Cassazione Civile, Ordinanza n. 04716/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (docenti)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni docenti, muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, in relazione alle classi di concorso EEEE e AAAA, al fine di accedere al piano straordinario di immissione in ruolo. I giudici di merito avevano respinto la pretesa ritenendo chiuso l'accesso alle graduatorie ad esaurimento e avevano inoltre condannato gli attori per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. per avere instaurato parallelamente anche un giudizio davanti al giudice amministrativo. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti undici motivi: si contestava la lettura dell'art. 1 l. n. 296/2006 e della normativa successiva, sostenendo che il titolo abilitante consentisse l'inserimento o la reiscrizione nelle graduatorie; si invocavano gli artt. 2935, 2946 e 2964 c.c. per escludere decadenze e affermare la permanenza dell'azione sino a prescrizione; si denunciava omessa pronuncia e motivazione apparente sulla richiesta di risarcimento in forma specifica mediante inserimento "ora per allora"; si sosteneva l'efficacia erga omnes dell'annullamento del d.m. n. 235/2014 disposto dal giudice amministrativo; si censuravano le statuizioni sulle spese; si contestava, infine, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., negando che vi fosse abuso del processo perché all'epoca la giurisdizione era controversa e le azioni davanti a giudice ordinario e amministrativo avevano petitum diverso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sopravvenutamente i primi nove motivi per carenza di interesse, poiché i ricorrenti, con la memoria, avevano dichiarato di non insistere più sulla domanda principale di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, sopravvenuta per loro non più attuale in ragione dell'avvenuto superamento del concorso straordinario. Ha invece accolto il decimo e l'undicesimo motivo nella parte relativa alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo che tale sanzione presupponga un abuso oggettivo del processo, consistente in una condotta pretestuosa, e che un simile abuso non fosse configurabile nel caso concreto, dato che al momento dell'introduzione delle azioni la questione era ancora controversa, anche sul piano della giurisdizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo concernente la responsabilità aggravata; la Corte, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda del Ministero di condanna ex art. 96 c.p.c. Le spese del giudizio di cassazione sono state dichiarate integralmente irripetibili e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ha chiuso definitivamente l'accesso, salvo le deroghe espressamente previste dal legislatore
il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 era titolo abilitante
d.m. 10 marzo 1997
richiamato quale fonte che attribuiva valore abilitante al titolo
art. 15, comma 7, d.p.r. n. 323/1998
richiamato quale fonte che attribuiva valore abilitante al titolo
invocato dai ricorrenti per sostenere che l'azione è proponibile finché perdura l'inadempimento
invocato per affermare il termine ordinario decennale di prescrizione
invocato per escludere una decadenza non prevista dalla legge
dedotto il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento in forma specifica
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
dedotto il vizio di motivazione apparente
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al difetto di motivazione e alla tutela giurisdizionale effettiva
invocato per sostenere l'efficacia del giudicato amministrativo
richiamato insieme all'art. 21-septies per la censura sulla pretesa efficacia del giudicato e dell'azione amministrativa
art. 21-septies, comma 1, l. n. 241/1990
richiamato in relazione alla nullità degli atti amministrativi e all'efficacia dell'annullamento
art. 6 CEDU
invocato a sostegno del diritto a un equo processo
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
invocato a sostegno della tutela giurisdizionale effettiva
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
invocato in relazione ai principi di buona amministrazione ed effettività
artt. 2 e 5 d.lgs. n. 165/2001
richiamati per sostenere che le graduatorie avessero natura paritetica e ricognitiva
invocato per contestare la condanna alle spese
invocato per chiedere la compensazione, almeno parziale, delle spese
richiamato per escludere l'abuso del processo e sostenere la possibilità di agire davanti a giudici diversi in relazione a tutele diverse
art. 24 Cost.
invocato per la tutela giurisdizionale
art. 113 Cost.
invocato per l'effettività della tutela contro gli atti della pubblica amministrazione
art. 117 Cost.
invocato in relazione ai parametri convenzionali ed eurounitari
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
sanzione pubblicistica per abuso del processo, applicabile solo se la condotta è oggettivamente pretestuosa
la Corte ha deciso nel merito, rigettando la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio
Massime di principio
- La pretesa di inserimento in una graduatoria chiusa per legge non può essere riconosciuta in assenza di una specifica base normativa primaria che autorizzi l'accesso o la reiscrizione, anche se il titolo fosse astrattamente abilitante.
- La sopravvenuta rinuncia dell'interesse alla decisione su alcuni capi del ricorso determina inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse, purché la parte soccombente non persista nella difesa dell'utilità concreta della pronuncia.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un abuso oggettivo del processo, desumibile da una condotta pretestuosa o strumentale; non basta la mera soccombenza né l'erroneità della tesi difensiva quando la questione di diritto era controversa.
- Quando la controversia era caratterizzata da incertezza anche sul riparto di giurisdizione, la proposizione di azioni parallele davanti a giudici diversi non integra automaticamente abuso del processo.
- La tutela risarcitoria in forma specifica presuppone comunque la sussistenza del diritto fatto valere e non può essere utilizzata per superare un divieto o una preclusione imposti da una norma di rango primario.
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