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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29319/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento per IRAP e IVA relativa all'anno d'imposta 2004, conosciuta dalla società solo tramite uno sportello di riscossione e una stampa meccanografica dell'iscrizione a ruolo. La società ha dedotto: a) violazione dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 140 e 145 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo la mancanza di prova della notifica della cartella; b) invalidità della notifica dell'avviso di accertamento, perché l'Amministrazione avrebbe avuto in archivio il nominativo del legale rappresentante effettivo e avrebbe invece notificato a soggetto non più in carica; c) erroneità della notifica della cartella ai sensi dell'art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, utilizzabile solo in ipotesi di irreperibilità assoluta e non relativa, con conseguente necessità di applicare il combinato disposto degli artt. 140 e 145 c.p.c. in relazione all'art. 26 d.P.R. n. 602/1973.

La decisione

La Corte ha rilevato che la lite riguardava un'impugnazione di cartella/ruolo conosciuti tramite estratto di ruolo o stampa meccanografica e ha applicato lo ius superveniens dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come novellato. Poiché nei giudizi pendenti l'interesse ad agire contro ruolo e cartella invalidamente notificata sussiste solo se il debitore dimostra uno dei pregiudizi specificamente previsti dalla norma, e nel caso concreto tale pregiudizio non risultava dagli atti né era stato dedotto dalla ricorrente, la Corte ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso del contribuente. Non ha ravvisato un giudicato interno esplicito sulla sussistenza dell'interesse ad agire. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, assorbendo ogni altra questione, e ha disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero processo; ha inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come norma sulla notificazione degli atti tributari; la Corte non decide nel merito della sua corretta applicazione perché assorbe ogni altra questione per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come disciplina alternativa della notificazione; la Corte non entra nel merito per effetto della declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso.

  • art. 145 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente quale regola di notificazione alle società; la questione resta assorbita.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova della notifica; la Corte non affronta il merito della doglianza.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di ricorso per vizio motivazionale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021

    norma sopravvenuta che ha introdotto la nuova disciplina dell'impugnazione del ruolo e della cartella non validamente notificata, incidendo sull'interesse ad agire nei giudizi pendenti.

  • L. n. 215/2021

    legge di conversione che ha inserito la modifica all'art. 12 d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    norma decisiva: stabilisce che l'estratto di ruolo non è impugnabile e consente l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata solo in presenza di specifici pregiudizi; tale previsione definisce l'interesse ad agire e si applica ai processi pendenti.

  • d.lgs. 29/07/2024, n. 110

    richiamato come intervento successivo che ha modificato la disciplina con decorrenza dall'8 agosto 2024.

  • art. 19, comma 1, d.lgs. n. 110/2024

    indicato per la decorrenza della modifica normativa.

  • art. 363 c.p.c.

    richiamato come base dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato quanto alle modalità di produzione documentale in cassazione per dimostrare l'interesse ad agire.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per escludere il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso originario.

Massime di principio

  • Nei giudizi pendenti relativi a ruolo ed estratto di ruolo, l'interesse ad agire contro una cartella non validamente notificata non è più presunto, ma deve essere allegato e dimostrato attraverso uno dei pregiudizi specificamente indicati dalla disciplina sopravvenuta.
  • La normativa sopravvenuta sull'impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata si applica ai processi ancora pendenti, perché incide sulla condizione dell'azione e sulla decisione finale.
  • In cassazione, la prova del concreto pregiudizio che radica l'interesse ad agire può essere fornita fino alla decisione mediante gli strumenti processuali consentiti, ma in mancanza di tale allegazione il ricorso originario va dichiarato inammissibile.
  • Quando la mancanza di interesse ad agire emerge per effetto di ius superveniens, la Corte può cassare senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarare inammissibile l'originario ricorso introduttivo.
  • L'esame delle censure sulla ritualità della notificazione resta assorbito se difetta in radice l'interesse ad agire richiesto dalla disciplina sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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