Cassazione Civile, Ordinanza n. 25261/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utente)
La controversia
Un utente del servizio idrico integrato aveva ottenuto in primo e secondo grado la condanna del gestore alla restituzione delle somme pagate negli ultimi dieci anni a titolo di quota tariffaria per il servizio di depurazione. I giudici di merito avevano ritenuto che, nel Comune interessato, l'impianto di depurazione svolgesse un trattamento solo primario e quindi un servizio qualitativamente inferiore a quello dovuto, con conseguente inadempimento del gestore e legittimità dell'eccezione di inadempimento dell'utente. Il ricorso per cassazione del gestore articolava sette motivi: 1) errata interpretazione della disciplina ambientale (d.lgs. 152/2006, artt. 74, 101, 105 e DM 102/2009) e della nozione di depurazione, sostenendo che fosse sufficiente il trattamento primario; 2) violazione delle norme sul sinallagma e sulla tariffa del servizio idrico, contestando che la quota di depurazione potesse essere sospesa o restituita; 3) violazione dell'onere della prova e dei criteri di valutazione delle risultanze istruttorie, lamentando che il giudice avesse ignorato la natura di prestazione d'ambito e le sentenze della Corte di giustizia; 4) omesso esame di documenti e violazione della disciplina regionale e dell'art. 8-sexies del d.l. 208/2008 quanto agli oneri di progettazione e realizzazione di nuovi impianti; 5) ulteriore censura sulla mancata considerazione dei documenti prodotti; 6) erronea individuazione del soggetto passivamente legittimato alla restituzione per i pagamenti effettuati prima del subentro del nuovo gestore, invocando la disciplina sulla responsabilità per debiti d'azienda; 7) errata esclusione della prescrizione quinquennale, sostenendo che si trattasse di prestazioni periodiche.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi relativi alla disciplina del servizio di depurazione, affermando che la quota tariffaria non è esigibile quando il servizio sia qualitativamente insufficiente e quindi inesattamente adempiuto, perché viene meno la corrispettività del rapporto contrattuale di utenza. Ha confermato che l'utente può opporre l'eccezione di inadempimento e chiedere il rimborso delle somme versate. Ha escluso che il richiamo alla prestazione d'ambito e al principio di copertura integrale dei costi potesse sovvertire tale esito, osservando che il gestore non aveva allegato e provato i fatti costitutivi del diverso diritto agli oneri di progettazione e realizzazione degli impianti. Ha inoltre ritenuto corretta la condanna del nuovo gestore alla restituzione anche delle somme pagate prima del subentro, in quanto l'azione non era di ripetizione d'indebito in senso stretto ma conseguenza dell'inadempimento in un contratto pendente, e ha confermato l'applicazione della prescrizione decennale, non quinquennale. Nessuna statuizione sulle spese in cassazione per mancata difesa degli intimati; disposto inoltre l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 74 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
richiamato per definire il trattamento delle acque reflue e la distinzione tra trattamento primario, secondario ed equivalente
art. 101 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
richiamato come norma generale sugli scarichi e sui valori limite di emissione
art. 105 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
interpretabile nel senso che il servizio di depurazione esatto richiede trattamento secondario o equivalente conforme all'allegato 5, non un mero trattamento primario
art. 154 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
qualifica la tariffa del servizio idrico integrato come corrispettivo, ma non esclude la regola della corrispettività e della qualità del servizio fornito
art. 155 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
regola la quota di tariffa riferita ai servizi di fognatura e depurazione; nella lettura della Corte, essa impone il pagamento solo in presenza dell'effettiva prestazione del servizio
D.M. 30 settembre 2009, n. 102
considerato norma regolamentare priva di idoneità a sovvertire la disciplina legale sulla corrispettività del servizio
richiamato come criterio di buona fede oggettiva che impedisce al debitore di eseguire una prestazione qualitativamente inferiore a quella dovuta
richiamato come criterio di diligenza e legalità nell'adempimento
richiamato nei motivi come norma sulla responsabilità da inadempimento
richiamato nei motivi come norma di integrazione del contratto
richiamato nei motivi come dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede
richiamato nei motivi connessi alla risoluzione per inadempimento
la Corte conferma che l'utente può sospendere la controprestazione quando il gestore sia gravemente inadempiente, nei limiti di proporzionalità e buona fede
richiamato nei motivi come disposizione del d.lgs. 152/2006, senza autonoma decisività ricostruita nella motivazione
art. 149 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
richiamato nei motivi con riferimento al servizio idrico integrato e all'organizzazione d'ambito
richiamato nei motivi per la riconduzione del rapporto a somministrazione/contratto di utenza
richiamato per il tema della ripetizione dell'indebito, ma la Corte esclude che la fattispecie sia una condictio indebiti pura
nel testo della sentenza è indicato, con evidente refuso materiale, come base del subentro del cessionario nei contratti pendenti; la ratio espressa è quella della successione contrattuale del cessionario
ritenuto non applicabile quando si tratta di rapporti contrattuali pendenti e non di meri debiti d'azienda
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova; il gestore doveva provare il proprio esatto adempimento e i fatti costitutivi degli oneri tariffari aggiuntivi
esclusa l'applicazione della prescrizione quinquennale perché il diritto azionato è di rimborso di somme indebitamente versate in un'unica soluzione restitutoria
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo
richiamato per la trattazione in adunanza camerale
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87
richiamato per la declaratoria consequenziale di illegittimità costituzionale
art. 14 l. 5 gennaio 1994, n. 36
dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale nella parte in cui imponeva il pagamento della quota depurazione anche senza effettivo servizio
art. 28 l. 31 luglio 2002, n. 179
norma che aveva modificato la disciplina poi caducata
art. 8-sexies d.l. 11 novembre 2008, n. 208
consente la remunerazione degli oneri di progettazione/realizzazione/completamento degli impianti, ma solo se il relativo fatto costitutivo sia allegato e provato e siano avviate le procedure previste
Legge della Regione Liguria n. 29 del 2007
richiamata dalla ricorrente come norma programmatica sul trattamento appropriato, ma non ritenuta idonea a fondare il diritto al corrispettivo in assenza di allegazione/prova
Massime di principio
- Nel contratto di utenza del servizio idrico integrato, la tariffa ha natura di corrispettivo e la quota riferita al servizio di depurazione non è esigibile quando il servizio non sia effettivamente e correttamente prestato per causa non imputabile all'utente.
- L'eccezione di inadempimento può essere opposta anche nei rapporti di somministrazione/utenza continuativa quando la prestazione del gestore sia qualitativamente o quantitativamente insufficiente in misura non lieve rispetto all'interesse creditorio e alla causa concreta del contratto.
- La verifica dell'esattezza dell'adempimento, della gravità dell'inadempimento e della proporzionalità dell'eccezione ex art. 1460 c.c. è giudizio di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito e non mediante rivalutazione del merito.
- Quando il gestore invochi il pagamento di specifiche componenti tariffarie o di oneri aggiuntivi previsti dalla legge, grava su di lui l'onere di allegare e provare i relativi fatti costitutivi, inclusi i presupposti procedimentali espressamente richiesti dalla norma.
- Nel trasferimento di azienda, i rapporti contrattuali pendenti relativi all'esercizio dell'impresa seguono la disciplina della successione nel contratto e non quella della mera responsabilità per debiti d'azienda; il cessionario può quindi essere chiamato a rispondere anche delle restituzioni collegate a tali rapporti.
- Il diritto alla restituzione di somme indebitamente versate in esecuzione di prestazioni periodiche non ha, di per sé, natura periodica e si prescrive nel termine ordinario decennale, decorrente dai singoli pagamenti.
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