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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16612/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore, impiegato per molti anni alle dipendenze di un ente pubblico regionale mediante una successione di contratti a tempo determinato, aveva agito per ottenere il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti oltre i limiti temporali previsti dalla disciplina sul lavoro a termine. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione, ritenendo legittima la deroga alla disciplina generale in ragione della natura agricola e stagionale dell’attività, della normativa speciale regionale e della riconducibilità delle mansioni svolte a quelle di operaio agricolo. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: nullità della notifica dell’appello per omessa notifica a uno dei difensori costituiti; errata interpretazione delle norme sui contratti a termine nel settore agricolo e sulla nozione di attività stagionale; errata qualificazione giuridica dell’ente come imprenditore agricolo e delle mansioni svolte come stagionali; erronea lettura della normativa regionale e della contrattazione collettiva; violazione delle norme sulle spese di lite per mancata compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo valida sia la notifica dell’atto di appello al domicilio digitale del difensore sia la notifica effettuata a uno solo dei plurimi procuratori costituiti. Ha invece accolto i motivi dal secondo al quarto, reputando corretta la censura sulla disciplina dei contratti a termine: l’ente non è imprenditore agricolo, la deroga al limite dei 36 mesi vale solo per attività stagionali in senso stretto, la stagionalità deve risultare dalla causale e dalle mansioni concretamente svolte, e l’onere probatorio incombe sul datore di lavoro. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 435 c.p.c.

    La censura sulla notificazione dell’atto di appello è stata ritenuta infondata; la notifica è valida se eseguita secondo le regole richiamate dalla giurisprudenza sul domicilio digitale del difensore.

  • art. 16-sexies D.L. n. 179/2012

    Il domicilio digitale del difensore consente la notificazione all’indirizzo PEC risultante dai pubblici registri.

  • Legge n. 221/2012

    Richiamata quale norma di conversione della disciplina sul domicilio digitale.

  • D.L. n. 90/2014

    Richiamato quale intervento modificativo della disciplina del domicilio digitale.

  • art. 6-bis D. Lgs. n. 82/2005

    L’indirizzo PEC del difensore inserito nel pubblico elenco consente la validità della notificazione al difensore.

  • D.M. n. 44/2011

    Richiamato per il sistema ReGIndE e la gestione dei registri telematici.

  • art. 5, comma 4 ter, D. Lgs. n. 368/2001

    La deroga al limite massimo di durata dei contratti a termine opera solo per attività stagionali in senso stretto; la stagionalità deve risultare specificamente.

  • art. 10, comma 2, D. Lgs. n. 368/2001

    La disciplina speciale per i datori di lavoro dell’agricoltura non è applicabile all’ente, perché non qualificabile come imprenditore agricolo.

  • art. 19 D. Lgs. n. 81/2015

    Richiamato come disciplina generale del contratto a termine e dei limiti di durata.

  • art. 21, comma 2, D. Lgs. n. 81/2015

    La deroga al limite dei 36 mesi per attività stagionali è interpretata in senso rigoroso.

  • art. 29, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 81/2015

    Non applicabile ai contratti dell’ente, perché esso non è imprenditore agricolo.

  • direttiva 1999/70/CE

    Richiamata nel contesto della disciplina contro l’abuso nella successione di contratti a termine.

  • art. 36, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della tutela contro l’abusiva reiterazione dei contratti a termine nella P.A. contrattualizzata.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai rimedi per l’abuso del contratto a termine.

  • art. 2135 c.c.

    L’ente non può essere qualificato imprenditore agricolo ai sensi di questa norma.

  • d.P.R. n. 1525/1963

    L’elenco delle attività stagionali è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica.

  • CCNL Operai agricoli e florovivaisti

    La contrattazione collettiva richiamata deve individuare specificamente le attività stagionali; alcune sue previsioni mostrano che non tutti i lavoratori a termine rientrano nella deroga.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese di lite e sulla possibile compensazione.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese di lite.

  • L.R. Sicilia n. 21/1965

    Richiamata per la natura e i compiti dell’ente di sviluppo agricolo regionale.

  • L.R. Sicilia n. 73/1977

    Richiamata per ulteriori competenze attribuite all’ente.

  • L.R. Sicilia n. 4/2006

    Le sue previsioni non sono idonee a derogare alla disciplina nazionale sui contratti a termine.

Massime di principio

  • La validità della notificazione dell’impugnazione al difensore non è esclusa dal fatto che il PEC del professionista sia stato indicato solo per le comunicazioni di cancelleria, se esso coincide con l’indirizzo risultante dai pubblici registri del domicilio digitale.
  • In presenza di una pluralità di procuratori costituiti, la notificazione dell’atto processuale eseguita a uno solo di essi è sufficiente a produrre gli effetti nei confronti della parte assistita.
  • Nel lavoro a termine, la deroga ai limiti legali di durata per le attività stagionali deve essere interpretata restrittivamente e riguarda soltanto attività stagionali in senso proprio, cioè preordinate a un espletamento temporaneo limitato a una stagione.
  • Non è consentito estendere in via analogica l’elenco delle attività stagionali previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva; tali fonti devono indicare in modo specifico le lavorazioni ammesse alla deroga.
  • Un’attività produttiva complessivamente stagionale può comprendere esigenze operative permanenti o ricorrenti durante tutto l’anno, ma i lavoratori adibiti stabilmente a tali esigenze non possono essere considerati stagionali e devono essere assunti a tempo indeterminato.
  • Quando il lavoratore contesta la natura stagionale delle mansioni effettivamente svolte, il giudice deve accertare in concreto prestazioni, causale contrattuale e riconducibilità alle attività tassativamente previste; l’onere di provare la sussistenza della stagionalità grava sul datore di lavoro.
  • La normativa regionale o speciale non può, da sola, derogare alla disciplina nazionale dei contratti a termine in assenza di un’espressa previsione idonea e compatibile con il sistema legale di tutela contro l’abusiva reiterazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

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