Cassazione Civile, Ordinanza n. 16606/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'autorità ispettiva aveva sanzionato un'associazione sportiva dilettantistica per avere impiegato tre lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto, senza consegna della dichiarazione di assunzione e senza registrazione delle ore nel Libro unico del lavoro. I giudici di merito avevano ritenuto che i rapporti, formalmente qualificati come collaborazioni coordinate e continuative, dovessero invece essere qualificati come lavoro subordinato, con conseguente applicazione degli obblighi comunicativi e sanzionatori. Con il ricorso per cassazione le parti sanzionate hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2094, 2222 e 2697 c.c. e dell'art. 409 n. 3 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nei criteri di qualificazione del rapporto e non avesse valorizzato la natura delle prestazioni e la non esclusività del rapporto; 2) violazione dell'art. 67 TUIR e dell'art. 35 D.L. 307/2008, per non avere considerato la natura di attività sportiva dilettantistica svolta; 3) violazione dell'art. 40, comma 2, D.L. 112/2008 e dell'art. 4 bis, comma 2, d.lgs. 181/2008, assumendo che tali norme non si applicherebbero alle collaborazioni coordinate e continuative. La Corte di cassazione ha ritenuto che la disciplina tributaria delle ASD non fosse rilevante ai fini degli obblighi verso il Centro per l'impiego e che il punto decisivo fosse soltanto la corretta qualificazione del rapporto come subordinato o meno.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nelle controversie sulla qualificazione del rapporto di lavoro, in cassazione è censurabile solo l'erronea individuazione dei criteri giuridici astratti per distinguere subordinazione e autonomia, mentre la valutazione delle circostanze di fatto e degli indici sintomatici della subordinazione è sindacabile solo nei limiti del vizio di motivazione oggi tipizzato. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva fondato la decisione su plurimi elementi indiziari complessivamente valutati: stabile inserimento dei lavoratori nell'organizzazione dell'associazione, uso di mezzi dell'associazione, orari sostanzialmente fissi, retribuzione predeterminata e potere di controllo/coordinamento di fatto esercitato attraverso un soggetto interno. Le censure dei ricorrenti miravano invece a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio, cioè una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
come modificato dall’art. 36 bis L. 248/2006 e successive modifiche
richiamato come norma che impone la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro
art. 4 bis, comma 2, d.lgs. 181/2000
richiamato nel testo come d.lgs. 112/2008 / L. 133/2008, ma la norma evocata è quella sulla dichiarazione di assunzione
considerato applicabile anche ai rapporti qualificati come collaborazioni se in concreto sussiste subordinazione
art. 39, commi 1 e 2, L. 133/2008
richiamato per l'obbligo di registrazione delle ore nel Libro unico del lavoro
norma base per la nozione di lavoro subordinato
richiamato quale parametro per distinguere il lavoro autonomo
invocato dai ricorrenti in relazione all'onere della prova sulla qualificazione del rapporto
richiamato per la disciplina processuale delle collaborazioni coordinate e continuative
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
censura di violazione di legge utilizzata per contestare i criteri di qualificazione del rapporto
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato come limite al sindacato di legittimità sulla valutazione dei fatti decisivi
invocato dai ricorrenti in relazione alla natura dilettantistica dell'attività svolta
art. 35 D.L. 307/2008
invocato dai ricorrenti a sostegno della disciplina speciale delle attività sportive dilettantistiche
art. 40, comma 2, D.L. 112/2008
ritenuto dalla Corte non idoneo a escludere l'applicabilità degli obblighi di comunicazione ai rapporti non subordinati se la qualificazione in fatto è diversa
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
richiamato come presupposto del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
il testo collega la declaratoria di inammissibilità al presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nelle controversie sulla qualificazione del rapporto di lavoro, la censura ex art. 360, n. 3 c.p.c. è ammissibile solo se investe l'erronea individuazione dei criteri giuridici astratti di subordinazione o autonomia; non consente di rimettere in discussione la valutazione concreta delle circostanze di fatto compiuta dal giudice di merito.
- Gli indici sintomatici della subordinazione (orario fisso, continuità, inserimento nell'organizzazione, assenza di rischio, forma della retribuzione, coordinamento e controllo) hanno valore indiziario globale e non singolarmente decisivo; possono condurre alla qualificazione subordinata quando, valutati complessivamente, rivelino l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo e organizzativo altrui.
- In sede di legittimità, la deduzione formale di violazione di legge non è sufficiente se la critica mira in sostanza a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova ponderazione delle prove.
- Ai fini degli obblighi comunicativi verso i servizi per l'impiego, ciò che conta è la reale natura del rapporto di lavoro accertata in fatto, non la qualificazione formale attribuita dalle parti né, di per sé, la disciplina speciale fiscale di settore.
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