Cassazione Civile, Ordinanza n. 21624/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto dell’istanza di rimborso presentata da due contribuenti per ottenere la restituzione di euro 219.075,85 versati nel 1993 per la definizione delle pendenze tributarie relative a IRPEF e ILOR per gli anni d’imposta 1978 e 1979, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 413/1991. La CTR aveva confermato il diniego ritenendo tardiva la domanda, perché proposta oltre il termine biennale/quinquennale previsto dalla disciplina tributaria dei rimborsi, computato dalla data del versamento del 31 marzo 1993, e perché quel pagamento non costituiva duplicazione di un successivo versamento del 15 maggio 2003, eseguito per aderire a diversa definizione agevolata. Con il ricorso per cassazione le contribuenti deducevano: 1) violazione degli artt. 2033 e 2946 c.c., sostenendo che dovesse applicarsi la prescrizione decennale dell’indebito e che il dies a quo dovesse coincidere con la nascita del diritto alla ripetizione, cioè col versamento del 2003; 2) violazione dell’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, assumendo che l’Amministrazione avesse introdotto in appello eccezioni nuove, quanto all’irrevocabilità della dichiarazione integrativa e alla mancata prova dell’identità del titolo dei due versamenti; 3) vizio motivazionale per omesso esame del fatto che le difformità tra gli importi dipendevano dalle diverse regole di calcolo previste dai due condoni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che nel sistema tributario la ripetizione dell’indebito è soggetta a un regime speciale di rimborso su istanza di parte, con termini decadenziali propri delle singole imposte o, in mancanza, del contenzioso tributario, e non alla disciplina civilistica dell’indebito ex art. 2033 c.c.; ha inoltre confermato che il termine decorre dal versamento ritenuto indebito del 1993, poiché il versamento del 2003 era relativo a una distinta definizione agevolata e non a un duplicato. Ha giudicato infondato anche il secondo motivo, affermando che, nel giudizio di rimborso, il contribuente è attore sostanziale e grava su di lui l’onere di provare i presupposti del diritto restitutorio; le difese dell’Ufficio che negano tali presupposti non costituiscono eccezioni nuove soggette a preclusione e possono essere svolte anche in appello. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la CTR aveva escluso la coincidenza tra il debito definito nel 1993 e quello oggetto della diversa cartella definita nel 2003, non già tra i due versamenti in sé. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva dell’Agenzia.
Norme richiamate
La disciplina civilistica dell’indebito non si applica in via generale ai rimborsi tributari, che sono regolati da un sistema speciale fondato sull’istanza di parte e su termini decadenziali propri.
La prescrizione ordinaria decennale non è il termine applicabile alla ripetizione di somme versate in ambito tributario, quando operi il regime speciale dei rimborsi fiscali.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come termine decadenziale invocato o considerato nel giudizio di merito per il rimborso.
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
È indicato come termine speciale di decadenza per i rimborsi dei versamenti diretti attinenti alle imposte sui redditi.
art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Le difese dell’Ufficio che negano i presupposti del rimborso non integrano eccezioni nuove precluse in appello, perché attengono alla materia del contendere e sono deducibili anche successivamente.
Norma richiamata quale base della definizione agevolata delle pendenze tributarie del 1993.
Norma richiamata quale base della successiva definizione agevolata del 2003.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato nel dispositivo per il presupposto del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario di rimborso l’indebito non segue, di regola, la disciplina civilistica dell’art. 2033 c.c., ma il regime speciale previsto dalle norme fiscali, con domanda amministrativa soggetta a termini decadenziali.
- Il termine per chiedere il rimborso decorre dal versamento contestato come indebito, salvo che la specifica disciplina preveda un diverso dies a quo; un pagamento effettuato per una diversa definizione agevolata non sposta automaticamente la decorrenza per somme versate in precedenza.
- Nel giudizio di rimborso il contribuente assume la posizione di attore anche in senso sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto alla restituzione.
- Le difese dell’Amministrazione che contestano la sussistenza dei presupposti del rimborso o la qualificazione giuridica dei fatti non sono eccezioni in senso stretto soggette a preclusione e possono essere svolte anche in appello.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
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