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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06791/2026 del 21/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto l’indennizzo ex legge Pinto per l’eccessiva durata di una procedura concorsuale ancora pendente, nella quale il suo credito, ammesso al passivo come chirografario per euro 3.786,32, era rimasto insoddisfatto a distanza di circa nove anni dalla definitività dello stato passivo delle domande tardive. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda ritenendo che, trattandosi di credito di modesto importo e di procedura con passivo di oltre 179 milioni di euro, il mancato recupero fosse dipeso dall’incapienza del fallimento e non dalla durata irragionevole; aveva inoltre valorizzato l’irrisorietà della pretesa anche in relazione alle condizioni personali/patrimoniali della società. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2 l. n. 89/2001 e dei parametri CEDU/costituzionali, per avere la corte territoriale fondato il rigetto sulla consapevolezza della mancata soddisfazione finale del credito chirografario; 2) violazione della norma sulla presunzione di insussistenza del pregiudizio per irrisorietà della pretesa, per avere la corte d’appello posto a carico della società una prova contraria mal calibrata e avere ritenuto irrisorio il credito; 3) violazione delle norme processuali e nullità del decreto per mancata indicazione della soglia oltre la quale la pretesa sarebbe divenuta irrisoria. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i tre motivi, affermando che l’irrisorietà va apprezzata anzitutto in modo oggettivo, in relazione al valore della pretesa, e solo successivamente anche tenendo conto delle condizioni personali della parte, senza pretendere una diretta proporzionalità tra valore della domanda e situazione economico-finanziaria del ricorrente; ha inoltre escluso che la mera prevedibile incapienza della procedura concorsuale possa, di per sé, elidere il pregiudizio da durata irragionevole. Ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila anche per le spese.

La decisione

Il decreto della Corte d’appello di L’Aquila è stato cassato con rinvio, perché la decisione di merito ha applicato in modo non corretto la presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo nei casi di pretesa irrisoria. La Corte di cassazione ha chiarito che l’irrisorietà deve essere verificata prima sul piano oggettivo, in relazione al valore della pretesa, e solo in via ulteriore in rapporto alle condizioni personali della parte; nel caso concreto, la corte territoriale ha dato rilievo eccessivo alla dimensione economica della società e alla presumibile incapienza della procedura, trascurando che la sola difficoltà di soddisfazione del credito non basta a escludere il danno da ritardo. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 89/2001

    art. 2-bis; art. 2, comma 2-sexies, lett. g)

    La disciplina dell’equa riparazione va letta in senso convenzionalmente conforme alla CEDU; la presunzione di insussistenza del pregiudizio per irrisorietà della pretesa opera solo quando la pretesa sia effettivamente bagatellare, secondo un apprezzamento anche legato alle condizioni personali della parte, ma non richiede una diretta proporzionalità tra valore della domanda e capacità economica del ricorrente.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    È il parametro convenzionale di riferimento per la tutela contro l’irragionevole durata del processo e per l’interpretazione della legge Pinto in conformità alla giurisprudenza di Strasburgo.

  • art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU

    Richiamato come parametro convenzionale insieme all’art. 6 CEDU nei motivi di ricorso.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale nel dedotto vizio di violazione di legge.

  • art. 117 Cost.

    Impone l’interpretazione della legge interna in senso convenzionalmente conforme ai principi CEDU.

  • art. 35, par. 3, CEDU

    Richiamato per il criterio del 'pregiudizio significativo' e il principio de minimis, utili a leggere la nozione di irrisorietà nel sistema interno.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il vizio denunciato per nullità del decreto impugnato.

  • artt. 115 e 135 c.p.c.

    Richiamati nel terzo motivo per censurare la motivazione/struttura del decreto, in particolare la mancata indicazione di una soglia di irrisorietà.

Massime di principio

  • Nella disciplina dell’equa riparazione per irragionevole durata del processo, la presunzione di insussistenza del pregiudizio per irrisorietà della pretesa richiede una verifica primaria e oggettiva del valore della controversia; le condizioni personali della parte operano come criterio ulteriore di controllo, non come criterio sostitutivo o esclusivo.
  • Non è corretto negare l’indennizzo solo perché il creditore era consapevole della probabile incapienza della procedura concorsuale: il pregiudizio da durata irragionevole va valutato ex ante e non può essere automaticamente escluso dalla prevedibile difficoltà di soddisfazione del credito.
  • La nozione di 'irrisorietà' è compatibile con il principio de minimis solo per controversie davvero bagatellari, nelle quali la posta in gioco sia trascurabile sia oggettivamente sia, ove rilevante, soggettivamente; in presenza di una pretesa non bagatellare, non può operare una presunzione di insussistenza del danno fondata esclusivamente sulla situazione economica del ricorrente.
  • Per le persone giuridiche, le 'condizioni personali' rilevanti ai fini della legge Pinto coincidono con le condizioni socio-economiche dell’ente, ma non consentono di creare una diretta proporzionalità tra importo del credito e solidità patrimoniale della società.
  • Quando si contesta la sussistenza dell’irrisorietà della pretesa, il giudice deve esplicitare i criteri utilizzati per la valutazione, evitando affermazioni apodittiche sulla soglia di valore o sulla pretesa irrilevanza della domanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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