Cassazione Civile, Ordinanza n. 21491/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore impianto)
La controversia
Nel 2006 la prefettura di Messina, con ordinanze contingibili e urgenti adottate per ragioni di tutela della salute pubblica ed emergenza ambientale, impose a un comune di conferire i rifiuti urbani in due discariche gestite da una società privata. La società chiese poi il pagamento del corrispettivo mediante decreto ingiuntivo; il comune propose opposizione deducendo, in sintesi, la carenza di legittimazione attiva della società e il difetto di titolarità del credito, perché mancava una convenzione scritta tra le parti idonea a costituire la fonte privatistica dell’obbligazione. Rigettata l’opposizione in primo grado e poi l’appello, il comune ricorse per cassazione con tre motivi: 1) contraddittorietà della motivazione e violazione di norme civilistiche e pubblicistiche, sostenendo che la Corte d’appello avesse affermato l’esistenza di un rapporto privatistico fondato su convenzione pur in assenza di una convenzione ritualmente sottoscritta; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio motivazionale per omesso esame del fatto decisivo dell’inesistenza di qualsiasi convenzione; 3) violazione del d.lgs. n. 231 del 2002, assumendo che l’assenza della fonte convenzionale impedisse anche l’applicazione della disciplina sulle transazioni commerciali e sugli interessi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, tutti i motivi di ricorso. Ha affermato che il conferimento dei rifiuti era stato disposto da ordinanze contingibili e urgenti emesse per emergenza ambientale, ordinanze che possono essere adottate anche in deroga alle disposizioni vigenti. Il rapporto tra ente e gestore della discarica, pur avendo natura privatistica quanto al corrispettivo, non richiede in tali casi una convenzione scritta perché l’ordinanza urgente svolge funzione sostitutiva o equivalente al contratto nella fase esecutiva del rapporto. Inoltre, poiché le ordinanze non erano state impugnate, il comune non poteva contestare il credito della società solo per la mancanza di un apposito contratto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo per il contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare l’esistenza di un contratto, ma la Corte ha escluso che la debenza del corrispettivo dipendesse, nel caso di ordinanza urgente, da una convenzione scritta.
richiamato dal ricorrente per sostenere la mancanza degli elementi essenziali del contratto; la Corte ha ritenuto irrilevante la mancanza di convenzione scritta nella fattispecie emergenziale.
invocato sulla forma scritta; la Corte ha affermato che, nel caso di affidamento urgente del servizio, la forma scritta del contratto non era decisiva ai fini della debenza del corrispettivo.
richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto idoneo a sovvertire l’esito, poiché il fatto decisivo era l’esecuzione del servizio su ordinanza urgente.
art. 16 r.d. n. 2440 del 1923
richiamato dal ricorrente in tema di contratti della P.A.; la Corte ha escluso la rilevanza della mancanza di una convenzione scritta nella situazione di urgenza.
art. 17 r.d. n. 2440 del 1923
richiamato dal ricorrente per la medesima doglianza sulla forma del rapporto con l’ente pubblico.
art. 113 d.lgs. n. 267 del 2000
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di una convenzione; la Corte ha invece valorizzato le ordinanze contingibili e urgenti come fonte sostitutiva del contratto.
invocato per asserito omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto che il tema della mancata convenzione fosse privo di decisività alla luce dell’affidamento urgente del servizio.
ritenuto applicabile alla debenza degli interessi sul corrispettivo dovuto per il servizio reso in base alle ordinanze urgenti; la mancanza di convenzione scritta non ne escludeva l’applicazione.
d.lgs. n. 22 del 1997, art. 13
richiamato come base normativa delle ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti, adottabili anche in deroga alle disposizioni vigenti.
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 191
richiamato come base normativa attuale delle ordinanze contingibili e urgenti in materia ambientale, utilizzate per imporre il conferimento dei rifiuti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le ordinanze contingibili e urgenti adottate per emergenza ambientale possono fungere da strumento alternativo e sostitutivo del contratto, con effetti equivalenti ai fini della disciplina del rapporto e della debenza del corrispettivo.
- Quando il servizio è stato eseguito in forza di un’ordinanza urgente non impugnata, il destinatario non può opporre la mancanza di una convenzione scritta per negare il credito del gestore che ha svolto il servizio.
- In presenza di affidamento urgente del servizio, la fase esecutiva del rapporto assume rilievo equipollente alla stipula contrattuale, sia ai fini del riparto di giurisdizione sia ai fini del pagamento del corrispettivo.
- La disciplina sulle transazioni commerciali e sugli interessi può applicarsi anche ai crediti maturati per prestazioni eseguite in base a ordinanze contingibili e urgenti, se il rapporto sostanziale è di natura privatistica.
- L’assenza di un contratto formalmente sottoscritto non è decisiva quando l’obbligo di eseguire la prestazione deriva direttamente da un provvedimento urgente legittimamente efficace e non impugnato.
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