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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16611/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal recupero, operato dall'ente previdenziale mediante trattenute sulla pensione, di somme ritenute indebitamente percepite dal pensionato. L'indebito si sarebbe formato in seguito all'esecuzione di una sentenza di primo grado poi riformata in appello, che aveva condannato l'ente a corrispondere l'integrazione al minimo sulla pensione di reversibilità. Il ricorrente chiedeva che fosse dichiarata l'irripetibilità delle somme pretese dall'ente a titolo di indebito e che fossero restituite le somme già trattenute sui trattamenti pensionistici. Con il ricorso per cassazione deduceva: nullità della sentenza per omessa declaratoria di abbandono dell'indebito e cessazione della materia del contendere; violazione dell'art. 474 c.p.c. e dei principi sulla riforma in appello della sentenza di primo grado, sostenendo che la sentenza d'appello non potesse costituire titolo esecutivo per il recupero; omesso esame di fatto decisivo sulla stessa questione; violazione di legge in punto spese, per il mancato riconoscimento dell'esonero sulla base della dichiarazione reddituale prodotta in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate tutte le censure: il primo motivo difettava di autosufficienza, perché non erano specificamente riprodotti e localizzati gli atti da cui desumere l'allegata cessazione della materia del contendere; il secondo e il terzo motivo sono stati respinti perché, a seguito della riforma della sentenza di primo grado, l'ente vittorioso in appello ha diritto alla restituzione di quanto eseguito in forza della decisione riformata, potendo recuperare l'indebito anche tramite compensazione o trattenute, secondo i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità; il quarto motivo è stato respinto perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e non era adeguatamente supportato dalla riproduzione della dichiarazione reddituale invocata per l'esonero dalle spese. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che la sentenza d'appello riformata non costituirebbe titolo esecutivo; la Corte non accoglie la censura e ribadisce il diritto alla restituzione delle somme eseguite in base alla decisione riformata.

  • art. 336 c.p.c.

    La riforma o la cassazione estende i suoi effetti agli atti e provvedimenti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, facendo venir meno immediatamente la giustificazione degli atti di esecuzione spontanea o coattiva e sorgendo l'obbligo di restituzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La riforma in appello di una sentenza che abbia determinato un pagamento o una prestazione eseguita spontaneamente o coattivamente fa venir meno la giustificazione di quanto eseguito e legittima la ripetizione dell'indebito da parte della parte poi risultata vittoriosa.
  • Chi agisce per cassazione deve rispettare il requisito di autosufficienza: le censure fondate su atti o circostanze processuali devono essere specificamente dedotte e localizzate negli atti di causa, altrimenti sono inammissibili.
  • In presenza di una sentenza riformata, la parte vittoriosa in appello può recuperare quanto pagato anche mediante meccanismi restitutori o compensativi, senza che sia necessario attendere ulteriori iniziative del giudice che ha emesso la decisione poi riformata.
  • Il vizio di omessa pronuncia non può essere veicolato impropriamente come omesso esame di un fatto decisivo quando la doglianza investe in realtà la mancata decisione su una questione processuale specifica.
  • La censura sulle spese processuali richiede il puntuale confronto con la motivazione della sentenza impugnata e la completa allegazione degli elementi documentali richiamati a sostegno dell'eventuale esonero.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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