Cassazione Civile, Ordinanza n. 30704/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione IVA relativa all'anno 2005, con iscrizione a ruolo di una somma per IVA conseguente al disconoscimento di un credito d'imposta utilizzato in compensazione nella dichiarazione 2005 e maturato nel periodo d'imposta precedente (2004), annualità per la quale la società aveva omesso la dichiarazione IVA. La CTR aveva annullato la cartella ritenendo illegittimo il disconoscimento del credito, perché il diritto alla detrazione era stato esercitato nella dichiarazione dell'anno successivo a quello di insorgenza e non poteva essere subordinato all'accertamento induttivo del credito relativo all'anno omesso. L'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione deducendo violazione di varie norme del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che, in caso di omessa dichiarazione dell'anno di maturazione, il credito IVA fosse assoggettato ad accertamento induttivo e che restasse comunque la via del rimborso ex art. 30, comma 2. La società, a sua volta, proponeva ricorso successivo contro il diniego di definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, deducendo che la cartella ex art. 54-bis era il primo atto impositivo impugnabile e quindi la controversia era definibile.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha ritenuto ammissibile l'impugnazione del diniego di definizione agevolata e ha accolto il ricorso della società contribuente, facendo applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite secondo cui anche le liti aventi ad oggetto cartelle emesse in sede di controllo automatizzato sono definibili ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 quando la cartella sia il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio avverso la cartella di pagamento. Le spese sono state integralmente compensate per il recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge proposto dall'Agenzia.
art. 21 del d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dall'Ufficio come base per l'istanza di rimborso del credito IVA, in alternativa alla compensazione.
artt. 25, 28, 30, 36-bis, 54-bis e 55 del d.P.R. n. 633/1972
Sono le norme invocate dall'Agenzia per sostenere che il credito IVA relativo all'annualità con dichiarazione omessa fosse assoggettabile ad accertamento induttivo e non semplicemente compensabile.
La Corte applica la norma sulla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, ritenendo definibile anche la controversia sulla cartella emessa in controllo automatizzato quando essa costituisca il primo e unico atto della pretesa.
art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
La cartella, quale primo atto con cui la pretesa è portata a conoscenza del contribuente, è impugnabile anche per motivi di merito, non solo per vizi propri.
Richiamato in giurisprudenza come precedente sul ricorso immediato per cassazione avverso il diniego della definizione agevolata.
art. 39 del d.l. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011
Richiamato quale precedente normativo/giurisprudenziale sulla competenza del giudice davanti al quale pende la lite in materia di definizione agevolata.
art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972
La cartella era stata emessa in sede di controllo automatizzato; la Corte ne valorizza la natura di primo atto comunicativo della pretesa fiscale ai fini della definibilità della lite.
art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dalle Sezioni Unite come paradigma del controllo automatizzato che, se sfocia nella prima cartella, rende definibile la lite.
Massime di principio
- In tema di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, è definibile anche la controversia avente ad oggetto una cartella emessa in sede di controllo automatizzato quando la cartella costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del contribuente.
- Quando la cartella di pagamento è il primo atto impugnabile della sequenza impositiva, essa assume natura sostanzialmente complessa e può essere contestata non solo per vizi formali o propri, ma anche per ragioni attinenti al merito della pretesa fiscale.
- Il diniego di definizione agevolata fondato sulla qualificazione della cartella come atto di mera liquidazione non è corretto se la cartella rappresenta, in concreto, il primo atto con cui l'Amministrazione formula la pretesa nei confronti del contribuente.
- La pendenza del giudizio di legittimità non impedisce l'impugnazione immediata del diniego di definizione agevolata della lite, quando la controversia rientri nella competenza del giudice davanti al quale il processo è pendente.
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