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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00490/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva respinto il suo appello contro l'annullamento, da parte della CTP, di un avviso di accertamento sintetico IRPEF emesso ex art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973 per l'anno d'imposta 2007. L'accertamento si fondava su elementi indice di capacità contributiva, tra cui un'autovettura, un fabbricato di proprietà e la disponibilità finanziaria per tre polizze assicurative. Con i quattro motivi l'Ufficio deduceva: 1) violazione delle norme sull'onere della prova e sull'accertamento sintetico, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto necessario che l'Ufficio dovesse previamente verificare la correttezza dei singoli cespiti di reddito dichiarati o motivare la scelta del metodo sintetico anziché analitico; 2) violazione della disciplina fiscale sulla deducibilità di cui all'art. 66, comma 5, TUIR, ritenuta dalla CTR applicabile nonostante essa riguardi solo specifiche imprese di autotrasporto in regime agevolato; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, perché la CTR avrebbe insieme dato per esistente e per inesistente uno specifico motivo di appello sul punto della deduzione; 4) omesso esame di un fatto decisivo, poiché la CTR, esaminando l'appello, non avrebbe potuto riconoscere la legittimità della deduzione in favore del contribuente.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha rilevato che il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dall'art. 6, comma 2-ter, del d.l. n. 119/2018, depositando domanda e quietanza del primo versamento. Poiché entro il 31 dicembre 2020 nessuna parte aveva chiesto la trattazione e non risultava un diniego della definizione impugnato, il giudizio si è estinto per effetto della definizione agevolata, con dichiarazione di estinzione del processo e spese a carico di parte resistente, come indicato nel dispositivo richiamato dalla motivazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'adesione del contribuente alla definizione agevolata della controversia tributaria, una volta perfezionata secondo la disciplina speciale e in mancanza di istanza di trattazione o di diniego impugnato entro il termine previsto, determina l'estinzione del giudizio di cassazione senza esame dei motivi di ricorso.
  • Quando il processo si estingue per definizione agevolata, la Corte non affronta il merito delle censure proposte dall'amministrazione finanziaria sull'accertamento sintetico, sulle presunzioni utilizzate o sulla motivazione della sentenza impugnata.
  • Nell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, i motivi di ricorso possono investire sia il riparto dell'onere probatorio e l'uso delle presunzioni, sia l'ambito di applicazione di specifiche deduzioni fiscali, sia i requisiti motivazionali della sentenza tributaria; tuttavia tali questioni restano assorbite se sopravviene una causa estintiva del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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