Cassazione Civile, Ordinanza n. 34270/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione, preso atto della rinuncia al ricorso e della mancata adesione della parte controricorrente, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in euro 5.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La pronuncia riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza della Corte d'appello di Catania. Dal testo disponibile non emergono i fatti sostanziali originari della lite né i motivi specifici del ricorso, poiché la Corte non entra nel merito: prende atto che la ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto del 14.10.2024 e che la parte controricorrente non vi ha aderito. In conseguenza di tale rinuncia, il giudizio viene dichiarato estinto con regolazione delle spese a carico della ricorrente.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso non aderita dalla controparte comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se non accettata dalla parte controricorrente, determina l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia non adesiva, le spese processuali possono essere poste a carico del ricorrente rinunciante.
- La rinuncia al ricorso non comporta automaticamente il raddoppio del contributo unificato, che deve ricorrere solo se ne sussistono i presupposti normativi.
Come è indicizzato
Testo integrale
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