Cassazione Civile, Ordinanza n. 00386/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Una procedura fallimentare aveva impugnato il decreto del Tribunale che aveva accolto l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate allo stato passivo, ammettendo in via privilegiata un credito erariale derivante da liquidazioni d’ufficio ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e art. 54 d.P.R. 633/1972. Il credito era stato in parte ammesso e in parte escluso dal giudice delegato per carenza di prova. Nel ricorso per cassazione il fallimento deduceva cinque censure: violazione del contraddittorio per la produzione e qualificazione delle "minute di ruolo" solo in memoria di replica; omesso rilievo del giudicato sullo stato passivo quanto alla non prova della pretesa; violazione delle norme sul ruolo e sulla legittimazione dell’Amministrazione finanziaria a insinuarsi senza previa cartella di pagamento; violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per ammissione del credito senza adeguata prova documentale; violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 per la ritenuta impugnabilità/valenza degli atti prodotti dall’Agenzia. In memoria, inoltre, la curatela introduceva un tema nuovo relativo a interventi successivi del Commissario Straordinario e a possibili riflessi sul quantum, ma la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché nuovo e non dedotto nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le nuove deduzioni svolte solo in memoria ex art. 378 c.p.c.; ha escluso la violazione del contraddittorio perché la qualificazione giuridica dei documenti può essere compiuta dal giudice senza mutare petitum e causa petendi; ha escluso il giudicato sul punto della prova; ha confermato il principio secondo cui il credito tributario può essere insinuato al passivo anche senza previa iscrizione a ruolo o notifica della cartella, potendo essere provato con documentazione diversa dal ruolo; ha ritenuto inammissibili le doglianze ex artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. perché dirette in realtà a contestare la valutazione delle prove e non il riparto dell’onere probatorio; ha infine osservato che la censura sulla motivazione degli atti non era stata specificamente trattata in sentenza e non era stata adeguatamente localizzata nei giudizi di merito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La liquidazione automatizzata delle imposte sulla base delle dichiarazioni del contribuente può costituire titolo idoneo a fondare la pretesa erariale insinuata al passivo.
Anche la liquidazione dell’IVA ai sensi di tale norma può sorreggere il credito tributario fatto valere in sede concorsuale.
Richiamato quale base del privilegio del credito erariale insinuato.
Richiamato ai fini della collocazione privilegiata del credito.
Disciplina la domanda di insinuazione al passivo, rispetto alla quale il credito tributario può essere provato anche con titolo diverso dal ruolo.
Le difese nuove svolte in memoria sono state ritenute inammissibili perché eccedenti la funzione illustrativa della memoria.
Le memorie in cassazione non possono introdurre questioni nuove o ampliare i motivi originari.
Richiamato dal ricorrente per contestare la tardività della qualificazione documentale, ma la doglianza è stata disattesa.
Invocato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla necessaria esistenza del ruolo/cartella.
Invocato dal ricorrente nella stessa prospettiva sulle modalità di formazione della pretesa tributaria.
Richiamato dal ricorrente per contestare la legittimazione attiva dell’Agenzia delle Entrate.
La censura è inammissibile quando mira a contestare la valutazione delle prove e non l’erronea distribuzione dell’onere probatorio.
Non vi è violazione se il giudice pone a base della decisione prove ritualmente acquisite e valuta il materiale probatorio introdotto dalle parti.
Richiamato per sostenere l’irrilevanza/ininfluente impugnabilità degli atti prodotti, ma la censura non ha superato il vaglio di legittimità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Presuppone, in caso di rigetto, l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità le memorie possono solo illustrare o chiarire i motivi già proposti, ma non introdurre nuove censure, nuovi fatti o questioni non trattate nei gradi di merito, salvo rilievo officioso.
- Il giudice può qualificare giuridicamente in modo autonomo i documenti e i fatti allegati dalle parti, purché non muti petitum e causa petendi e restino invariati il contraddittorio e il perimetro delle domande ed eccezioni.
- In sede di insinuazione al passivo, il credito tributario può essere fatto valere dall’Amministrazione finanziaria anche senza previa iscrizione a ruolo o notifica della cartella, potendo essere provato con documentazione diversa dal ruolo, se idonea a dimostrare la liquidazione dell’imposta.
- La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere probatorio alla parte sbagliata; se invece si contesta la sufficienza o persuasività delle prove valutate dal giudice, la doglianza attiene al merito e non alla regola dell’onere della prova.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. non sussiste quando il giudice utilizza prove ritualmente acquisite nel processo; essa presuppone l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti o disposte fuori dei poteri officiosi.
- La contestazione sulla mancanza di motivazione degli atti tributari deve essere specificamente dedotta e localizzata nei precedenti gradi di giudizio; in cassazione non è scrutinabile se la sentenza impugnata non ne abbia fatto oggetto di decisione.
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