Cassazione Civile, Ordinanza n. 25257/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utilizzatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di noleggio a caldo di una betonpompa. La società fornitrice ottenne decreto ingiuntivo per euro 48.870,00, a titolo di canoni di noleggio e maggiori costi di trasporto e sdoganamento conseguenti al rientro dal Congo del mezzo, rimasto inutilizzabile perché il calcestruzzo all’interno si era solidificato dopo un guasto a un componente del macchinario. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione al decreto, ma la Corte d’appello riformò la decisione, revocò l’ingiunzione e condannò la società fornitrice alle spese di merito. La ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la Corte d’appello respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello; 2) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1372 c.c. e del contratto, sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente escluso che i maggiori canoni e costi fossero dovuti in base agli obblighi contrattuali; 3) violazione degli artt. 1223, 1227 e 2697 c.c., assumendo che il danno da solidificazione del calcestruzzo fosse conseguenza immediata e diretta del sinistro imputabile alla controparte e che quest’ultima dovesse rispondere anche dei costi conseguenti; 4) omesso esame di fatti decisivi e violazione di norme sulla locazione, buona fede e correttezza, sostenendo che l’operatore del mezzo era sottoposto alle direttive della controparte, la quale era anche custode/detentrice del bene, con obblighi di attivarsi per lo svuotamento; 5) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita attribuzione di responsabilità all’autista in assenza di domanda in tal senso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi, rilevando in sintesi: difetto di specificità e autosufficienza nella censura sull’art. 342 c.p.c.; inammissibilità della doglianza interpretativa del contratto, risolta in una mera contrapposizione tra letture alternative senza indicare puntualmente la violazione dei canoni ermeneutici; inammissibilità delle doglianze su causalità, prevedibilità del danno e onere della prova, perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito e formulate in modo assertivo; inammissibilità della censura sul fatto decisivo, anch’essa sostanzialmente merito-dipendente. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato: la Corte d’appello non aveva affermato una responsabilità dell’autista, ma si era limitata a ricostruire l’ambito degli obblighi delle parti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; la censura in cassazione contro la mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello richiede specificità e autosufficienza.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico, sintetico e chiaro; quando si deduce l'inammissibilità dell'appello, occorre trascrivere in modo essenziale i motivi di appello rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge deve essere articolata indicando la norma asseritamente violata, il suo contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata, senza limitarsi a una diversa lettura dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Le censure che attengono a errori processuali o a ultrapetizione devono essere correttamente veicolate come vizi di nullità del procedimento o della sentenza.
L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto del giudice di merito; in cassazione si può denunciare solo la violazione dei canoni ermeneutici con indicazione puntuale di come il giudice se ne sia discostato.
La censura non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione del contratto rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
La doglianza sulla pretesa violazione del regolamento contrattuale richiede di confrontare puntualmente la motivazione della sentenza con il contenuto del contratto.
L'accertamento del nesso tra inadempimento e danno e della prevedibilità del pregiudizio è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
Va distinta la riduzione del risarcimento per concorso colposo del danneggiato nel fatto causativo dal diverso tema del comportamento successivo che aggravi il danno o ne impedisca la limitazione.
La violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella sulla quale grava secondo la scomposizione tra fatti costitutivi ed eccezioni.
Richiamato dalla ricorrente come parametro di correttezza nell'esecuzione del contratto; la Corte non accoglie la doglianza perché inammissibile e meramente assertiva.
Richiamato dalla ricorrente come parametro di buona fede esecutiva; la censura è stata reputata inammissibile perché non specificamente argomentata.
Richiamato dalla ricorrente per qualificare il rapporto come locazione e trarne conseguenze sugli obblighi del conduttore.
Richiamato dalla ricorrente in tema di obblighi del conduttore durante la locazione.
Richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità per perdita e deterioramento della cosa locata.
Richiamato dalla ricorrente in tema di restituzione della cosa locata nello stato in cui è stata ricevuta.
La Corte di merito non ha pronunciato su una responsabilità dell'autista, ma ha solo ricostruito gli obblighi delle parti; quindi non vi è ultrapetizione.
La trattazione in Cassazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la deduzione dell'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità richiede un'esposizione autosufficiente dei motivi di appello, almeno nei passaggi essenziali, così da consentire il controllo di legittimità senza ricerca esplorativa negli atti.
- La violazione dei criteri di interpretazione del contratto non può essere fatta valere con una mera contrapposizione tra la lettura proposta dal ricorrente e quella accolta dal giudice di merito: occorre indicare il canone ermeneutico specificamente disatteso e spiegare in che modo la sentenza se ne sia discostata.
- L'accertamento della volontà contrattuale, del nesso di causalità tra inadempimento e danno e della prevedibilità del pregiudizio costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge correttamente articolata.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando l'onere probatorio sia attribuito alla parte sbagliata rispetto alla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta contestare l'esito della valutazione delle prove.
- Non vi è ultrapetizione quando il giudice si limiti a ricostruire il contenuto degli obblighi contrattuali delle parti senza pronunciare su una responsabilità autonoma di un soggetto non investito da domanda specifica.
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