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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21535/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un’operazione articolata in due passaggi: un conferimento in natura di un ramo d’azienda in una società conferitaria e, pochi giorni dopo, la cessione della totalità delle partecipazioni di tale società a un diverso soggetto. L’Amministrazione finanziaria ha notificato avvisi di liquidazione riqualificando l’operazione complessiva come cessione d’azienda, con recupero della maggiore imposta di registro rispetto a quella fissa versata. Le società hanno impugnato gli avvisi e, in sede di legittimità, hanno dedotto: 1) nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione da parte di funzionario privo di poteri dirigenziali; 2) violazione delle norme sul contraddittorio preventivo e dell’art. 37-bis del d.P.R. 600/1973; 3) violazione dell’art. 20 del d.P.R. 131/1986, sostenendo che la norma fosse stata applicata in chiave antielusiva e che mancassero i presupposti dell’elusione; 4) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla sussistenza di valide ragioni economiche dell’operazione. La Corte ricostruisce la vicenda e osserva che il tema centrale è la possibilità di tassare, ai fini dell’imposta di registro, l’operazione nel suo complesso considerando anche atti collegati e profili extratestuali, oppure limitandosi agli effetti giuridici del singolo atto presentato a registrazione.

La decisione

La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo. Cassa la sentenza della CTR Lombardia e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito ex art. 384 c.p.c.: accoglie il ricorso introduttivo delle contribuenti e annulla gli avvisi di liquidazione impugnati. Compensa le spese dell’intero giudizio, richiamando il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale solo in corso di causa.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    l’avviso è nullo solo se privo di sottoscrizione da parte del capo ufficio o di funzionario delegato di carriera direttiva; la mancanza della qualifica dirigenziale non incide sulla validità dell’atto in base all’orientamento richiamato

  • art. 37-bis d.P.R. 600/1973

    non si applica alla fattispecie dell’imposta di registro disciplinata dall’art. 20, poiché quest’ultimo non è norma antielusiva in senso stretto

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    non fonda un obbligo di contraddittorio preventivo nella vicenda, trattandosi di tributo non armonizzato e di disciplina diversa da quella antielusiva generale

  • art. 20 d.P.R. 131/1986

    va interpretato come norma di qualificazione degli atti ai fini dell’imposta di registro, limitata agli effetti giuridici desumibili dall’atto presentato alla registrazione, senza considerare elementi extratestuali e atti collegati, salvo le ipotesi espressamente previste dal testo unico

  • art. 10-bis L. 212/2000

    costituisce la disciplina generale antielusiva richiamabile, ma distinta dalla funzione interpretativa dell’art. 20 TUR

  • art. 53-bis d.P.R. 131/1986

    consente il rinvio alla disciplina antielusiva generale dell’art. 10-bis L. 212/2000 per il contrasto all’abuso del diritto in materia di registro

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto

Massime di principio

  • Nell’imposta di registro, l’art. 20 d.P.R. 131/1986 ha funzione interpretativa e non può essere utilizzato come norma antielusiva generale per riqualificare operazioni complesse sulla base di elementi extratestuali o di atti collegati privi di nesso testuale con l’atto registrato.
  • Ai fini dell’imposta di registro deve aversi riguardo agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, secondo la sua intrinseca natura, senza costruire una fattispecie imponibile diversa da quella tipica in cui l’atto è inquadrabile.
  • Un’operazione strutturata come conferimento di azienda seguito da cessione delle partecipazioni della società conferitaria non è, di per sé, riqualificabile come cessione di azienda ai fini dell’imposta di registro.
  • La verifica dell’eventuale abuso del diritto resta possibile solo nell’ambito della disciplina generale antielusiva richiamata dall’art. 53-bis TUR e dall’art. 10-bis L. 212/2000, non attraverso l’interpretazione estensiva dell’art. 20.
  • Quando la qualificazione giuridica dell’atto è risolta in base alla disciplina applicabile e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare e decidere nel merito annullando l’atto impositivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaAbuso del dirittoNullità

Testo integrale

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