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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21498/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta da una società avverso una cartella esattoriale con cui le era stato richiesto il pagamento di contributi per il servizio sanitario nazionale relativi agli anni 1994-1997. In primo grado il giudice tributario ha accolto solo parzialmente il ricorso, limitatamente alla parte di contribuzione collegata all'interposizione illecita di manodopera. La società ha appellato; nel giudizio di appello si è costituito l'I.N.P.S. La commissione tributaria regionale ha accolto parzialmente l'appello e ha rideterminato i contributi dovuti, affermando anche che, per i 'lavori intermediari', l'I.N.P.S. non aveva proposto appello contro la sentenza di primo grado. Contro tale sentenza l'I.N.P.S. ha proposto dapprima ricorso per cassazione deducendo, ex art. 360 n. 4 c.p.c., l'omessa pronuncia sul proprio appello incidentale. Successivamente ha proposto revocazione ex art. 64 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'omessa pronuncia dipendesse da un errore essenziale di percezione degli atti di causa e quindi integrasse errore revocatorio. La revocazione è stata dichiarata inammissibile perché il giudice l'ha ricondotta a una censura di error in procedendo, già fatta valere con il ricorso per cassazione. La Cassazione, esaminando prima il ricorso contro la sentenza sulla revocazione, ha ritenuto che, nel processo tributario, la revocazione per errore di fatto ex art. 395 nn. 4 e 5 c.p.c. fosse ammissibile anche se era già proposto o pendente il ricorso per cassazione, e che l'omessa pronuncia dovuta a mancata percezione dell'atto processuale rientrasse nel vizio revocatorio, non nel ricorso per cassazione. Quanto al ricorso avverso la sentenza di appello, la Corte ha invece osservato che la censura sull'omessa considerazione dell'appello incidentale atteneva ancora a un errore revocatorio e non era deducibile con ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha accolto il ricorso iscritto al n. 4916/2016, cassando la sentenza della CTR Piemonte che aveva dichiarato inammissibile la revocazione, e ha dichiarato ammissibile la revocazione proposta dall'I.N.P.S., rinviando alla Commissione tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione per il giudizio di revocazione. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al n. 5252/2015, relativo direttamente alla sentenza di appello, perché il vizio dedotto integrava un errore revocatorio e non un error in procedendo denunciabile in cassazione. Le spese del giudizio n. 5252/2015 sono state integralmente compensate; le spese del giudizio sulla revocazione sono state demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio denunciato in cassazione era prospettato come error in procedendo per omessa pronuncia, ma la Corte ha distinto tale doglianza dall'errore revocatorio quando l'omissione derivi da mancata percezione dell'atto processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non esclude che, se la mancata pronuncia dipende da svista percettiva del giudice sugli atti, il rimedio sia la revocazione e non il ricorso per cassazione.

  • art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nella formulazione previgente, la norma è stata interpretata come compatibile con la revocazione per errore di fatto anche quando sia già proposto o proponibile ricorso per cassazione, in ragione della natura diversa dei due rimedi e della non interferenza tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.

  • art. 395 c.p.c.

    La revocazione è ammissibile quando l'omessa pronuncia dipende da errore di percezione degli atti o dalla mancata considerazione dell'esistenza dell'appello incidentale, e non quando si tratti di errore di valutazione o interpretazione.

  • art. 398, quarto comma, c.p.c.

    La previsione sulla sospensione dei termini o del giudizio di legittimità conferma la tendenziale autonomia tra revocazione e ricorso per cassazione.

  • art. 1, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per l'applicazione, nel processo tributario, delle norme del codice di procedura civile in materia compatibile.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale norma di rinvio al codice di procedura civile per il processo tributario.

  • art. 66 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale norma di rinvio al codice di procedura civile per il processo tributario.

  • art. 9, comma 1, lett. cc), d.lgs. n. 156 del 2015

    La modifica legislativa è stata letta come conferma dell'orientamento che ammette la revocazione contro le sentenze d'appello tributarie anche se sia pendente o sia stato proposto ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche processuali, senza che il testo fornito riporti oltre il riferimento normativo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la revocazione per errore di fatto ex art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c. è ammissibile anche se contro la stessa sentenza sia già stato proposto ricorso per cassazione o ne penda il termine, perché i due rimedi hanno oggetto e funzione diversi.
  • L'omessa pronuncia è deducibile con ricorso per cassazione solo quando integri un vero error in procedendo; se invece deriva da mancata percezione dell'esistenza o del contenuto di un atto processuale, il vizio è revocatorio.
  • L'errore revocatorio richiede una svista percettiva immediatamente desumibile dalla sentenza e non un errore di valutazione, interpretazione o apprezzamento delle difese e delle risultanze di causa.
  • Quando la sentenza di merito affermi che una domanda o impugnazione non è stata proposta, ma l'atto risulti invece esistente, la parte deve far valere il vizio con revocazione e non con l'ordinario ricorso per cassazione.
  • La disciplina processuale tributaria, anche nella formulazione previgente, va interpretata in modo coerente con la tendenziale non interferenza tra giudizio di revocazione e giudizio di legittimità, al fine di evitare inutili duplicazioni e rispettare l'economia processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazioneRevocazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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