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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16605/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento di un superiore inquadramento per il periodo da ottobre 2000 a giugno 2005, con conseguente condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive, e il risarcimento del danno per demansionamento a decorrere da luglio 2005. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo, sulla base della prova testimoniale, che le mansioni effettivamente svolte fossero di natura meramente esecutiva, svolte secondo istruzioni precise e senza autonomia, responsabilità, discrezionalità o coordinamento del personale, sicché risultavano coerenti con il livello contrattuale già riconosciuto. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la prova della propria autonomia gestionale e del maneggio di denaro, richiamando testimonianze e un intervento della Direzione Provinciale del Lavoro; 2) violazione o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. in punto spese, censurando la condanna alle spese sul presupposto che il lavoratore debba agire in giudizio senza poter conoscere elementi rilevanti nella disponibilità del solo datore di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le censure miravano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità; inoltre il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non era comunque esaminabile per effetto della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Ha escluso anche la violazione dell'art. 116 c.p.c., osservando che tale norma è violata solo quando il giudice attribuisca a una prova un regime legale diverso da quello previsto, mentre qui si contestava soltanto il cattivo esercizio del prudente apprezzamento. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che il sindacato di legittimità sulle spese è limitato al rispetto del principio secondo cui non possono essere poste a carico della parte vittoriosa; restano invece discrezionali la compensazione e la liquidazione entro i limiti tabellari. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello stabilito dall'ordinamento, non quando si contesti la mera valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Il sindacato per omesso esame di un fatto decisivo è precluso nella specie, perché la censura tendeva a una rivalutazione delle prove ed era comunque impedita dalla doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile nei limiti indicati dalla Corte.

  • art. 92 c.p.c.

    La scelta di compensare o meno le spese e la loro quantificazione nei limiti di legge rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito; in cassazione si controlla solo che non siano poste a carico della parte vittoriosa.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso integra il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la decisione dell'ordinanza.

Massime di principio

  • La determinazione dell'inquadramento professionale del lavoratore subordinato richiede una sequenza logica in tre passaggi: accertamento delle mansioni concretamente svolte, individuazione delle declaratorie contrattuali applicabili e raffronto tra attività svolte e profili professionali previsti dal contratto collettivo.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio: le censure che mirano solo a sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito sono inammissibili o infondate.
  • Il vizio di violazione dell'art. 116 c.p.c. non coincide con la semplice contestazione del prudente apprezzamento delle prove, ma sussiste solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento.
  • Quando la sentenza di appello è conforme a quella di primo grado, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso nei limiti stabiliti dalla disciplina della doppia conforme.
  • Nel giudizio di cassazione il controllo sulla liquidazione delle spese è ristretto alla verifica del rispetto del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte vittoriosa, restando al giudice di merito la valutazione sulla compensazione e sulla quantificazione entro i limiti tabellari.

Come è indicizzato

MaterieInquadramento professionaleSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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