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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21505/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento Tarsu per l’anno 2013, con cui veniva contestata una infedele dichiarazione della superficie tassabile di un immobile. La contribuente sosteneva che l’immobile fosse suddiviso in due unità: una occupata da lei e un’altra, al piano seminterrato, in uso a un terzo che aveva anche provveduto al pagamento del tributo per gli anni precedenti. La CTP e poi la CTR avevano respinto il ricorso ritenendo che la contribuente non avesse provato la mancata disponibilità della porzione in contestazione e che, cessato l’uso da parte del terzo, l’obbligo tributario fosse tornato automaticamente in capo all’intestataria. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., degli artt. 63 e 70 d.lgs. 507/1993 e dell’art. 2697 c.c., censurando l’erronea affermazione secondo cui ella avrebbe ammesso la cessazione dell’uso da parte del terzo e contestando l’imposizione su di lei dell’onere di provare un fatto negativo. Con il secondo motivo, subordinato, ha dedotto violazione della disciplina della Tarsu/Tari e dell’art. 70 d.lgs. 507/1993, sostenendo che l’ente avrebbe fondato l’accertamento su risultanze di banche dati e dichiarazioni pregresse, senza compiere le verifiche necessarie sul soggetto che aveva presentato la denuncia e sulle eventuali denunce di variazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché verifichi chi abbia presentato la denuncia ai fini del tributo e se esistano successive denunce di variazione, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso il giudicato esterno invocato dalla contribuente, rilevando che la situazione dedotta non aveva carattere tendenzialmente permanente, trattandosi del possesso/detenzione di un’unità immobiliare suscettibile di variazione nel tempo.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 1, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    "La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 62 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse"

    Individua i soggetti passivi della Tarsu in chi occupa o detiene i locali; la Corte lo richiama per affermare che occorre accertare chi sia effettivamente il soggetto tenuto al tributo nel periodo di imposta considerato.

  • art. 70, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    "La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate"; "in caso contrario l'utente è tenuto a denunciare [...] ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione"

    La Corte valorizza il principio di ultrattività della denuncia: la precedente dichiarazione continua a produrre effetti finché non intervenga una variazione denunciata; prima di richiedere il tributo al soggetto diverso dall’effettivo utilizzatore occorre verificare chi abbia presentato la denuncia e se vi siano state denunce di variazione.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte censura l’impostazione del giudice di merito che aveva addossato alla contribuente la prova del fatto negativo della mancata disponibilità, senza verificare in via preliminare la sequenza delle denunce e dei soggetti dichiaranti.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il rilievo non è stato posto a base dell’accoglimento, che si fonda soprattutto sull’erronea applicazione della disciplina Tarsu.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per l’uso di fatti non allegati come base della decisione; il profilo non è decisivo perché la Corte accoglie il ricorso per errata ripartizione dell’onere di verifica del presupposto impositivo.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per la valutazione delle prove; la Corte non si sofferma su una diversa valutazione probatoria, ma sulla necessità di accertare preliminarmente la titolarità della denuncia e le eventuali variazioni.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di deduzione della violazione di legge relativo ai motivi accolto e assorbito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro di deduzione del vizio processuale richiamato dalla ricorrente nel primo motivo.

Massime di principio

  • In materia di Tarsu, quando un immobile risulti intestato a un soggetto ma sia stato in precedenza dichiarato e utilizzato da un terzo, l’amministrazione non può pretendere il tributo dall’intestatario catastale per il solo fatto della cessazione dell’uso da parte del terzo: deve prima verificare chi abbia presentato la denuncia originaria e se vi siano state denunce di variazione.
  • La denuncia ai fini Tarsu ha efficacia ultrattiva: conserva efficacia negli anni successivi finché le condizioni di tassabilità restano immutate; se interviene una variazione, l’obbligo di denunciarla incombe sull’utente, e il soggetto passivo del tributo va individuato alla luce di tale sequenza dichiarativa.
  • Quando il pagamento del tributo risulta effettuato da un terzo utilizzatore negli anni precedenti, tale circostanza può costituire indice della relativa denuncia e impedisce di considerare automaticamente sussistente, per gli anni successivi, l’obbligo tributario in capo al proprietario o intestatario senza un previo accertamento delle variazioni denunciate.
  • Il giudicato esterno in materia tributaria può operare solo rispetto a elementi della fattispecie dotati di carattere tendenzialmente permanente; non opera, invece, per situazioni di fatto variabili di periodo in periodo, come il possesso o la detenzione di un immobile ai fini del prelievo sui rifiuti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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