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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16606/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'autorità ispettiva aveva sanzionato un'associazione sportiva dilettantistica per avere impiegato tre lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto, senza consegna della dichiarazione di assunzione e senza registrazione delle ore nel Libro unico del lavoro. I giudici di merito avevano ritenuto che i rapporti, formalmente qualificati come collaborazioni coordinate e continuative, dovessero invece essere qualificati come lavoro subordinato, con conseguente applicazione degli obblighi comunicativi e sanzionatori. Con il ricorso per cassazione le parti sanzionate hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2094, 2222 e 2697 c.c. e dell'art. 409 n. 3 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nei criteri di qualificazione del rapporto e non avesse valorizzato la natura delle prestazioni e la non esclusività del rapporto; 2) violazione dell'art. 67 TUIR e dell'art. 35 D.L. 307/2008, per non avere considerato la natura di attività sportiva dilettantistica svolta; 3) violazione dell'art. 40, comma 2, D.L. 112/2008 e dell'art. 4 bis, comma 2, d.lgs. 181/2008, assumendo che tali norme non si applicherebbero alle collaborazioni coordinate e continuative. La Corte di cassazione ha ritenuto che la disciplina tributaria delle ASD non fosse rilevante ai fini degli obblighi verso il Centro per l'impiego e che il punto decisivo fosse soltanto la corretta qualificazione del rapporto come subordinato o meno.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nelle controversie sulla qualificazione del rapporto di lavoro, in cassazione è censurabile solo l'erronea individuazione dei criteri giuridici astratti per distinguere subordinazione e autonomia, mentre la valutazione delle circostanze di fatto e degli indici sintomatici della subordinazione è sindacabile solo nei limiti del vizio di motivazione oggi tipizzato. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva fondato la decisione su plurimi elementi indiziari complessivamente valutati: stabile inserimento dei lavoratori nell'organizzazione dell'associazione, uso di mezzi dell'associazione, orari sostanzialmente fissi, retribuzione predeterminata e potere di controllo/coordinamento di fatto esercitato attraverso un soggetto interno. Le censure dei ricorrenti miravano invece a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio, cioè una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, D.L. 12/2002

    come modificato dall’art. 36 bis L. 248/2006 e successive modifiche

    richiamato come norma che impone la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro

  • art. 4 bis, comma 2, d.lgs. 181/2000

    richiamato nel testo come d.lgs. 112/2008 / L. 133/2008, ma la norma evocata è quella sulla dichiarazione di assunzione

    considerato applicabile anche ai rapporti qualificati come collaborazioni se in concreto sussiste subordinazione

  • art. 39, commi 1 e 2, L. 133/2008

    richiamato per l'obbligo di registrazione delle ore nel Libro unico del lavoro

  • art. 2094 c.c.

    norma base per la nozione di lavoro subordinato

  • art. 2222 c.c.

    richiamato quale parametro per distinguere il lavoro autonomo

  • art. 2697 c.c.

    invocato dai ricorrenti in relazione all'onere della prova sulla qualificazione del rapporto

  • art. 409 n. 3 c.p.c.

    richiamato per la disciplina processuale delle collaborazioni coordinate e continuative

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    censura di violazione di legge utilizzata per contestare i criteri di qualificazione del rapporto

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato come limite al sindacato di legittimità sulla valutazione dei fatti decisivi

  • art. 67 TUIR

    invocato dai ricorrenti in relazione alla natura dilettantistica dell'attività svolta

  • art. 35 D.L. 307/2008

    invocato dai ricorrenti a sostegno della disciplina speciale delle attività sportive dilettantistiche

  • art. 40, comma 2, D.L. 112/2008

    ritenuto dalla Corte non idoneo a escludere l'applicabilità degli obblighi di comunicazione ai rapporti non subordinati se la qualificazione in fatto è diversa

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato come presupposto del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    il testo collega la declaratoria di inammissibilità al presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla qualificazione del rapporto di lavoro, la censura ex art. 360, n. 3 c.p.c. è ammissibile solo se investe l'erronea individuazione dei criteri giuridici astratti di subordinazione o autonomia; non consente di rimettere in discussione la valutazione concreta delle circostanze di fatto compiuta dal giudice di merito.
  • Gli indici sintomatici della subordinazione (orario fisso, continuità, inserimento nell'organizzazione, assenza di rischio, forma della retribuzione, coordinamento e controllo) hanno valore indiziario globale e non singolarmente decisivo; possono condurre alla qualificazione subordinata quando, valutati complessivamente, rivelino l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo e organizzativo altrui.
  • In sede di legittimità, la deduzione formale di violazione di legge non è sufficiente se la critica mira in sostanza a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova ponderazione delle prove.
  • Ai fini degli obblighi comunicativi verso i servizi per l'impiego, ciò che conta è la reale natura del rapporto di lavoro accertata in fatto, non la qualificazione formale attribuita dalle parti né, di per sé, la disciplina speciale fiscale di settore.

Come è indicizzato

MaterieLavoro subordinatoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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