Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21511/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (produttore cinematografico)

La controversia

La controversia nasceva dal caricamento, su un canale YouTube, di un film d'epoca con Totò, rispetto al quale il caricatore sosteneva la caduta in pubblico dominio e quindi la liceità della messa a disposizione del pubblico. La società di produzione, ritenendosi titolare dei diritti sull'opera o sui relativi supporti, aveva segnalato la presunta violazione al gestore della piattaforma, ottenendone la rimozione, il blocco e l'oscuramento del video. In primo grado il tribunale aveva rigettato la domanda dell'utente e accolto la riconvenzionale della società; in appello la corte territoriale aveva confermato che il film non era in pubblico dominio, ma aveva riformato la decisione quanto alla prova della titolarità in capo alla società convenuta. In cassazione il ricorrente principale deduceva, con il primo motivo, la violazione della disciplina sul diritto d'autore e dei termini protezionali, sostenendo che l'estensione a 70 anni non potesse operare per il film in questione e che, comunque, il produttore fosse assoggettato al solo termine di 50 anni previsto per i diritti connessi; con il secondo motivo censurava la mancata sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e la relativa sanzione pecuniaria. La società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, lamentando che la corte d'appello avesse erroneamente escluso che la controparte avesse contestato tempestivamente la titolarità dei diritti e che, invece, tale titolarità dovesse ritenersi non contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale sul merito della questione della protezione dell'opera cinematografica, affermando che il termine di protezione di settant'anni si applica anche alle opere che, sulla base dei termini previgenti, sarebbero altrimenti cadute in pubblico dominio, purché alla data rilevante rientrassero ancora nel nuovo termine. Ha inoltre precisato che, per il produttore cinematografico, occorre distinguere tra i diritti connessi sul supporto materiale, attribuiti direttamente dalla legge e soggetti a durata quinquennale, e l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera creativa, che opera sulla base di una presunzione iuris tantum di trasferimento dagli autori e che, salvo prova contraria, si coordina con la durata di protezione propria dell'opera d'autore. È stato poi dichiarato inammissibile il motivo relativo all'ordinanza ex art. 283 c.p.c., perché il relativo provvedimento non è autonomamente ricorribile per cassazione. È stato infine rigettato il ricorso incidentale, ritenendo che il produttore non potesse fondare la propria titolarità sul solo principio di non contestazione, trattandosi di fatti estranei alla sfera di conoscibilità della controparte e, comunque, essendo già stata contestata in atti la titolarità dei diritti. In conclusione, la Corte ha respinto entrambi i ricorsi e ha disposto la compensazione delle spese per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di opere cinematografiche, la disciplina sopravvenuta che estende i termini di protezione si applica anche alle opere già prive di protezione secondo i termini previgenti, purché alla data di riferimento esse rientrino ancora nel nuovo periodo di tutela.
  • Per il produttore cinematografico occorre distinguere tra i diritti connessi sul supporto materiale, attribuiti direttamente dalla legge e soggetti al loro autonomo termine di durata, e i diritti di utilizzazione economica dell'opera creativa, che operano sulla base di una presunzione di trasferimento dagli autori e sono suscettibili di prova contraria.
  • Chi contesta la titolarità o l'estensione temporale dei diritti di sfruttamento cinematografico in capo al produttore deve allegare e provare, sulla base delle concrete pattuizioni contrattuali, l'assenza o la diversa portata del trasferimento dai coautori.
  • Il principio di non contestazione non può supplire alla mancata prova della titolarità di diritti quando i fatti costitutivi della pretesa non rientrino nella sfera di conoscibilità della controparte o siano comunque già stati contestati in modo sufficiente.
  • L'ordinanza con cui il giudice d'appello provvede sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva e irroga la correlata sanzione pecuniaria non ha, di regola, natura decisoria e definitiva e non è quindi autonomamente ricorribile per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieDiritto d'autoreImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.