Cassazione Civile, Ordinanza n. 00490/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva respinto il suo appello contro l'annullamento, da parte della CTP, di un avviso di accertamento sintetico IRPEF emesso ex art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973 per l'anno d'imposta 2007. L'accertamento si fondava su elementi indice di capacità contributiva, tra cui un'autovettura, un fabbricato di proprietà e la disponibilità finanziaria per tre polizze assicurative. Con i quattro motivi l'Ufficio deduceva: 1) violazione delle norme sull'onere della prova e sull'accertamento sintetico, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto necessario che l'Ufficio dovesse previamente verificare la correttezza dei singoli cespiti di reddito dichiarati o motivare la scelta del metodo sintetico anziché analitico; 2) violazione della disciplina fiscale sulla deducibilità di cui all'art. 66, comma 5, TUIR, ritenuta dalla CTR applicabile nonostante essa riguardi solo specifiche imprese di autotrasporto in regime agevolato; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, perché la CTR avrebbe insieme dato per esistente e per inesistente uno specifico motivo di appello sul punto della deduzione; 4) omesso esame di un fatto decisivo, poiché la CTR, esaminando l'appello, non avrebbe potuto riconoscere la legittimità della deduzione in favore del contribuente.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha rilevato che il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dall'art. 6, comma 2-ter, del d.l. n. 119/2018, depositando domanda e quietanza del primo versamento. Poiché entro il 31 dicembre 2020 nessuna parte aveva chiesto la trattazione e non risultava un diniego della definizione impugnato, il giudizio si è estinto per effetto della definizione agevolata, con dichiarazione di estinzione del processo e spese a carico di parte resistente, come indicato nel dispositivo richiamato dalla motivazione.
Norme richiamate
art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
base normativa dell'accertamento sintetico fondato su elementi indici di capacità contributiva
invocato dall'Agenzia in tema di riparto dell'onere della prova nell'accertamento tributario
invocati in relazione alle presunzioni utilizzate nell'accertamento sintetico
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato nel motivo dell'Ufficio a sostegno della censura di violazione di norme tributarie
D.M. 10 settembre 1992
richiamato tra le fonti sui coefficienti/elementi dell'accertamento sintetico
D.M. 19 novembre 1992
richiamato tra le fonti sui coefficienti/elementi dell'accertamento sintetico
art. 12 preleggi
invocato nel secondo motivo per l'interpretazione delle norme fiscali
artt. 18 e 38, commi 4, 5, 6 e 7, d.P.R. n. 600/1973
richiamati nel secondo motivo in relazione alla disciplina dell'accertamento e del regime fiscale applicabile
art. 66, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
norma sulla deduzione ritenuta dalla ricorrente applicabile solo alle imprese di autotrasporto minori in regime semplificato
richiamato per la dedotta ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per la censura di motivazione apparente della sentenza d'appello
richiamato con riferimento alla nullità degli atti e delle sentenze processuali
richiamato in tema di requisiti della motivazione
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per i requisiti della sentenza tributaria
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel quadro delle norme processuali tributarie
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo
art. 6, comma 2-ter, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
norma che disciplina la definizione agevolata della controversia tributaria e che ha determinato l'estinzione del giudizio
art. 6, commi 8, 9, 10 e 13, d.l. n. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018
richiamati per la procedura di definizione agevolata, la mancata istanza di trattazione e gli effetti estintivi
richiamato per la possibilità di chiedere la fissazione dell'udienza dopo l'estinzione per definizione agevolata
Massime di principio
- L'adesione del contribuente alla definizione agevolata della controversia tributaria, una volta perfezionata secondo la disciplina speciale e in mancanza di istanza di trattazione o di diniego impugnato entro il termine previsto, determina l'estinzione del giudizio di cassazione senza esame dei motivi di ricorso.
- Quando il processo si estingue per definizione agevolata, la Corte non affronta il merito delle censure proposte dall'amministrazione finanziaria sull'accertamento sintetico, sulle presunzioni utilizzate o sulla motivazione della sentenza impugnata.
- Nell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, i motivi di ricorso possono investire sia il riparto dell'onere probatorio e l'uso delle presunzioni, sia l'ambito di applicazione di specifiche deduzioni fiscali, sia i requisiti motivazionali della sentenza tributaria; tuttavia tali questioni restano assorbite se sopravviene una causa estintiva del giudizio.
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