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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06820/2026 del 21/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, recuperando a tassazione costi ritenuti indeducibili e IVA correlata in relazione a fatture emesse da una terza società, qualificata dall'Ufficio come emittente per operazioni oggettivamente inesistenti. La contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo l'avviso carente di motivazione e di adeguato supporto probatorio, anche perché fondato su un PVC relativo ad altra società e non sufficientemente allegato o riprodotto. In appello la CTR aveva respinto il gravame dell'Ufficio, sostenendo, in sintesi, che non fosse stato dato seguito all'ordinanza istruttoria, che le prove dovessero essere raccolte in contraddittorio con la contribuente, che il rinvio per relationem non fosse sufficiente e che gli elementi offerti dall'Ufficio fossero insufficienti rispetto alle deduzioni della società. L'Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: violazione degli artt. 3 L. 241/1990 e 7 L. 212/2000 sulla motivazione dell'atto e sul richiamo per relationem; nullità della sentenza per contraddittorietà motivazionale; violazione dell'art. 2729 c.c. sulla prova per presunzioni; violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e 116 c.p.c. per mancata valutazione complessiva degli indizi e per avere la CTR ritenuto intempestiva la documentazione prodotta in appello. La società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato sulla compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, ritenendo errata la CTR sia nel giudicare illegittima la motivazione dell'avviso sia nel svalutare il complessivo quadro indiziario posto a base della ripresa a tassazione. In particolare, ha affermato che l'Amministrazione può utilizzare elementi acquisiti in procedimenti riguardanti terzi, che l'avviso può essere motivato per relationem mediante richiamo al contenuto essenziale di altri atti già conosciuti o riprodotti, e che la prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni può essere fornita anche per presunzioni, da valutare prima singolarmente e poi complessivamente. Ha inoltre rilevato che nel processo tributario era consentita la produzione di nuovi documenti in appello. Il secondo motivo è stato assorbito. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito per effetto dell'accoglimento del ricorso principale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 241/1990

    Richiamato nel motivo principale sulla motivazione dell'atto; la Corte ha ritenuto fondato il rilievo dell'Ufficio secondo cui l'atto era motivato in modo sufficiente anche mediante rinvio ad altri atti e riproduzione del loro contenuto essenziale.

  • art. 7 L. 212/2000

    È evocato dall'Agenzia in relazione al dovere di motivazione degli atti tributari; la Corte ribadisce che la motivazione può essere assolta anche per relationem, se il contenuto essenziale degli atti richiamati è allegato, riprodotto o già conosciuto dal contribuente.

  • art. 12 L. 212/2000

    La CTR lo aveva richiamato per sostenere la necessità di un contraddittorio nella raccolta degli elementi istruttori; la Corte ha escluso che l'accertamento tributario sia condizionato da verifiche dirette svolte nei confronti del contribuente successivamente attinto dall'avviso.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/72

    La Corte lo richiama per affermare che gli Uffici possono procedere a rettifica sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti tratte da atti e documenti in loro possesso, anche da verbali relativi a ispezioni svolte nei confronti di altri contribuenti.

  • art. 63 d.P.R. n. 633/72

    È richiamato per confermare che la Guardia di Finanza trasmette agli Uffici le notizie acquisite anche indirettamente nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    Usato per affermare che l'Amministrazione non ha l'obbligo di allegare integralmente i documenti richiamati, potendo riprodurne il contenuto essenziale.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ribadisce che le presunzioni devono essere valutate dapprima singolarmente e poi complessivamente; il giudice non può scartare aprioristicamente gli indizi senza apprezzarne la convergenza.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2729 c.c. per il ragionamento presuntivo e la individuazione del fatto noto e del fatto ignoto.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte conferma che, nelle operazioni oggettivamente inesistenti, l'onere di provare la fittizietà grava sull'Amministrazione, mentre al contribuente spetta la prova contraria dell'effettiva esistenza delle operazioni.

  • art. 116 c.p.c.

    Evocato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte censura la CTR per non avere valutato in modo complessivo il materiale istruttorio e gli indizi offerti dall'Ufficio.

  • art. 58 D.Lgs. n. 546 del 1992

    La Corte afferma che, ratione temporis, consentiva la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario.

  • art. 111 Cost.

    Invocato nel ricorso incidentale sulla motivazione della statuizione sulle spese; il motivo resta assorbito.

  • art. 15 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di spese processuali; assorbito.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel ricorso incidentale sulla motivazione della sentenza tributaria; assorbito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per il vizio di motivazione della statuizione sulle spese; assorbito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale; assorbito.

Massime di principio

  • In materia di IVA e imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento anche su elementi acquisiti in procedimenti riguardanti soggetti diversi dal contribuente, senza che ciò violi di per sé il contraddittorio o imponga una verifica diretta preventiva nei confronti del destinatario dell'atto.
  • L'avviso di accertamento è validamente motivato anche per relationem quando richiama altri atti o verbali, purché ne riproduca il contenuto essenziale o questi siano già conosciuti dal contribuente; non è necessaria l'allegazione integrale di tutti i documenti richiamati.
  • Per contestare operazioni fatturate come oggettivamente inesistenti, l'Ufficio può assolvere l'onere probatorio mediante presunzioni semplici; il contribuente, una volta che l'Amministrazione abbia fornito elementi idonei a dimostrare la fittizietà, deve provare rigorosamente l'effettiva esistenza delle operazioni.
  • Il giudice di merito, quando valuta una prova presuntiva, deve seguire un duplice percorso: prima esaminare singolarmente gli indizi per escludere quelli irrilevanti, poi valutarli complessivamente per verificare se siano concordanti e idonei a fondare la conclusione probatoria; è censurabile la decisione che li svaluti in modo atomistico o apodittico.
  • La regolarità formale della contabilità, l'esibizione delle fatture e la tracciabilità dei pagamenti non bastano, da sole, a dimostrare l'effettività di operazioni contestate come fittizie, poiché tali elementi possono essere utilizzati anche in operazioni simulate.
  • Nel processo tributario, nel regime applicabile alla controversia, era ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, con conseguente possibilità per l'Ufficio di integrare il materiale probatorio anche in secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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