Cassazione Civile, Ordinanza n. 34254/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da una società concessionaria di un’area del demanio marittimo per ottenere la definizione agevolata dei canoni dovuti, con applicazione della riduzione del 70% prevista dalla disciplina emergenziale e con detrazione delle somme già versate per un pontile. In primo grado il tribunale aveva ritenuto che, ai fini del condono, si dovesse prima applicare la riduzione del 70% sulle somme richieste e poi sottrarre quanto già pagato; inoltre aveva adottato un’ordinanza di rinvio finalizzata a favorire un accordo. La corte d’appello, invece, ha ritenuto che l’ordinanza fosse decisoria e impugnabile con appello e ha interpretato la norma nel senso opposto, cioè che si dovesse prima detrarre quanto già versato e solo sul residuo applicare la riduzione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione degli artt. 185-bis e 279 c.p.c., sostenendo che l’ordinanza del tribunale fosse meramente ordinatoria e non decisoria, priva di contenuto impugnabile; il secondo per violazione dell’art. 100, comma 7, del d.l. n. 104/2020, sostenendo che la definizione agevolata dovesse calcolarsi applicando la riduzione del 70% sull’intera somma richiesta e solo dopo detraendo le somme già versate, in ossequio alla ratio riparatoria e di parità di trattamento tra concessionari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto che l’ordinanza del tribunale non avesse natura decisoria, perché era un provvedimento meramente ordinatorio e di sollecitazione alla conciliazione, privo dell’intenzione di definire una questione preliminare di merito; pertanto non era appellabile. Ha inoltre affermato che, ai fini della definizione agevolata prevista dall’art. 100, comma 7, del d.l. n. 104/2020, le somme già versate dal concessionario devono essere detratte prima di applicare la riduzione percentuale, così da calcolare il 30% sulle somme effettivamente dovute e richieste, evitando risultati irragionevoli e trattamenti deteriore per chi abbia già pagato in parte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
La proposta di conciliazione e il rinvio per verificare un accordo transattivo, se inseriti in un provvedimento privo di contenuto decisorio, non trasformano l’atto in una decisione impugnabile con appello.
art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il provvedimento del tribunale non rientra tra le decisioni parziali o su questioni pregiudiziali/preliminari aventi carattere decisorio se si limita a rinviare la causa e a formulare osservazioni conciliative.
È stata dedotta la violazione di legge in relazione sia alla qualificazione del provvedimento processuale sia all’interpretazione della norma sostanziale sul condono.
art. 100, comma 7, d.l. n. 104/2020
"i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti ... possono essere definiti ... mediante versamento ... di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo"
Le somme già versate vanno detratte dalle somme richieste prima di applicare la percentuale ridotta; il criterio va letto in modo coerente con la ratio deflattiva e non può condurre a vantaggi paradossali per chi abbia versato meno o nulla.
La disciplina è finalizzata a ridurre il contenzioso sulle concessioni demaniali marittime mediante una definizione agevolata dei procedimenti pendenti.
È la legge di conversione del d.l. n. 104/2020 richiamata nel testo.
d.l. n. 400/1993, art. 03, comma 1, lettera b), numero 2.1)
È il parametro previgente di calcolo dei canoni richiamato dalla disciplina agevolativa.
legge n. 147/2013, art. 1, comma 732
La Corte richiama il precedente orientamento formatosi su un analogo condono, utilizzato in via interpretativa per confermare il criterio di calcolo con detrazione delle somme già versate.
Il tribunale aveva differito la concessione dei termini istruttori, inserendo la vicenda in una fase ancora non definita nel merito.
Massime di principio
- Un’ordinanza del giudice istruttore non è appellabile quando, pur contenendo osservazioni sul merito e un invito alla conciliazione, resta priva di contenuto decisorio e non esprime una volontà di definizione della controversia o di una questione preliminare.
- Ai fini di una definizione agevolata dei canoni concessori, la previsione che richiede il pagamento di una percentuale delle somme richieste "dedotte le somme già versate" impone di sottrarre prima gli importi già corrisposti e solo dopo applicare la percentuale ridotta sul residuo, se tale lettura è quella coerente con il dato letterale e con la ratio deflattiva.
- Nell’interpretazione di norme di condono o definizione transattiva dei rapporti con la pubblica amministrazione deve privilegiarsi una lettura ragionevole e non discriminatoria, evitando esiti che favoriscano chi ha versato meno rispetto a chi ha già adempiuto in parte.
- Il riferimento a precedenti interpretativi su analoghe discipline agevolative può orientare la lettura della nuova norma quando il testo riproduce la stessa logica e anzi la rafforza con una precisazione espressa.
- Se il provvedimento impugnato è solo ordinatorio e privo di soccombenza sostanziale, manca il presupposto dell’impugnazione ordinaria sul merito; la questione resta da trattare nel prosieguo del giudizio di merito.
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