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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25258/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni utenti del servizio idrico integrato, nel territorio di Rapallo, di restituzione delle somme pagate negli ultimi dieci anni a titolo di quota tariffaria per il servizio di depurazione. I giudici di merito hanno ritenuto che il gestore avesse reso un servizio di depurazione qualitativamente insufficiente, poiché le acque reflue venivano sottoposte al solo trattamento primario e non al trattamento secondario o equivalente richiesto dalla disciplina ambientale richiamata dalla sentenza. La società gestore ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: con il primo ha contestato la violazione della disciplina del d.lgs. 152/2006 e del D.M. 102/2009, sostenendo che il giudice di merito avesse confuso il concetto di depurazione con quello di trattamento e che, in ogni caso, il trattamento primario sarebbe stato sufficiente nelle aree non sensibili; con il secondo, terzo e quinto ha censurato l’affermazione di inadempimento e il conseguente mancato riconoscimento della debenza della quota tariffaria, sostenendo che la tariffa remunera una prestazione d’ambito, che copre i costi complessivi del servizio idrico integrato e non può essere sospesa per il difetto di funzionamento di un solo impianto; con il quarto ha dedotto omesso esame di documenti e violazione dell’art. 8-sexies d.l. 208/2008, assumendo che fossero provate le attività di progettazione e realizzazione del nuovo impianto e i relativi costi tariffari; con il sesto ha sostenuto che per le somme versate prima del subentro della società ricorrente la legittimazione passiva spettasse solo alla precedente gestrice; con il settimo ha invocato la prescrizione quinquennale, qualificando la domanda come relativa a prestazioni periodiche.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte ammissibile, affermando che, alla luce del d.lgs. 152/2006, il corretto adempimento dell’obbligazione di depurazione richiede il trattamento secondario o equivalente e che il semplice trattamento primario non integra esatto adempimento. Ha inoltre rigettato i motivi relativi alla debenza della quota tariffaria, ribadendo che il rapporto tra gestore e utente è un contratto sinallagmatico e che la quota di depurazione non è dovuta quando il servizio è inesatto o qualitativamente insufficiente, poiché manca la controprestazione e si verifica un difetto funzionale della causa concreta. Ha escluso che la tariffa d’ambito e il principio di copertura integrale dei costi impedissero tale conclusione, rilevando che il giudice di merito aveva accertato la mancata prova e allegazione dell’esatto adempimento delle ulteriori attività e del presupposto per la remunerazione degli investimenti. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo nella parte in cui mirava a una nuova valutazione del materiale istruttorio. Ha infine rigettato il sesto motivo, affermando che, nel trasferimento di azienda con subentro in contratti pendenti, il cessionario risponde anche delle restituzioni dovute per l’inadempimento del rapporto, e il settimo motivo, perché il diritto al rimborso di somme indebitamente pagate in relazione a canoni periodici è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale.

Norme richiamate

  • art. 74 d.lgs. 152/2006

    La nozione di trattamento delle acque reflue e il suo coordinamento con il servizio di depurazione sono richiamati per individuare il contenuto della prestazione dovuta dal gestore.

  • art. 101 d.lgs. 152/2006

    È richiamato dalla ricorrente come norma di sistema sul rispetto dei valori limite degli scarichi, ma la Corte non accoglie la tesi che ne faccia derivare la sufficienza del trattamento primario.

  • art. 105, comma 3, d.lgs. 152/2006

    È la norma centrale per determinare che il servizio di depurazione richiede trattamento secondario o equivalente, non essendo sufficiente il solo trattamento primario.

  • art. 154 d.lgs. 152/2006

    La tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo e deve tenere conto della qualità della risorsa e del servizio fornito; non esclude il principio di corrispettività rispetto alla singola quota di depurazione.

  • art. 155 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la quota tariffaria relativa a fognatura e depurazione; la Corte la considera coerente con la regola per cui la quota non è dovuta in caso di mancata o inesatta prestazione del servizio.

  • art. 8-sexies d.l. 208/2008

    Consente la remunerazione di taluni oneri di progettazione, realizzazione e completamento degli impianti, ma solo al ricorrere del relativo presupposto fattuale e probatorio.

  • art. 1175 c.c.

    La buona fede e la correttezza impongono al debitore di non eseguire una prestazione qualitativamente inferiore a quella dovuta.

  • art. 1176 c.c.

    La diligenza esclude che il debitore possa liberarsi eseguendo una prestazione inferiore a quella imposta dalla legge.

  • art. 1174 c.c.

    Richiamato per affermare che l’esattezza dell’adempimento è funzionale alla realizzazione dell’interesse creditorio.

  • art. 1218 c.c.

    È richiamato nel quadro della responsabilità per inadempimento del gestore e della valutazione dell’esatto adempimento.

  • art. 1374 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente, nel contesto dell’integrazione del contratto con criteri legali.

  • art. 1375 c.c.

    È evocato per sostenere criteri di buona fede nell’esecuzione, ma la Corte ribadisce che tali criteri non consentono prestazioni inferiori al dovuto.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte precisa che il giudizio riguarda l’eccezione di inadempimento e non la risoluzione.

  • art. 1460 c.c.

    L’eccezione di inadempimento può essere esercitata anche in via d’azione e richiede una valutazione di proporzionalità e non lieve entità dell’inadempimento.

  • art. 1559 c.c.

    È richiamato per la qualificazione del rapporto come somministrazione o contratto sinallagmatico.

  • art. 2033 c.c.

    La ripetizione dell’indebito è esclusa come schema qualificatorio della domanda, perché il rimborso deriva dall’eccezione di inadempimento e non da inesistenza dell’obbligazione.

  • art. 2058 c.c.

    La Corte lo indica, nel testo, come riferimento alla successione del cessionario nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda, applicata al caso di subentro nel rapporto di utenza.

  • art. 2558 c.c.

    Il cessionario dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa, se non hanno carattere personale.

  • art. 2560 c.c.

    Non si applica ai rapporti contrattuali pendenti subentrati ex art. 2558 c.c.; riguarda i debiti dell’azienda ceduta considerati in sé.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce il riparto dell’onere della prova: il gestore doveva provare il proprio esatto adempimento e i presupposti del credito tariffario aggiuntivo.

  • art. 2948 c.c.

    Non si applica al rimborso di somme indebitamente pagate a titolo di canoni periodici, perché il diritto alla restituzione è unitario e soggetto a prescrizione decennale.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte qualifica molti motivi come inammissibili perché diretti a ottenere una rivalutazione di merito.

  • art. 113 c.p.c.

    È evocato per il principio iura novit curia, ma la Corte osserva che le censure in concreto investivano soprattutto accertamenti di fatto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 27 l. 87/1953

    Richiamato in relazione alla dichiarazione di illegittimità costituzionale in via consequenziale.

  • art. 14, comma 1, l. 36/1994

    È la disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui imponeva il pagamento della quota di depurazione anche in assenza del servizio.

  • art. 155, comma 1, primo periodo, d.lgs. 152/2006

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale nella parte corrispondente alla previsione di debenza della quota anche in assenza di depurazione.

Massime di principio

  • Nel contratto di utenza del servizio idrico integrato la tariffa ha natura di corrispettivo sinallagmatico; la quota riferita al servizio di depurazione non è dovuta quando il servizio non sia esattamente reso per causa non imputabile all’utente.
  • L’esattezza dell’adempimento del gestore va valutata come giudizio di fatto, ma i criteri legali che integrano il contenuto della prestazione possono essere sindacati in cassazione solo per violazione di legge, non per una diversa lettura del fatto.
  • Il solo trattamento primario delle acque reflue non integra, di regola, esatto adempimento dell’obbligazione di depurazione quando la disciplina applicabile richieda un trattamento secondario o equivalente.
  • L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. richiede una valutazione di proporzionalità e di non lieve entità dell’inadempimento rispetto all’interesse della controparte; tale valutazione è rimessa al giudice di merito se adeguatamente motivata.
  • La tariffa del servizio idrico integrato, pur dovendo coprire i costi complessivi del servizio d’ambito, non neutralizza il principio di corrispettività con riguardo alla specifica quota di depurazione, che resta esigibile solo se il servizio è effettivamente e correttamente prestato.
  • Nel trasferimento d’azienda con subentro in contratti pendenti, il cessionario risponde delle restituzioni e delle posizioni contrattuali ancora in esecuzione, non potendosi limitare la responsabilità ai soli debiti “statici” del cedente.
  • Il diritto alla restituzione di canoni periodici indebitamente pagati non ha natura periodica e si prescrive nel termine ordinario decennale, decorrente dai singoli pagamenti, non nel termine quinquennale dell’art. 2948 c.c.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneInadempimentoMoraImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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