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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25260/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

Gli utenti avevano ottenuto in primo e secondo grado la restituzione delle somme versate negli ultimi dieci anni a titolo di quota tariffaria per il servizio di depurazione, sul presupposto che il servizio fosse stato reso in modo inesatto: nell'impianto del Comune interessato le acque reflue sarebbero state sottoposte al solo trattamento primario, anziché al trattamento secondario o equivalente richiesto dalla disciplina ambientale, con conseguente inadempimento del gestore e legittimità dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. La società ricorrente ha proposto sette motivi: 1) violazione della disciplina ambientale su trattamento e depurazione, sostenendo che il giudice di merito avesse confuso il concetto di depurazione con quello di trattamento e che il trattamento primario sarebbe comunque sufficiente nelle aree non sensibili; 2) 3) e 5) violazione delle norme civilistiche e ambientali sulla tariffa del servizio idrico, deducendo che la tariffa remunera una prestazione d'ambito, che il principio di corrispettività non impedirebbe la debenza della quota anche per il singolo impianto, e che l'eccezione di inadempimento richiede proporzionalità; contestava inoltre la mancata considerazione di altri depuratori e degli investimenti programmati, nonché la mancata prova delle circostanze dedotte; 4) omesso esame di documenti e violazione della disciplina regionale e dell'art. 8-sexies d.l. 208/2008, per il preteso diritto al rimborso anche degli oneri di progettazione e realizzazione del nuovo impianto; 6) violazione delle norme su indebito, cessione d'azienda e responsabilità dell'acquirente, assumendo che per i pagamenti anteriori al subentro dovesse rispondere solo la precedente titolare del rapporto; 7) violazione dell'art. 2948 c.c., sostenendo la prescrizione quinquennale perché si trattava di prestazioni periodiche.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: non è sindacabile in cassazione il giudizio di merito sull'esattezza dell'adempimento, mentre correttamente il giudice di appello ha interpretato la disciplina del d.lgs. 152/2006 nel senso che il gestore deve garantire, per il servizio di depurazione, un trattamento secondario o equivalente; il solo trattamento primario non integra esatto adempimento e non esclude la sospensione della controprestazione. Ha poi rigettato, in parte perché infondati e in parte perché inammissibili, i motivi relativi alla tariffa e al sinallagma: la quota di depurazione è corrispettivo contrattuale e non è dovuta in caso di mancata o insufficiente prestazione per cause non imputabili all'utente; la componente solidaristica e la natura d'ambito della tariffa non elidono la regola della corrispettività rispetto allo specifico servizio di depurazione contestato. Ha ritenuto inammissibile il motivo sugli oneri di progettazione e realizzazione del nuovo impianto perché il fatto storico dedotto non era stato tempestivamente allegato e, comunque, la censura tendeva a un nuovo giudizio di merito. Ha respinto il motivo sulla legittimazione passiva: il cessionario del ramo d'azienda subentra nei contratti pendenti e risponde dell'obbligo restitutorio derivante dall'inadempimento del cedente. Ha infine rigettato il motivo sulla prescrizione, affermando che il diritto alla restituzione di somme indebitamente versate non è un credito periodico e soggiace alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dai singoli pagamenti. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 74 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Concorre, insieme all'art. 105, a definire il trattamento delle acque reflue e a fondare il requisito del trattamento secondario o equivalente per il corretto adempimento del servizio di depurazione.

  • art. 101 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Richiamato dalla ricorrente e considerato nel sistema normativo sul rispetto dei valori-limite di emissione degli scarichi.

  • art. 105, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    È letto nel senso che il servizio di depurazione è esattamente adempiuto solo se le acque reflue sono sottoposte a trattamento secondario o equivalente; il solo trattamento primario è insufficiente.

  • art. 154 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Regola generale sulla tariffa del servizio idrico integrato; conferma la natura di corrispettivo di tutte le quote della tariffa e la loro determinazione anche in relazione alla qualità del servizio fornito e alla copertura dei costi.

  • art. 155 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Disciplina specificamente le quote tariffarie di fognatura e depurazione; dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, consente la debenza della quota solo in presenza dell'effettiva prestazione del servizio.

  • art. 1175 c.c.

    Usato come criterio di buona fede oggettiva e correttezza che impedisce al debitore di liberarsi con prestazione inferiore a quella dovuta.

  • art. 1176 c.c.

    Usato come criterio di diligenza, anche nella sua accezione di legalità, per integrare il contenuto della prestazione dovuta.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per la responsabilità del debitore in caso di inesatto adempimento del servizio di depurazione.

  • art. 1374 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme integrative del contenuto contrattuale, ma senza incidenza decisiva sul risultato.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato quale canone di esecuzione secondo buona fede, che impone l'adempimento secondo correttezza e impedisce prestazioni qualitative inferiori.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato nella doglianza in tema di inadempimento e rimedi, ma non decisivo ai fini della soluzione.

  • art. 1460 c.c.

    Fondamento dell'eccezione di inadempimento, esercitata dagli utenti per sospendere il pagamento della quota di depurazione e ottenere la restituzione di quanto già versato.

  • art. 1559 c.c.

    Richiamato per la riconduzione del rapporto di utenza al tipo della somministrazione.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato nella censura sulla ripetizione dell'indebito, ma la Corte esclude che la domanda degli utenti sia una condictio indebiti in senso proprio.

  • art. 2058 c.c.

    Indicata dalla Corte come norma sulla successione del cessionario nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, rilevante per la legittimazione passiva del subentrante.

  • art. 2560 c.c.

    Esclusa quale disciplina applicabile, perché la controversia riguarda rapporti contrattuali pendenti e non meri debiti aziendali ormai definiti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova: il gestore doveva provare il proprio esatto adempimento e il fatto costitutivo del diritto alla quota tariffaria e agli oneri di investimento.

  • art. 2948 c.c.

    Esclusa l'applicabilità della prescrizione quinquennale alla domanda di rimborso; il diritto alla restituzione segue la prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 360 c.p.c.

    È la base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 113 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per il principio iura novit curia, ma la Corte osserva che la censura in realtà mira a rimettere in discussione accertamenti di fatto.

  • art. 141 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Richiamato tra le disposizioni del sistema del servizio idrico integrato, senza autonoma portata decisiva nella ratio.

  • art. 147 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Richiamato tra le disposizioni sul servizio idrico integrato, senza autonoma portata decisiva nella ratio.

  • art. 149 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Richiamato tra le disposizioni sul servizio idrico integrato, senza autonoma portata decisiva nella ratio.

  • art. 8-sexies d.l. 30 dicembre 2008, n. 208

    Richiamato per la dedotta debenza degli oneri di progettazione, realizzazione e completamento degli impianti; la Corte osserva che tali oneri sono esigibili solo dalla fase di avvio delle procedure di affidamento e che nel caso non erano stati tempestivamente allegati e provati.

  • art. 4 l.r. Liguria 7 dicembre 2007, n. 29

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi programmatica sul trattamento appropriato degli scarichi, ma ritenuto non decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel contratto di utenza del servizio idrico integrato la tariffa ha natura di corrispettivo e la quota riferita al servizio di depurazione non è esigibile se il servizio non è reso in modo conforme alla legge, per fatto non imputabile all'utente.
  • La valutazione circa l'esattezza o l'inesattezza dell'adempimento del gestore, quando dipende dall'applicazione di norme tecniche come criteri integrativi della prestazione contrattuale, è un giudizio di fatto riservato al merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
  • L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. può operare anche nei contratti di durata quando l'inadempimento della controparte incide in modo non lieve sull'equilibrio sinallagmatico e sulla causa concreta del rapporto; il giudice deve valutarne proporzionalità e buona fede.
  • La natura di prestazione d'ambito e la regola del full cost recovery non escludono, rispetto alla quota tariffaria di depurazione, il principio di corrispettività: la tariffa copre i costi del servizio, ma è comunque inesigibile se la specifica prestazione dovuta al singolo utente è qualitativamente insufficiente.
  • Nel trasferimento di un ramo d'azienda relativo a rapporti di durata non ancora esauriti, il cessionario subentra nelle posizioni contrattuali pendenti e può essere tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite in esecuzione del rapporto, anche se materialmente incassate dal cedente.
  • La domanda di restituzione di somme versate in esecuzione di un rapporto contrattuale pendente, quando fondata sul difetto funzionale della causa per inadempimento e non sull'inesistenza originaria del debito, non è azione di ripetizione di indebito in senso proprio e non è soggetta alla prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche; si applica il termine decennale decorrente dai singoli pagamenti.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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