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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16609/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva prestato attività alle dipendenze dell'ente sin dal 1989 con una successione di contratti a tempo determinato, per periodi variabili e ripetuti fino al 2018, svolgendo mansioni di operaio agricolo, conduttore di macchine agricole e/o automezzi e attività di manutenzione. In primo grado aveva chiesto il risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine oltre i limiti temporali di legge; la domanda era stata accolta dal Tribunale, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo legittima la deroga nel settore agricolo in ragione della natura oggettiva dell'attività e della legislazione speciale regionale. Il ricorso per cassazione conteneva cinque motivi: 1) nullità della notifica dell'appello e del decreto di fissazione udienza, perché eseguite al domicilio digitale di uno solo dei procuratori costituiti; 2) violazione della disciplina sui contratti a termine e della direttiva 1999/70/CE, per avere la Corte d'appello escluso che la stagionalità fosse requisito necessario della deroga; 3) erronea qualificazione dell'ente come imprenditore agricolo e delle mansioni del ricorrente come riconducibili a operaio agricolo stagionale; 4) erronea lettura della legislazione speciale siciliana e della contrattazione collettiva, ritenute idonee a derogare alle tutele contro l'abusiva reiterazione; 5) censura sulle spese di lite, per mancata compensazione in ragione dell'eccessività del quantum e della condizione economica del ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo valida la notifica dell'appello al domicilio digitale del difensore e sufficiente la notifica a uno solo dei procuratori costituiti; ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, richiamando e applicando un orientamento già consolidato secondo cui l'ente datore di lavoro non è imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c., la deroga alla durata massima dei contratti a termine nel settore agricolo opera solo per attività stagionali in senso stretto e l'accertamento della concreta stagionalità delle mansioni spetta al giudice, con onere probatorio a carico del datore di lavoro. È rimasto assorbito il quinto motivo sulle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 435 c.p.c.

    La censura sulla notificazione dell'appello è stata respinta perché la notifica al domicilio digitale del difensore è stata ritenuta valida.

  • art. 16-sexies D.L. n. 179/2012

    Il domicilio digitale del difensore consente la validità della notificazione presso l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi.

  • D.L. n. 90/2014

    Ha modificato la disciplina del domicilio digitale richiamata per validare la notifica via PEC.

  • Legge n. 221/2012

    Norma di conversione richiamata per la disciplina del domicilio digitale.

  • art. 6-bis D. Lgs. n. 82/2005

    Il difensore deve comunicare il proprio indirizzo PEC al proprio ordine, che lo inserisce nei registri pubblici.

  • D.M. n. 44/2011

    Richiamato per il funzionamento del ReGIndE e dei registri PEC utilizzati per le notifiche telematiche.

  • art. 325 c.p.c.

    Ai fini del decorso del termine per impugnare è sufficiente la notifica della sentenza ad uno solo dei procuratori costituiti.

  • art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001

    La deroga al limite massimo di durata dei contratti a termine è applicabile solo ai contratti relativi ad attività stagionali.

  • art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368/2001

    Disciplina dettata per i datori di lavoro dell'agricoltura, non applicabile all'ente ritenuto non imprenditore agricolo.

  • art. 19 d.lgs. n. 81/2015

    Richiamato per la disciplina generale dei contratti a termine e dei relativi limiti.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015

    La deroga al limite di durata opera solo per attività stagionali in senso stretto.

  • art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2015

    Non applicabile ai contratti dell'ente, che non è qualificabile come imprenditore agricolo.

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato insieme alle altre norme sulla tutela contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    Richiamato quale base del sistema rimediale per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine.

  • art. 2135 c.c.

    L'ente pubblico regionale non è imprenditore agricolo ai sensi della norma.

  • d.P.R. n. 1525/1963

    L'elenco delle attività stagionali è tassativo e non suscettibile di analogia.

  • L.R. Sicilia n. 21/1965

    Richiamata per la natura e i compiti dell'ente di sviluppo agricolo.

  • L.R. Sicilia n. 73/1977

    Richiamata per le ulteriori competenze dell'ente.

  • L.R. Sicilia n. 4/2006

    Le sue previsioni non sono idonee a derogare alla disciplina nazionale sui contratti a termine.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama per relationem i precedenti recenti sulla medesima questione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo sulle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo sulla compensazione delle spese.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla richiesta sulle spese e all'eccessività del quantum.

  • direttiva 1999/70/CE

    Richiamata a sostegno della tutela contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine.

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro a termine, la deroga al limite massimo di durata può operare solo se il datore prova che le prestazioni rientrano in attività stagionali in senso stretto, cioè temporalmente limitate alla stagione e previste come tali dal contratto o dalla disciplina collettiva applicabile.
  • Un ente pubblico non economico, anche se operante nel settore agricolo, non è automaticamente imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c.; di conseguenza, non gli si applica la disciplina speciale dettata per i datori di lavoro dell'agricoltura se manca la relativa qualificazione giuridica.
  • L'attività stagionale non coincide con ogni attività agricola o con la ciclicità del settore: lavori stabilmente connessi a esigenze permanenti, come custodia, riparazione e manutenzione di mezzi o impianti, non possono essere coperti da contratti stagionali oltre i limiti di legge.
  • Quando il lavoratore contesta la reale natura stagionale delle mansioni svolte, il giudice deve accertare in concreto le attività effettivamente eseguite; l'onere di dimostrare la riconducibilità esclusiva a mansioni stagionali o strettamente complementari grava sul datore di lavoro.
  • Ai fini della validità delle notifiche processuali al difensore, la notifica via PEC all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi è valida anche se il domicilio digitale era stato indicato solo per le comunicazioni di cancelleria.
  • In presenza di una pluralità di procuratori, la notificazione della sentenza ad uno solo di essi è sufficiente a far decorrere il termine breve per impugnare.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineNotificazioniImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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