Cassazione Civile, Ordinanza n. 16613/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla reiterazione, per molti anni, di contratti a termine stipulati tra un lavoratore e un ente pubblico operante nel settore agricolo, addetto a mansioni di operaio agricolo, conduzione di macchine agricole/automezzi e manutenzione degli stessi, con prestazioni rese dal 1989 al 2018 per un numero variabile di giornate annue. Il lavoratore ha chiesto il risarcimento del danno assumendo l’illegittimità della successione di contratti a termine per superamento dei limiti temporali e abuso della reiterazione. In appello la domanda è stata respinta, ritenendosi che nel settore agricolo la deroga ai limiti fosse giustificata dalla natura oggettiva dell’attività e che, in base alla disciplina speciale regionale, anche le mansioni di conduzione e manutenzione di mezzi agricoli potessero essere ricondotte al lavoro agricolo stagionale. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: nullità della notificazione dell’appello e del decreto di fissazione dell’udienza; errata interpretazione delle norme sui contratti a termine nel settore agricolo e sulla deroga per attività stagionali; erronea qualificazione dell’ente come imprenditore agricolo e delle mansioni svolte come attività agricola stagionale; errata lettura della legislazione speciale regionale come fonte idonea a derogare alla disciplina nazionale; omessa compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo valida la notificazione dell’appello eseguita al domicilio digitale del difensore e sufficiente la notifica a uno solo dei procuratori costituiti. Accoglie invece il secondo, terzo e quarto motivo, richiamando e applicando principi già affermati in precedenti recenti: l’ente resistente è un ente pubblico non economico e non è imprenditore agricolo; la deroga al limite di durata dei contratti a termine opera solo per attività stagionali in senso stretto; la stagionalità va verificata in concreto e l’onere di provare che il lavoratore fosse addetto esclusivamente ad attività stagionali o complementari grava sul datore di lavoro; l’elenco delle attività stagionali è tassativo e non derogabile in via analogica; la normativa regionale invocata non può derogare alla disciplina nazionale. Il quinto motivo sulle spese è assorbito. La sentenza di appello è cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La notificazione dell’atto di appello al domicilio digitale del difensore è stata ritenuta valida; il motivo sulla notificazione è stato però respinto.
art. 16-sexies D.L. n. 179/2012
Consente la notificazione al difensore presso il domicilio digitale risultante dai registri pubblici.
Il difensore deve comunicare il proprio indirizzo PEC all’ordine, che lo inserisce nei registri pubblici rilevanti.
Richiamato per il sistema dei registri telematici e del ReGIndE.
art. 5, comma 4-ter, D.Lgs. n. 368/2001
La deroga al limite di durata dei contratti a termine opera solo per attività stagionali e non legittima in generale proroghe o rinnovi oltre il triennio.
art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 368/2001
Disciplina speciale per i datori di lavoro dell’agricoltura, non applicabile se il soggetto non è imprenditore agricolo.
La disciplina dei contratti a termine conferma la necessità che la stagionalità sia rigorosamente individuata.
art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015
La deroga al limite di durata riguarda solo contratti relativi ad attività stagionali.
art. 29, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2015
Richiamato per escludere l’applicabilità della disciplina speciale all’ente resistente.
direttiva 1999/70/CE
Evocata dal ricorrente a tutela contro l’abusiva reiterazione dei contratti a termine.
art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001
Richiamato dal ricorrente a sostegno dei rimedi contro l’abuso del lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni.
Richiamato dal ricorrente in tema di conseguenze risarcitorie dell’illegittimo termine.
L’ente resistente non può essere qualificato imprenditore agricolo ai sensi di tale norma.
L’elenco delle attività stagionali è considerato tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica.
Richiamati dal ricorrente per contestare la mancata compensazione delle spese, motivo poi assorbito.
La Corte richiama precedenti motivazioni per relationem.
Richiamata per la disciplina istitutiva dell’ente pubblico agricolo e la sua natura non economica.
Richiamata per le competenze ulteriori dell’ente.
Non idonea a derogare alla disciplina nazionale sui contratti a termine.
CCNL Operai agricoli e florovivaisti
Deve specificare in modo puntuale le attività caratterizzate da stagionalità; non ogni mansione agricola è automaticamente stagionale.
Massime di principio
- In tema di notificazioni al difensore, la notifica eseguita al domicilio digitale risultante dai registri pubblici è valida anche se l’indirizzo PEC è stato indicato solo per le comunicazioni di cancelleria.
- Quando una parte è assistita da più procuratori costituiti, la notifica dell’atto processuale a uno solo di essi è idonea a far decorrere i termini per l’impugnazione.
- Nel lavoro a termine agricolo, la deroga al limite di durata massima opera soltanto per attività stagionali in senso stretto; non basta la mera appartenenza del datore al settore agricolo né la generica ciclicità dell’attività.
- L’attività stagionale deve risultare specificamente dalla causale contrattuale e, in caso di contestazione, il giudice deve accertare in concreto le mansioni effettivamente svolte e la loro effettiva stagionalità.
- L’onere di provare che il lavoratore fosse addetto esclusivamente ad attività stagionali o ad attività strettamente complementari o accessorie grava sul datore di lavoro.
- L’elenco delle attività stagionali previsto dalla disciplina speciale è tassativo e non può essere esteso per analogia; anche la contrattazione collettiva che richiami la stagionalità deve indicare con specificità le attività interessate.
- Una normativa regionale non può introdurre una deroga generalizzata alla disciplina nazionale dei contratti a termine in assenza di un preciso aggancio normativo che consenta l’eccezione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 14 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16603/2024 del 14/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 14 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16605/2024 del 14/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 14 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16606/2024 del 14/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 14 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16609/2024 del 14/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 14 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16611/2024 del 14/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 14 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16612/2024 del 14/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →