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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16603/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore dipendente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado. In origine egli aveva chiesto: 1) il riconoscimento di un superiore inquadramento professionale per il periodo 1990-2002, con conseguenti differenze retributive; 2) la regolarizzazione della posizione previdenziale; 3) il risarcimento del danno da usura psicofisica per mancato godimento di ferie e permessi nel periodo 30.6.1996-30.6.2002. La Corte d'appello, applicando il criterio della ragione più liquida, aveva escluso che le prove testimoniali dimostrassero lo svolgimento di mansioni proprie di una qualifica superiore, ritenendo invece che le mansioni fossero di ordine/impiegatizie di sportello, con saltuaria attività di verifica sul territorio, non riconducibili né alla qualifica di quadro direttivo né al quarto livello della terza area professionale. Quanto alla retribuzione, aveva ritenuto non specificamente dimostrata la violazione del minimo costituzionale ex art. 36 Cost. rispetto al trattamento collettivo pertinente. Aveva inoltre rigettato la domanda di indennità sostitutiva delle ferie non godute per difetto di prova del mancato godimento e, di conseguenza, la domanda di danno da usura psicofisica. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia sul primo motivo di appello relativo alla prescrizione, nonché violazione delle norme sulla prescrizione, sul tentativo obbligatorio e sul principio di non contestazione; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia sugli ulteriori motivi di appello, con censura della valutazione delle prove e dell'inquadramento contrattuale; (3) violazione delle regole sull'onere della prova e delle norme sostanziali sul diritto alle ferie e sul corretto inquadramento, sostenendo che spettasse al datore provare l'avvenuto godimento delle ferie e che il mancato godimento fosse desumibile da documenti e buste paga; (4) violazione di varie norme processuali per omessa ammissione di prove e acquisizione documentale in primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi primo e quarto perché non si confrontavano con la ratio decidendi o censuravano direttamente il primo grado; ha respinto il secondo motivo ritenendo corretta la sequenza logica seguita dalla Corte territoriale per la determinazione dell'inquadramento; ha trattato il terzo motivo ribadendo l'orientamento sull'onere della prova in materia di indennità sostitutiva delle ferie non godute e rilevando che, nel caso concreto, la Corte d'appello aveva accertato in fatto il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del lavoratore. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo e il quarto motivo, ha respinto il secondo motivo ritenendo immune da censure la ricostruzione della Corte d'appello sull'inquadramento professionale, e ha respinto il terzo motivo riaffermando che, nel caso concreto, non era stata provata dal lavoratore la mancata fruizione di ferie, riposi e permessi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione non era affetta da nullità, perché la Corte di merito aveva espresso una ratio decidendi comprensibile e non apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come parametro della sufficienza della motivazione; non è stata ravvisata violazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di merito erano in parte inammissibili perché volte a contestare la valutazione delle prove; il vizio ex n. 5 non era praticabile per doppia conforme.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non è stato ravvisato, perché la Corte d'appello aveva deciso secondo la ragione più liquida e assorbito il tema della prescrizione.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto della prescrizione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 410 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto della prescrizione, ma senza incidenza sulla decisione di legittimità.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non è stato ritenuto violato, poiché la decisione di merito si fondava su prove testimoniali.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nella censura sull'interpretazione del c.c.n.l., ma la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione dell'inquadramento attraverso le mansioni svolte e il contratto collettivo.

  • art. 2103 c.c.

    L'inquadramento va determinato mediante confronto tra mansioni concretamente svolte e declaratorie contrattuali; nel caso concreto il confronto ha escluso la qualifica superiore richiesta.

  • art. 36 Cost.

    La deduzione di sperequazione salariale era generica e priva del necessario raffronto con il tertium comparationis del contratto collettivo pertinente.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova dell'inesistenza del godimento delle ferie, ai fini dell'indennità sostitutiva, gravava sul lavoratore quanto al fatto costitutivo; poi, in presenza di prova del mancato godimento, incombe al datore dimostrare di avere messo il lavoratore in condizione di fruire effettivamente del riposo.

  • art. 116 c.p.c.

    Le doglianze miravano in sostanza a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La censura di vizio motivazionale non era proponibile nei ristretti limiti del n. 5 per la presenza di doppia conforme.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata resa in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 2107 c.c.

    Richiamato nel motivo sulle ferie e sui riposi, in relazione alla disciplina dell'orario e dei riposi del lavoratore.

  • art. 2108 c.c.

    Richiamato nel motivo sulle ferie e sui riposi, in relazione alla retribuzione delle prestazioni eccedenti.

  • art. 2109 c.c.

    Richiamato nel motivo sulle ferie e sui riposi, quale base del diritto alle ferie annuali retribuite.

  • art. 2071 c.c.

    Richiamato nel motivo sul corretto inquadramento secondo contratto collettivo.

  • art. 2060 c.c.

    Richiamato nel motivo sul corretto inquadramento secondo contratto collettivo.

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle richieste istruttorie, senza accoglimento.

  • art. 211 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle richieste istruttorie, senza accoglimento.

  • art. 213 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle richieste istruttorie, senza accoglimento.

  • art. 420 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle richieste istruttorie, senza accoglimento.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle richieste istruttorie, senza accoglimento.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle richieste istruttorie, senza accoglimento.

Massime di principio

  • L'inquadramento professionale del lavoratore subordinato si accerta attraverso un percorso in tre fasi: individuazione in fatto delle mansioni effettivamente svolte, individuazione delle declaratorie del contratto collettivo applicabile e raffronto tra mansioni concrete e profili contrattuali.
  • Le censure di legittimità che mirano, sotto veste di violazione di legge o di motivazione, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili, salvo i limiti del vizio motivazionale consentito e nel rispetto della disciplina della doppia conforme.
  • In tema di indennità sostitutiva delle ferie non godute, il lavoratore che agisce dopo la cessazione del rapporto deve provare il fatto costitutivo della domanda, cioè la mancata fruizione delle ferie; una volta allegato e provato tale mancato godimento, il datore di lavoro deve dimostrare di avere messo il dipendente in condizione di esercitare effettivamente il diritto alle ferie e di essere stato adeguatamente informato delle conseguenze della loro mancata fruizione.
  • Il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie è strettamente collegato al diritto fondamentale alle ferie annuali retribuite, ma la sua riconoscibilità richiede comunque un accertamento probatorio sul concreto mancato godimento delle ferie nel periodo dedotto.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice d'appello decide una questione ritenuta assorbente secondo la ragione più liquida, rendendo superflua la trattazione di altri motivi logicamente subordinati.
  • Per dedurre una violazione dell'art. 36 Cost. in tema di trattamento economico, non basta un richiamo generico alla sproporzione della retribuzione: occorre il confronto con un parametro contrattuale o comparativo concretamente individuato.

Come è indicizzato

MaterieInquadramento e mansioniImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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