguita a persona di famiglia, non è necessario dimostrare la convivenza in senso stretto; è sufficiente il vincolo familiare o di affinità idoneo a fondare la presunzione che l'atto venga consegnato al destinatario.
- Chi contesta la notifica non può limitarsi a produrre una diversa certificazione anagrafica della residenza: deve fornire la prova dell'assenza della dimora o della presenza del consegnatario soltanto occasionale, secondo il criterio dell'onere probatorio a suo carico.
- La sola attestazione dell'ufficiale postale o del consegnatario non esonera il destinatario dall'onere di contestare specificamente e provare i fatti idonei a superare la presunzione di validità della notificazione.
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