Cassazione Civile, Ordinanza n. 25304/2023 del 25/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2007, con recupero di maggiori IRPEF, IRAP e IVA, fondato dall'Ufficio sull'antieconomicità della gestione e sugli scostamenti rispetto agli studi di settore, oltre che su ulteriori elementi indiziari (modestia del reddito dichiarato, costi del personale superiori al reddito, incidenza dei costi di materie prime e oneri familiari e finanziari). La CTP aveva solo parzialmente accolto il ricorso, riducendo il reddito accertato; la CTR aveva rigettato l'appello del contribuente. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme sulla sottoscrizione dell'atto impositivo, sostenendo che l'avviso fosse nullo perché non firmato dal capo dell'Ufficio o da soggetto validamente delegato e perché la delega non sarebbe stata prodotta; 2) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sugli studi di settore, sostenendo che, in presenza di contabilità regolare, l'Ufficio non potesse fondarsi sul solo scostamento dai parametri e che mancassero presunzioni gravi, precise e concordanti, oltre a contestare l'apprezzamento degli elementi indiziari e la valutazione della redditività dell'attività.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi di ricorso. Quanto al primo motivo, ha osservato che la questione della delega era comunque nuova e non rilevabile d'ufficio; nel merito ha ribadito che l'avviso può essere sottoscritto da un funzionario della terza area, non essendo necessaria la qualifica dirigenziale, essendo sufficiente una delega del dirigente. Quanto al secondo motivo, ha affermato che lo scostamento dagli studi di settore non ha fondato un accertamento "sugli studi", ma ha costituito il presupposto per un accertamento analitico-induttivo ex art. 39 d.P.R. n. 600/1973, basato su un complesso di indizi ritenuti gravi, precisi e concordanti (antieconomicità, costi del personale, incidenza delle materie prime, oneri familiari e finanziari). Ha quindi considerato inammissibili le censure che miravano a rivalutare il materiale probatorio e la sufficienza degli indizi, e ha comunque ribadito che l'accertamento analitico-induttivo è ammissibile anche in presenza di contabilità formalmente regolare, se intrinsecamente inattendibile. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto da un soggetto legittimato; è sufficiente la firma di un funzionario della terza area munito di delega del dirigente, non occorrendo la qualifica dirigenziale.
consente l'accertamento analitico-induttivo sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, anche quando la contabilità sia formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile.
supporta il ricorso a presunzioni semplici per rettificare i dati dichiarati quando emergano incongruenze o inattendibilità sostanziale della contabilità.
art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sulla motivazione e legittimità dell'atto, ma non ha condotto all'accoglimento del motivo.
richiamato in relazione al riparto dell'onere probatorio; nel contesto dell'accertamento analitico-induttivo grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
rappresenta il parametro di deduzione delle violazioni di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la censura di insufficiente motivazione è stata ritenuta non più deducibile nel testo vigente applicabile al ricorso.
art. 3, commi 181 e 187, l. 28 dicembre 1995, n. 549
gli studi di settore costituiscono il presupposto per attivare il controllo e possono innescare un accertamento analitico-induttivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è stato posto a carico della parte ricorrente il raddoppio del contributo unificato in presenza del rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
art. 20, primo comma, lett. a) e b), d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266
richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla legittimazione del sottoscrittore dell'atto, senza accoglimento.
Massime di principio
- Negli accertamenti tributari fondati su studi di settore, lo scostamento dai parametri non costituisce di per sé un accertamento "sugli studi di settore", ma può legittimare l'avvio di un accertamento analitico-induttivo basato su presunzioni semplici.
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando la gestione risulti intrinsecamente inattendibile, ad esempio per antieconomicità, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
- In tale tipo di accertamento, una volta che l'Ufficio abbia fornito un quadro indiziario sufficientemente serio, incombe sul contribuente l'onere di offrire la prova contraria e di dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni.
- Le censure di legittimità che mirano a rimettere in discussione la valutazione di sufficienza o gravità degli indizi e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito sono, di regola, inammissibili in cassazione se sollecitano una nuova valutazione del materiale probatorio.
- L'avviso di accertamento può essere validamente sottoscritto da un funzionario dell'area competente munito di delega del dirigente, senza necessità della qualifica dirigenziale.
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