Cassazione Civile, Ordinanza n. 06797/2026 del 21/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato per cassazione una sentenza del Consiglio di Stato n. 4557/2024, affidando il ricorso a un solo motivo; dal testo non emergono il contenuto sostanziale della controversia né la specifica censura dedotta, salvo che essa riguardava anche aree oggetto di esproprio. Dopo la fissazione dell'adunanza camerale, la ricorrente ha però dichiarato di rinunciare al ricorso e agli atti del procedimento ai sensi dell'art. 390 c.p.c., rappresentando che la scelta era conseguente alla definizione bonaria di una serie di vicende tra le società coinvolte. Le controparti non hanno aderito alla rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso, depositata e comunicata alle controparti, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha precisato che la mancata accettazione della rinuncia da parte delle controricorrenti non impediva l'estinzione, perché la rinuncia al ricorso per cassazione determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse delle controparti a contrastare l'impugnazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti, valorizzando le ragioni della rinuncia rimaste incontestate, e ha ritenuto inapplicabile il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta e depositata, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità anche senza accettazione delle controparti.
art. 391 c.p.c.
La pronuncia che dichiara l'estinzione può regolare le spese a carico della parte che ha dato causa all'estinzione, ma la condanna non va pronunciata se le altre parti hanno aderito alla rinuncia; nel caso concreto la Corte ha comunque disposto la compensazione integrale delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
contributo unificato aggiuntivo
La Corte ha escluso l'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato in presenza di rinuncia ritenuta legittima.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta ritualmente perfezionata, determina l'estinzione del processo anche in mancanza di accettazione delle controparti, perché fa venire meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di impugnazione.
- L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia consente al giudice di regolare le spese di lite, potendo anche disporre la compensazione integrale in presenza di ragioni non contestate che abbiano giustificato la rinuncia.
- Quando la rinuncia al ricorso è legittima e determina l'estinzione del giudizio, non trova applicazione l'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
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