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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06798/2026 del 21/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

Una automobilista aveva convenuto davanti al Giudice di pace una società di igiene ambientale, assumendo che la propria vettura, parcheggiata in prossimità dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti collocati sulla pubblica via, fosse stata gravemente danneggiata da un incendio propagatosi nella notte dai cassonetti stessi. La domanda era formulata come azione risarcitoria fondata sugli artt. 2051 e 2043 c.c., deducendo la responsabilità della società quale proprietaria e custode dei cassonetti per omessa manutenzione e mancato controllo delle condizioni di sicurezza. Il Giudice di pace aveva però dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la controversia attratta nella giurisdizione amministrativa perché inerente a danni derivanti dall'organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Riassunta la causa davanti al TAR, quest'ultimo ha ritenuto che la domanda non investisse scelte autoritative o discrezionali della pubblica amministrazione, ma meri comportamenti materiali e lesivi, svincolati dall'esercizio di pubblico potere, e ha quindi sollevato conflitto di giurisdizione davanti alla Corte di cassazione. Nel regolamento, il Procuratore Generale ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la domanda, per come concretamente proposta, non censurasse l'esercizio di poteri autoritativi nella gestione del ciclo dei rifiuti né la scelta pubblicistica di collocazione dei cassonetti, ma deducesse soltanto la responsabilità extracontrattuale della società custode dei cassonetti per omessa manutenzione e mancata eliminazione di una situazione di pericolo da cui sarebbe scaturito l'incendio. Conseguentemente ha cassato la sentenza del Giudice di pace che aveva declinato la giurisdizione e ha rimesso le parti davanti a quel giudice, con termine per la riassunzione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché nel regolamento nessuna delle parti era costituita.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La deduzione di responsabilità da cose in custodia, quando riferita a meri comportamenti materiali e non all'esercizio di poteri pubblici, radica la giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 2043 c.c.

    La domanda risarcitoria fondata sul principio del neminem laedere, se non coinvolge scelte autoritative della pubblica amministrazione, appartiene al giudice ordinario.

  • art. 133, comma 1, lett. p), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di rifiuti opera solo quando la controversia attenga alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti e a comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere.

  • art. 11, comma 3, c.p.a.

    È la base processuale per la rimessione del conflitto di giurisdizione dal giudice amministrativo alla Corte di cassazione.

  • art. 59, comma 3, l. 69/2009

    È richiamato quale norma sul regolamento di giurisdizione sollevato d'ufficio dal giudice amministrativo.

  • art. 380-ter c.p.c.

    Regola il deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale nel procedimento in camera di consiglio.

  • art. 386 c.p.c.

    La Corte ribadisce che, ai fini del riparto di giurisdizione, occorre guardare alle risultanze fattuali emergenti dalla domanda giudiziale.

  • art. 91 c.p.c.

    Non è stata applicata per la regolazione delle spese, poiché nessuna delle parti si è costituita nella fase di regolamento.

Massime di principio

  • Nel riparto di giurisdizione non conta la qualificazione formale della domanda, ma il petitum sostanziale desumibile dalla causa petendi e dai fatti allegati.
  • In materia di rifiuti, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussiste solo se la controversia investe atti, provvedimenti o comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche indirettamente, all'esercizio di un pubblico potere.
  • Se il danno è imputato a meri comportamenti materiali o omissivi, estranei a scelte autoritative o discrezionali sull'organizzazione del servizio, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La domanda risarcitoria fondata sugli artt. 2043 o 2051 c.c. non è di per sé sufficiente a devolvere la lite al giudice amministrativo: occorre verificare se il fatto lesivo sia espressione di potere pubblico oppure mera attività materiale.
  • Per individuare la giurisdizione occorre apprezzare i fatti allegati nell'atto introduttivo e nella sua eventuale precisazione, non essendo decisive le espressioni giuridiche utilizzate dall'attore.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneResponsabilità del custode
RamiProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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